9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/70


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1106 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva isopyrazam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione (2) ha approvato l'isopyrazam come sostanza attiva conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, a condizione che il richiedente l'approvazione, la Syngenta Crop Protection AG («il richiedente»), presenti informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee, e lo ha inserito nell'elenco di cui alla parte B dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (3). Le informazioni di conferma avrebbero dovuto essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») entro il 31 marzo 2015.

(2)

Nel febbraio 2014 il richiedente ha comunicato alla Commissione che probabilmente non tutte le informazioni di conferma richieste sarebbero state disponibili entro il termine di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012. Il richiedente ha affermato che tale ritardo era dovuto alla necessità di mettere a punto adeguati protocolli di prova e ha presentato un piano di lavoro per la generazione di tali informazioni.

(3)

Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore per l'isopyrazam, ha valutato le informazioni fornite dal richiedente e nel settembre 2014 ha informato la Commissione di ritenere motivata la domanda del richiedente di prorogare il termine per la presentazione delle informazioni di conferma e adeguato e realistico il piano di lavoro presentato dal richiedente.

(4)

La domanda risulta perciò giustificata dalla necessità di consentire al richiedente di produrre i dati necessari entro un termine ragionevole.

(5)

Il 30 marzo 2015 il richiedente ha presentato un documento di sintesi che riporta le informazioni prodotte fino a quel momento e la definizione di un piano di lavoro definitivo per la generazione delle informazioni richieste.

(6)

È pertanto opportuno modificare l'approvazione dell'isopyrazam e prorogare al 31 luglio 2017 il termine per la presentazione delle informazioni di conferma.

(7)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) n. 1037/2012 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.

(8)

Tenuto conto del fatto che il termine per la presentazione delle informazioni di conferma relative all'isopyrazam è già scaduto, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

Nella colonna «Disposizioni specifiche» della riga 27, isopyrazam, della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012

Nella colonna «Disposizioni specifiche» dell'allegato del regolamento (UE) n. 1037/2012, il testo dell'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2017.»

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione, del 7 novembre 2012, che approva la sostanza attiva isopyrazam, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2012, pag. 15).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).