9.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1100 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2015

concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari l'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva 2012/34/UE istituisce in capo agli Stati membri obblighi di comunicazione per quanto riguarda l'uso delle reti e l'evoluzione delle condizioni quadro nel settore ferroviario.

(2)

In base alle informazioni presentate dagli Stati membri la Commissione dovrebbe riferire al Parlamento europeo e al Consiglio a cadenza biennale sulle materie indicate all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

(3)

Gli Stati membri fornivano già da diversi anni alla Commissione volontariamente le informazioni necessarie. Al fine tuttavia di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati presentati dagli Stati membri sono opportune norme dettagliate sul contenuto e sul formato di detti dati.

(4)

Il presente regolamento istituisce un questionario da compilarsi annualmente a cura degli Stati membri ai fini del monitoraggio annuale delle condizioni tecniche ed economiche e degli sviluppi del mercato del trasporto ferroviario dell'Unione.

(5)

Per l'inserimento nel questionario dei dati richiesti gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli utilizzatori, gli organismi di regolamentazione e le altre autorità competenti a livello nazionale.

(6)

Nel decidere il contenuto dei dati da presentare mediante il questionario la Commissione tiene conto delle fonti di dati disponibili e dei dati già forniti in base agli obblighi di comunicazione vigenti, al fine di ridurre al minimo gli oneri a carico del settore ferroviario e degli Stati membri. La Commissione si avvale specificamente, per quanto possibile, dei dati comunicati a norma dei seguenti atti giuridici:

regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio (2), per quanto riguarda i dati sugli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria;

regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per quanto riguarda i dati relativi ai flussi di traffico sulla rete ferroviaria e agli incidenti;

regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione (4), in particolare gli allegati I e II, per quanto riguarda i dati relativi al trasporto di passeggeri per ferrovia;

regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per quanto riguarda le relazioni annuali da pubblicare a cura delle imprese ferroviarie sulle prestazioni in materia di qualità del servizio; e

regolamento (UE) n. 1300/2014 (6) della Commissione, per quanto riguarda l'inventario dei beni da realizzare a cura degli Stati membri al fine di monitorare e valutare l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e per le persone a mobilità ridotta.

(7)

La rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario dovrebbe partecipare attivamente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE, come anche all'aggiornamento della metodologia di raccolta dei dati.

(8)

Il questionario figurante nell'allegato andrebbe usato per la raccolta dei dati a partire dall'anno di riferimento 2015. Per i primi due anni di riferimento è necessario un periodo transitorio, in modo da consentire l'eventuale adeguamento dei meccanismi esistenti di raccolta dei dati degli Stati membri a seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di evitare errori di interpretazione, durante il periodo transitorio è importante che gli Stati membri informino la Commissione delle differenze nel contenuto dei dati o nel formato dalle pertinenti sezioni del questionario.

(9)

Su richiesta dell'impresa ferroviaria interessata, e qualora giustificato dall'esigenza di rispettare la riservatezza commerciale, gli Stati membri possono presentare alla Commissione i dati richiesti al punto 7 ricorrendo all'uso di pseudonimi.

(10)

I dati raccolti in forza del presente regolamento dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le parti interessate, rispettando le preclusioni imposte dalla riservatezza commerciale.

(11)

Le metodologie, le definizioni e i metodi di raccolta delle informazioni possono evolvere nel corso del tempo in seguito al progresso tecnico e scientifico. Analogamente, gli sviluppi del mercato dei servizi ferroviari e la migliorata disponibilità di dati potrebbero rendere opportuno ridurre o ampliare l'ambito del questionario. L'allegato del presente regolamento dovrebbe pertanto essere aggiornato periodicamente in modo da tenere conto di tali sviluppi, conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 62, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.

(12)

La Commissione ha consultato le parti sociali e gli utilizzatori del settore ferroviario mediante il gruppo di lavoro per il monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari, e ha consultato altresì la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario.

