9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/54


REGOLAMENTO (UE) 2015/1102 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la rimozione dall'elenco dell'Unione di determinate sostanze aromatizzanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3), ha adottato l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(3)

Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.

(4)

L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («EFSA») ha richiesto la presentazione di dati scientifici supplementari al fine di completarne la valutazione entro i termini specifici stabiliti nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.

(5)

Per le seguenti cinque sostanze, 1-metilnaftalene [n. FL 01.014], etere di furfurile metile [n. FL 13.052], solfuro di difurfurile [n. FL 13.056], difurfurile etere [n. FL 13.061] ed etile furfurile etere [n. FL 13.123], il termine stabilito nell'elenco dell'Unione per la presentazione dei dati scientifici supplementari richiesti è il 31 dicembre 2013.

(6)

Laddove i dati necessari non siano comunicati entro la scadenza stabilita, la sostanza aromatizzante in questione è esclusa dall'elenco dell'Unione.

(7)

Al 30 giugno 2014 non erano ancora stati presentati i dati scientifici supplementari richiesti a seguito dei pareri specifici dell'EFSA (4) relativi a tali sostanze. Le sostanze aromatizzanti in questione dovrebbero quindi essere rimosse dall'elenco dell'Unione.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1334/2008.

(9)

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (5) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere rimosse dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli alimenti contenenti le cinque sostanze aromatizzanti di cui all'allegato del presente regolamento, legalmente immessi sul mercato o etichettati entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento n. 1334/2008 possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

(2)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).

(4)  Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 78 (FGE.78), The EFSA Journal (2009) 931, 1-59; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 67, Revision 1 (FGE.67Rev.1), EFSA Journal 2011; 9(10):2315; Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 65 (FGE.65), EFSA Journal 2010; 8(7):1406.

(5)  Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 sono soppresse le voci seguenti:

«01.014

1-metilnaftalene

90-12-0

1335

11009

 

 

4

JECFA/EFSA

13.052

etere di furfurile metile

13679-46-4

1520

10944

 

 

4

EFSA

13.056

solfuro di difurfurile

13678-67-6

1080

11438

 

 

4

EFSA

13.061

difurfurile etere

4437-22-3

1522

10930

 

 

4

EFSA

13.123

etile furfurile etere

6270-56-0

1521

10940

 

 

4

EFSA»