(13)

Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei dati che gli Stati membri presentano alla Commissione nell'espletamento dei propri obblighi di comunicazione ai fini del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni figuranti all'articolo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a)   «canoni per l'accesso alle linee»: canoni esatti a fronte del pacchetto minimo di accesso di cui all'allegato II, punto 1, della direttiva 2012/34/UE;

b)   «servizi ad alta velocità»: servizi ferroviari passeggeri prestati con l'impiego di materiale rotabile per l'alta velocità, compresi i treni ad assetto variabile, che si spostano a velocità non inferiore a 200 km/h per almeno una parte del servizio; l'impiego di impianti per l'alta velocità non è un requisito indispensabile;

c)   «servizi a lunga percorrenza tradizionali»: servizi di trasporto ferroviario passeggeri diversi dal trasporto urbano, extraurbano, regionale o ad alta velocità;

d)   «stazione»: un luogo pertinente ad una ferrovia nel quale può avere inizio, effettuare una fermata o terminare un servizio ferroviario di trasporto di passeggeri;

e)   «scalo merci»: un luogo attrezzato per il trasbordo e il deposito di unità di trasporto intermodale, purché almeno parte del trasporto avvenga per ferrovia;

f)   «totale della compensazione da parte dello Stato»: nel contesto dei contratti, l'importo totale che lo Stato ha convenuto di versare al gestore dell'infrastruttura a titolo di finanziamento per tutta la durata del contratto;

g)   «organismo di monitoraggio»: l'organismo preposto dalla legislazione nazionale a verificare la conformità al contratto dell'operato del gestore dell'infrastruttura;

h)   «binario»: rotaie appaiate, usate dai veicoli su rotaia per gli spostamenti;

i)   «linea dedicata ad alta velocità»: linea appositamente costruita per consentire nei propri segmenti principali che il traffico viaggi a velocità in genere non inferiore a 250 km/h, ma anche superiore; può comprendere segmenti di raccordo nei quali la velocità è ridotta in considerazione delle condizioni locali;

j)   «nodo»: punto importante di una rete ferroviaria dove si interconnettono diverse linee ferroviarie;

k)   «servizio di trasporto internazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri durante il quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro, provvedendo al trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi;

l)   «servizio di trasporto nazionale di passeggeri»: servizio di trasporto di passeggeri prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;

m)   «servizio di trasporto di merci nazionale»: servizio di trasporto di merci prestato esclusivamente entro i confini di uno Stato membro;

n)   «assegnazione di tracce»: decisione di assegnare singole tracce ferroviarie per lo svolgimento dell'attività; ogni assegnazione di una traccia ad un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come assegnazione distinta di una traccia;

o)   «traccia ferroviaria programmata»: una traccia assegnata nel rispetto delle norme di programmazione di cui all'articolo 45 della direttiva 2012/34/UE;

p)   «traccia ferroviaria assegnata ad hoc»: una traccia assegnata in seguito a una richiesta ad hoc ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2012/34/UE;

q)   «richiesta di assegnazione di traccia respinta»: richiesta di assegnazione di traccia che ha ricevuto risposta negativa dal gestore dell'infrastruttura previa procedura di coordinamento di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE; ogni cancellazione di un servizio ferroviario che si effettua nel quadro di un servizio regolare programmato vale come una richiesta di assegnazione respinta;

r)   «manutenzione»: spesa corrente effettuata dal gestore dell'infrastruttura al fine di conservare lo stato e la capacità dell'infrastruttura esistente;

s)   «rinnovi»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di sostituzione dell'infrastruttura esistente, che non modificano l'insieme delle sue prestazioni;

t)   «ristrutturazione»: spesa in conto capitale che si esplica in lavori importanti di modifica dell'infrastruttura, tali da migliorare l'insieme delle sue prestazioni;

u)   «nuove infrastruttura»: spesa in conto capitale che si esplica in progetti di costruzione di nuovi impianti infrastrutturali;

v)   «fondi pubblici»: nel contesto della spesa per infrastrutture, fondi provenienti direttamente da contributi pubblici per investimenti;

w)   «fondi propri»: capitale proveniente dal reddito ottenuto dai gestori dell'infrastruttura o dagli operatori degli impianti di servizio mediante tariffe per l'accesso e altri strumenti;

x)   «reddito»: il totale delle entrate derivanti dalla prestazione di servizi di trasporto ferroviario durante il periodo di riferimento; tale definizione esclude le entrate di altra natura, quali quelle relative a servizi di ristorazione o servizi forniti nelle stazioni e a bordo treno;

y)   «transito»: trasporto attraverso un paese che si trovi tra il luogo di carico o di imbarco e il luogo di scarico o di sbarco, siti entrambi oltre i confini di detto paese;

z)   «traffico ferroviario sul territorio nazionale»: ogni movimento di veicoli su rotaia entro i confini di un paese, quale che sia il paese di registrazione dei veicoli;

(aa)   «ritardo»: la differenza temporale tra data/ora specificati nell'orario di un treno e il momento effettivo in cui tale treno attraversa lo specifico luogo del suo percorso nel quale sono acquisiti i dati di viaggio;

(bb)   «servizio soppresso»: un treno il cui servizio è soppresso in fase operativa per motivi relativi al servizio ferroviario, compresa l'eventuale soppressione di una fermata programmata qualora il treno sia reinstradato o la sostituzione di un servizio ferroviario con un servizio stradale;

(cc)   «velocità media da orario»: velocità calcolata dividendo la lunghezza totale di un percorso per il tempo presumibilmente richiesto da tale percorso secondo l'orario ferroviario;

(dd)   «compensazione per un obbligo di servizio pubblico»: vantaggi finanziari concessi in maniera diretta o indiretta durante il periodo di riferimento da un'autorità competente, a valere su fondi pubblici, in contropartita della prestazione di servizi di trasporto ferroviario in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;

(ee)   «servizi commerciali»: tutti i servizi ai passeggeri che non rientrano nell'ambito di applicazione dei servizi forniti in adempimento di un obbligo di pubblico servizio;

(ff)   «impresa ferroviaria principale»: l'impresa maggiore in termini di passeggero-km o di tonnellata-km;

(gg)   «licenza attiva»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che ha iniziato l'attività e che non ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

(hh)   «licenza inoperante»: licenza concessa a un'impresa ferroviaria che non ha iniziato l'attività o che ha cessato l'attività entro i periodi fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e le licenze sospese o revocate;

ii)   «versamento per l'ottenimento di una licenza»: tutti gli importi addebitati dall'autorità preposta al rilascio della licenza a fronte dell'esame della domanda;

(jj)   «tempo per il rilascio della licenza»: lasso di tempo tra la data di presentazione di una domanda di licenza completa e la data della decisione finale;

(kk)   «equivalenti a tempo pieno»: totale delle ore lavorate, comprese le ore di lavoro straordinario, svolte per un incarico nel corso di un anno, divise per il numero medio di ore lavorate in un anno da un addetto a tempo pieno;

(ll)   «stazioni di smistamento»: sito, o sua parte, dotato di un certo numero di binari o di altre attrezzature impiegate per le operazioni di composizione di un convoglio ferroviario, compreso l'instradamento.

Articolo 3

Raccolta e presentazione dei dati

1.   Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione i dati relativi all'anno precedente come specificato nel questionario figurante nell'Allegato.

2.   Ogni Stato membro presenta alla Commissione i dati relativi al trasporto ferroviario sul proprio territorio.

3.   Un'impresa ferroviaria attiva in più di uno Stato membro fornisce alle autorità nazionale insiemi distinti di dati per ognuno degli Stati membri in cui è attiva.

4.   Gli Stati membri possono ricavare i dati necessari attingendo alle fonti di seguito indicate:

a)

sondaggi con obbligo di risposta;

b)

dati di carattere amministrativo, anche raccolti dagli uffici statistici e dalle altre autorità;

c)

stime statistiche, se corredate dalla spiegazione dei metodi applicati;

d)

dati forniti dalle pertinenti organizzazioni del settore o da altre parti interessate; e

e)

studi specifici.

Gli organismi in possesso dei dati pertinenti li forniscono su richiesta.

5.   Al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la qualità e la comparabilità dei loro dati la Commissione può elaborare materiali di orientamento metodologico, avvalendosi delle pratiche esemplari adottate dalle autorità nazionali e dalle organizzazioni professionali del settore ferroviario.

6.   Gli Stati membri presentano i dati alla Commissione impiegando il formato elettronico del questionario che la Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web.

7.   Gli Stati membri e la Commissione rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute.

Articolo 4

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri garantiscono che le loro modalità di raccolta dei dati consentano la comunicazione dei dati in base al contenuto e al formato definiti nell'allegato per l'anno di riferimento 2017, al più tardi. Nei casi in cui gli Stati membri abbiano individuato difficoltà notevoli relative all'allineamento delle modalità di raccolta dei dati o abbiano espresso preoccupazioni in merito alla pertinenza o alla necessità di talune categorie di dati, si valuterà la necessità di adeguare l'allegato.

2.   Se durante il periodo transitorio gli Stati membri non sono in grado di fornire i dati in base al contenuto e al formato di cui all'allegato, essi devono comunicare i dati in un formato il più simile possibile e indicare le discrepanze al momento della presentazione dei dati.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32.

(2)  Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, che istituisce una contabilità delle spese per le infrastrutture dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 130 del 15.6.1970, pag. 4).

(3)  Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).

(5)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

(6)  Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).

(7)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).


ALLEGATO

QUESTIONARIO PER IL MONITORAGGIO DEL MERCATO FERROVIARIO

Informazioni generali

Stato membro:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NO

Periodo di riferimento: ☐☐/☐☐/☐☐ - ☐☐/☐☐/☐☐

Autorità responsabile:

Indirizzo di posta elettronica per contatti:

Gli Stati membri che hanno una valuta nazionale diversa dall'euro dovrebbe utilizzare il tasso di cambio medio nel corso del periodo di riferimento per la conversione in euro dei valori monetari espressi nelle rispettive valute. Il tasso di cambio utilizzato dovrebbe essere indicato di seguito.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Le domande contrassegnate con un asterisco (*) sono facoltative.

Se gli obblighi di comunicazione di cui al presente allegato si riferiscono alle imprese ferroviarie, essi non si applicano alle imprese ferroviarie che prestano unicamente servizi di trasporto urbano, extraurbano o regionale su reti locali e regionali isolate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

1.   Canoni per l'uso delle infrastrutture

1.1.   Valore medio dei canoni per l'accesso alle linee (TAC) per treno-km per diverse categorie di treni

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Se non è possibile calcolare la media aritmetica si può indicare una stima dei canoni di accesso alle linee per diverse categorie di treni. Il metodo utilizzato per calcolare o stimare i canoni dovrebbe essere spiegato nel riquadro 1.5 (1).

Categoria di treno

(solo se è in uso nello Stato membro dichiarante)

Canone per l'accesso alle linee ferroviarie, esclusi i coefficienti di maggiorazione

(euro/treno-km)

Servizi di trasporto passeggeri:

Treni passeggeri che forniscono un servizio di trasporto extraurbano e regionale

☐☐☐,☐☐

Treni passeggeri che forniscono servizi a lunga percorrenza tradizionali

☐☐☐,☐☐

Treni passeggeri che forniscono servizi ad alta velocità su linee dedicate ad alta velocità

☐☐☐,☐☐

Servizi di trasporto merci:

Treno merci da 1 000 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

Treno merci da 1 600 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

Treno merci da 6 000 tonnellate lorde

☐☐☐,☐☐

1.2.   Reddito dei gestori dell'infrastruttura riferito a canoni per le infrastrutture, le stazioni e gli scali

Vanno segnalati solo i canoni riscossi dai gestori dell'infrastruttura, che comprendono i canoni riscossi per gli impianti delle stazioni e degli scali merci posseduti o gestiti dai gestori dell'infrastruttura.

 

Reddito

(in migliaia di EUR)

Servizi di trasporto passeggeri:

Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riferito a canoni per l'uso delle stazioni

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni extraurbani e regionali (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Canoni per l'uso delle stazioni relativi a treni a lunga percorrenza tradizionali e ad alta velocità (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Altri canoni riscossi da operatori di treni passeggeri

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi di trasporto merci:

Reddito totale riferito a canoni per l'accesso alle linee, compresi i coefficienti di maggiorazione

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riferito a canoni per l'uso degli scali merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Altri canoni riscossi da operatori di treni merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Reddito totale riscosso dai gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3.   Principali caratteristiche dei contratti conclusi a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE

Gestore dell'infrastruttura

(denominazione)

Lunghezza della rete servita

(km)

Data di inizio

Data di cessazione

Sono stati concordati indicatori di prestazione? (2)

In caso affermativo precisare:

Compensazione totale da parte dello Stato (in migliaia di EUR)

Esiste un organismo di monitoraggio del contratto?

In caso affermativo precisare:

(denominazione)

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

 

☐☐☐☐☐☐

☐ SÌ ☐ NO

 

1.4.   Abbattimento del rumore

Esistono norme imperative (già in vigore o da introdurre) che impongano agli operatori ferroviari e/o ai gestori dell'infrastruttura di prendere misure per ridurre l'esposizione della popolazione al rumore ferroviario? Tali misure possono includere limitazioni del volume di traffico, barriere acustiche o differenziazione dei canoni in base alle emissioni acustiche, al fine di accelerare l'adeguamento dei carri merci con l'installazione di freni «a bassa rumorosità».

☐ SÌ ☐ NO

In caso affermativo precisare:

1.5.   Osservazioni supplementari (*):

Inserire qui di seguito tutte le osservazioni sui seguenti punti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Spiegare come sono stati calcolati i canoni medi per treno-km nella tabella 1.1., indicando quali componenti dei canoni sono stati inclusi.

Specificare se ai TAC riportati sono stati aggiunti coefficienti di maggiorazione.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Indicare se sono stati applicati canoni differenziati in riferimento all'ERTMS (3).

 

2.   Assegnazione della capacità

2.1.   Sezioni dell'infrastruttura saturate

Indicare le seguenti informazioni in merito alle sezioni saturate, come definite all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, per quanto riguarda la situazione alla fine del periodo di riferimento.

Lunghezza totale dei binari interessati dalla saturazione (km)

☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Linee dedicate ad alta velocità (km)

☐☐☐☐☐☐

Corridoi ferroviari per il trasporto merci (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Numero di nodi saturati

☐☐☐

2.2.   Servizi prioritari

Indicare la classificazione (1 indica la massima priorità) dei servizi ferroviari se lo Stato membro relatore ricorre alla priorità per assegnare la capacità dell'infrastruttura, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni. Se nessuno dei servizi elencati rientra nei casi di applicazione della priorità, apporre una croce («X») nella casella.

Servizi prestati in espletamento di obblighi di servizio pubblico

Servizi nazionali ad alta velocità

Altri servizi nazionali di trasporto passeggeri

Servizi internazionali di trasporto passeggeri

Servizi nazionali di trasporto merci

Servizi internazionali di trasporto merci

Altri

Specificare:

2.3.   Richieste di assegnazioni di tracce accolte e respinte per i diversi servizi

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante. Fornire le seguenti informazioni riferite alla situazione una volta espletate le procedure di programmazione e coordinamento di cui agli articoli 45 e 46 della direttiva 2012/34/UE.

Servizio

Tracce ferroviarie programmate

Tracce ferroviarie assegnate ad hoc

Richieste di assegnazioni di tracce accolte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce respinte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce accolte

(numero)

Richieste di assegnazioni di tracce respinte

(numero)

Totale servizi di trasporto passeggeri:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali extraurbani e regionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali tradizionali a lunga distanza

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nazionali ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Internazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale servizi di trasporto merci:

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trasporto nazionale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Trasporto internazionale

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Linee ferroviarie assegnate dagli sportelli unici di corridoi ferroviari per il trasporto merci

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fornire una breve descrizione dei criteri di priorità utilizzati dai gestori dell'infrastruttura per assegnare le tracce in rapporto alle circostanze in cui sono applicati questi criteri, ad esempio nella procedura di programmazione e coordinamento e in caso di temporanee limitazioni di capacità o perturbazioni.

Specificare se si è applicata una tariffazione che rispecchiava la scarsità di capacità, come previsto all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.

Specificare se sono stati predisposti e realizzati piani di potenziamento della capacità, come previsto all'articolo 51 della direttiva 2012/34/UE.

 

3.   Spese per l'infrastruttura

Indicare le spese sostenute durante il periodo di riferimento dai principali gestori dell'infrastruttura ferroviaria e da altri proprietari di stazioni e scali merci. In mercati frammentati la portata dei dati da segnalare può essere limitata alle spese sostenute dai proprietari delle stazioni e degli scali merci principali (4). Per le stazioni e i terminali intermodali inserire soltanto la parte delle spese relativa al trasporto ferroviario.

3.1.   Quadro riassuntivo delle spese per l'infrastruttura ferroviaria

(in migliaia di EUR)

 

Manutenzione

Rinnovi

Ristrutturazione

Infrastruttura nuova

Linee tradizionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Linee dedicate ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stazioni principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Totale delle spese

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2.   Fonti di finanziamento delle spese per le diverse componenti dell'infrastruttura  (5)

(in migliaia di EUR)

 

Fondi pubblici

Fondi UE

Fondi propri

Infrastruttura esistente, comprese le stazioni e gli scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Infrastruttura nuova

Linee tradizionali e ad alta velocità dedicate

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Stazioni principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Scali merci principali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Spese totali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fare riferimento alla strategia di sviluppo dell'infrastruttura nazionale pubblicata a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

 

4.   Reddito e volumi di traffico

4.1.   Reddito e volumi dei servizi di trasporto passeggeri e merci

Per assicurare che il volume dei servizi e il reddito riportato coincidano, nella presente tabella va indicato solo il reddito generato dal traffico ferroviario sul territorio nazionale di un paese. Si può ricorrere se necessario a stime statistiche. Se le statistiche ufficiali sui volumi di traffico non sono ancora disponibili, si possono fornire valori preliminari da precisare successivamente.

Servizi di trasporto passeggeri:

Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume totale dei servizi (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi nazionali (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi internazionali (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Reddito generato rispettivamente da obblighi di servizio pubblico e dai servizi commerciali, e loro volumi

Servizi prestati in adempimento di obblighi di servizio pubblico:

Introiti tariffari (in migliaia di euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Compensazione per obblighi di servizio pubblico (in migliaia di EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servizi commerciali

Introiti tariffari(in migliaia di euro)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume dei servizi (in milioni di passeggeri-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Servizi di trasporto merci:

Reddito totale delle imprese ferroviarie riferito a servizi di trasporto ferroviario (in migliaia di EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Volume totale dei servizi (in migliaia di treno-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume totale dei servizi (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi nazionali (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi internazionali (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Volume dei servizi di transito (*) (in milioni di tonnellata-km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Indicare se i valori comunicati per il reddito proveniente dal traffico ferroviario sul territorio nazionale rappresentano dati numerici rilevati o stime. Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Specificare se vi sono state lacune o incoerenze nei dati di immissione.

 

5.   Qualità dei servizi ferroviari

Le tabelle vanno compilate solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.

5.1.   Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di passeggeri

Servizi di trasporto passeggeri:

Numero totale dei servizi

Numero di treni arrivati in orario

(ritardo di 5 minuti o meno)

Numero di servizi soppressi

Servizi regionali ed extraurbani

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi a lunga distanza tradizionali e ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2.   Puntualità e casi di cancellazione dei servizi di trasporto di merci  (8)

Servizi di trasporto merci:

Numero totale dei servizi

Numero di treni arrivati in orario

(ritardo di 15 minuti o meno)

Numero di servizi soppressi

Servizi nazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Servizi internazionali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3.   Velocità media da orario dei servizi di trasporto merci (*)

Servizi di trasporto merci:

Velocità media da orario (km/h)

Servizi nazionali

☐☐☐

Servizi internazionali

☐☐☐

5.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Spiegare come è stato misurato il «ritardo» di un treno (ad esempio, solo all'ultima fermata o sotto forma di media riferita a tutte le fermate programmate).

Indicare i riferimenti alle relazioni sulle prestazioni in materia di qualità del servizio e alle indagini sulla soddisfazione pubblicate dal consiglio di amministrazione del gestore del corridoio ferroviario merci a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Indicare i riferimenti a tutte le altre indagini sulla qualità dei servizi di trasporto merci e passeggeri svolte di recente.

 

6.   Obblighi di servizio pubblico

6.1.   Volume dei servizi e della compensazione versata per gli obblighi di servizio pubblico in diversi segmenti di mercato

La tabella va compilata solo per le categorie di treni in uso nello Stato membro dichiarante.

 

Volume dei servizi

(milioni di passeggero-km)

Volume dei servizi (in migliaia di treno-km)

Compensazione per obblighi di servizio pubblico (10) (in migliaia di EUR)

Totale

Di cui:

Assegnati mediante gara pubblica

Assegnati per aggiudicazione diretta

Totale obblighi di servizio pubblico:

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Regionali ed extraurbani

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

A lunga distanza tradizionali

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Ad alta velocità

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Di cui:

Servizi internazionali forniti in adempimento di un obbligo di servizio pubblico

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2.   Accesso al materiale rotabile nel contesto dei servizi per obbligo di servizio pubblico

Si prega di fornire le seguenti informazioni relative a ciascun contratto di servizio pubblico aggiudicato nel corso del periodo di riferimento.

 

Descrizione (regioni o linee interessate)

Durata (anni)

Volume del contratto (in migliaia di treno-km/anno)

Operatore (denominazione)

Il contratto era stato attribuito mediante gara pubblica?

Modalità di fornitura del materiale rotabile

Definite nel capitolato d'appalto?

Descrizione (11)

1.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

2.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

3.

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

 

 

 

 

☐ SÌ ☐ NO

☐ SÌ ☐ NO

 

6.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

 

7.   Grado di apertura del mercato

Elenco delle imprese ferroviarie che detengono una quota di mercato pari o superiore all'1 %. Se vi sono più di dieci imprese con una quota di mercato pari o superiore all'1 %, riportare nell'elenco solo le principali 10. La quota di mercato detenuta da altre imprese ferroviarie può essere indicata come totale alla voce «altre».

Se per motivi di riservatezza commerciale non si può indicare la denominazione di un'impresa ferroviaria si prega di usare pseudonimi, ad esempio «IF 1», «IF 2». Se ciò non fosse sufficiente per considerazioni di riservatezza, si possono raggruppare ulteriormente le quote di mercato detenute da un'impresa ferroviaria, fatta eccezione per le quote di mercato dell'impresa ferroviaria principale o dell'operatore storico.

7.1.   Mercato passeggeri — regime di obbligo di servizio pubblico

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi in adempimento di un obbligo di servizio pubblico

(percentuale)  (12)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.2.   Mercato passeggeri — servizi commerciali

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi commerciali

(percentuale)  (13)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.3.   Mercato del trasporto merci

Impresa ferroviaria

(denominazione o pseudonimo)

Quota di mercato dei servizi di trasporto merci

(percentuale)  (14)

Impresa ferroviaria principale od operatore storico:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre imprese ferroviarie:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Altre:

☐☐☐,☐ %

7.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Indicare se nel corso del periodo di riferimento sono entrate nel mercato del trasporto di passeggeri o di merci nuove imprese ferroviarie di grandi dimensioni.

 

8.   Grado di armonizzazione e sviluppi legislativi (*)

Le informazioni sul grado di armonizzazione giuridica sono già a disposizione della Commissione, dato che gli Stati membri le notificano alla Commissione al recepimento della legislazione.

Questa sezione consente agli Stati membri di presentare le loro osservazioni su tutte le questioni in sospeso relative al mercato ferroviario dell'Unione europea o allo sviluppo delle legislazioni nazionali in materia di ferrovie.

8.1.   Osservazioni supplementari (*):

 

9.   Concessione delle licenze

9.1.   Numero di licenze rilasciate alle imprese ferroviarie  (15)

Numero di licenze attive all'inizio del periodo di riferimento (A)

☐☐☐☐

Numero di licenze sospese o revocate durante il periodo di riferimento (16) (B)

☐☐☐☐

Numero di licenze concesse durante il periodo di riferimento (C).

☐☐☐☐

Numero di licenze attive al termine del periodo di riferimento (A + B + C)

☐☐☐☐

 

Numero di licenze inoperanti al termine del periodo di riferimento

☐☐☐☐

9.2.   Versamenti e tempo necessari per l'ottenimento di una licenza

Versamento medio per ottenere una licenza (in euro)

☐☐☐☐☐☐

Tempo necessario in media per l'ottenimento di una licenza (in giorni di calendario)

☐☐☐

9.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

 

10.   Occupazione e condizioni sociali

10.1.   Addetti del settore ferroviario, per genere e gruppo di età

Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento. Se una delle imprese fornisce anche servizi ai settori diversi da quello ferroviario, il numero di addetti può essere indicato in base a una stima della proporzione, sul totale, degli addetti preposti alla fornitura di servizi ferroviari.

 

Totale

(equivalenti a tempo pieno)

Maschi (%)

Femmine (%)

 

< 30 anni (%)

30-50 anni (%)

< 50 anni (%)

Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale delle altre imprese ferroviarie

☐☐☐☐☐☐

 

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐☐☐☐

Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale degli altri gestori dell'infrastruttura

☐☐☐☐☐☐

 

Personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

Di cui, adibiti a:

 

Stazioni (*)

☐☐☐☐☐☐

 

Scali merci (*)

☐☐☐☐☐☐

Manutenzione del materiale rotabile (*)

☐☐☐☐☐☐

Manutenzione dell'infrastruttura (*)

☐☐☐☐☐☐

Organizzazioni di formazione specialistica (*)

☐☐☐☐☐☐

Leasing di macchinisti (*)

☐☐☐☐☐☐

Approvvigionamento energetico (*)

☐☐☐☐☐☐

Servizi di pulizia del materiale rotabile (*)

☐☐☐☐☐☐

Altro (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2.   Addetti per tipo di contratto

Riportare le seguenti informazioni in base alla situazione alla fine del periodo di riferimento.

 

Contratti a tempo indeterminato

A (19)

(%)

Contratti a tempo determinato

B

(%)

 

Contratti a tempo parziale

(%)

Apprendisti e tirocinanti

(%)

Personale totale dell'operatore storico o delle altre principali imprese ferroviarie (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Di cui:

Macchinisti

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Personale totale dei principali gestori dell'infrastruttura

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni e quanto segue:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Se per compilare i dati indicati si è fatto ricorso a campionamento o a stime, spiegare brevemente il metodo adottato.

Fornire informazioni dettagliate su programmi o attività di formazione dedicati al personale ferroviario.

Specificare se l'autorità competente si è avvalsa del diritto di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) per quanto riguarda i diritti del personale e gli standard sociali applicabili agli operatori di un servizio pubblico.

Se nella tabella 10.1 sono stati segnalati dati relativi al «personale di altre società che forniscono servizi connessi al trasporto ferroviario», spiegare brevemente quali società sono state incluse.

 

11.   Impianti di servizio

11.1.   Proprietà e gestione dei principali impianti di servizio

Ai fini del presente questionario gli impianti di servizio sono definiti nell'allegato II della direttiva 2012/34/CE. Indicare il numero di impianti gestiti da ciascun tipo di proprietà o di operatore.

Impianto

Proprietà

Operatore

Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate (22)

Altre società

Impresa ferroviaria operatore storico e società ad essa collegate

Altre società

Gestori dell'infrastruttura

Imprese ferroviarie

Imprese integrate (23)

Pubblica amministrazione (24)

Altro

Gestori dell'infrastruttura

Imprese ferroviarie

Imprese integrate

Pubblica amministrazione

Altro

Totale delle stazioni

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono oltre 25 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono da 10 000 a 25 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono da 1 000 a 10 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Stazioni che servono meno di 1 000 viaggiatori al giorno

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Scali merci

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☐☐☐

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☐☐☐

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

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☐☐☐

Stazioni di smistamento

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Impianti di manutenzione

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☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate a servizi ferroviari

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Impianti di rifornimento

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2.   Numero dei reclami relativi agli impianti di servizio

Indicare il numero di reclami presentati in merito all'accesso alle infrastrutture, al livello delle tariffe o alla qualità dei servizi forniti.

Reclami attualmente sotto esame dell'organismo di regolamentazione

☐☐☐

Decisioni adottate in merito ai reclami durante il periodo di riferimento

☐☐☐

11.3.   Descrizione dei reclami

Fornire una breve descrizione generale dei principali casi (fino a dieci) sui quali è stata adottata una decisione durante il periodo di riferimento. Indicare se qualche reclamo ha sollevato interrogativi in merito all'interpretazione dell'acquis del mercato ferroviario europeo e delineare le azioni proposte per porre rimedio alla situazione.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4.   Osservazioni supplementari (*):

Indicare qui di seguito eventuali altre osservazioni, inclusi i punti seguenti:

Durante il periodo di transizione di cui all'articolo 4 del regolamento, fornire informazioni qualora i dati segnalati non rispettino pienamente il contenuto e/o il formato richiesto.

Specificare se gli organismi di regolamentazione degli altri Stati membri sono stati consultati in qualsiasi occasione.

 


(1)  Data la varietà di metodi utilizzabili per il calcolo dei canoni, i dati forniti in questa tabella da Stati membri diversi non saranno obbligatoriamente comparabili e saranno utili soprattutto per il monitoraggio delle tendenze in ciascuno Stato membro.

(2)  Come specificato all'Allegato V, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.

(3)  Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario.

(4)  Ai fini del presente questionario le stazioni con un traffico di oltre 10 000 viaggiatori per giorno lavorativo sono considerate «stazioni principali» e gli scali merci con una capacità superiore a 100 000 container (oppure ad 1 milione di tonnellate) all'anno sono considerati «scali merci principali».

(5)  I totali delle spese riportate nelle tabelle 3.1 e 3.2 dovrebbero essere in genere all'incirca uguali.

(6)  L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1. I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come compensazioni «negative» per un obbligo di servizio pubblico.

(7)  L'importo qui indicato deve essere identico a quello riportato nella tabella 6.1.

(8)  Solo per i servizi indicati in un orario ferroviario.

(9)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(10)  I versamenti effettuati da un operatore ad un'autorità pubblica per il rilascio della licenza dovrebbero essere trattati come una compensazione «negativa» per un obbligo di servizio pubblico.

(11)  Modalità concordate di fornitura del materiale rotabile per ciascun contratto: specificare ad esempio se posseduto, sussidiato o garantito dall'amministrazione aggiudicatrice, fornito dall'impresa ferroviaria o in leasing.

(12)  In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(13)  In base al numero dei passeggero-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(14)  In base al numero dei tonnellata-km prestati sul territorio nazionale durante il periodo di riferimento. Il totale della colonna dovrebbe essere pari a 100 %.

(15)  Gli Stati membri non saranno più tenuti a compilare questa sezione quando le informazioni sulle licenze delle imprese ferroviarie saranno disponibili per tutti gli Stati membri nella banca dati in materia di sicurezza e di interoperabilità dell'Agenzia ferroviaria europea (ERADIS).

(16)  Escluse le licenze riattivate durante il periodo di riferimento.

(17)  Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).

(18)  Se non incluso nel personale indicato in precedenza dell'impresa ferroviaria o del gestore dell'infrastruttura.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Le informazioni riportate dovrebbe coprire almeno il 50 % del mercato (in base ai numeri dei passeggero-km e tonnellata-km).

(21)  Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

(22)  Comprese le società integrate di gestione dell'infrastruttura integrata e le società holding.

(23)  Comprese le imprese ferroviarie che non sono operatori storici e le società di gestione dell'infrastruttura che fanno parte di un'impresa integrata.

(24)  Amministrazioni nazionali, regionali o locali.