7.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 176/29


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1089 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2015

che istituisce massimali di bilancio per il 2015 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e stabilisce la percentuale della riserva speciale per lo sminamento per la Croazia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Croazia ha comunicato alla Commissione, entro il 31 gennaio 2015, le superfici identificate in conformità dell'articolo 57 bis, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 (2) che sono state restituite ad usi agricoli nell'anno civile 2014. La Croazia ha altresì comunicato il numero di diritti all'aiuto disponibili per gli agricoltori al 31 dicembre 2014 e l'importo residuo non speso della riserva nazionale speciale per lo sminamento a tale stessa data.

(2)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione ha successivamente calcolato gli importi da aggiungere, per gli anni civili dal 2015 in poi, ai massimali nazionali riportati nell'allegato II del suddetto regolamento per finanziare il sostegno da concedere per le superfici sminate nell'ambito dei regimi elencati nell'allegato I del suddetto regolamento. Tale incremento, aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione del 27 marzo 2015 (3) al massimale nazionale della Croazia riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013, è pari a 700 000 EUR nel 2015.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la Commissione deve stabilire la percentuale da applicare a tale incremento, al fine di includere l'importo risultante nella riserva speciale per lo sminamento allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici sminate. Tale percentuale è calcolata in base al rapporto tra il massimale per il regime di pagamento di base stabilito per il 2015 e il massimale nazionale fissato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1307/2013 e senza tener conto dell'incremento aggiunto dal regolamento delegato (UE) 2015/851.

(4)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. A norma dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri.

(5)

Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4 del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

(6)

Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo a norma del titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

(7)

In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontano al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

(8)

Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(9)

In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2015 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e in base alla percentuale massima del 2 % fissata nella medesima disposizione.

(10)

Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2015 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

(11)

Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2015, la Commissione deve fissare il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2015 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

(12)

Per quanto riguarda il 2015, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1o gennaio 2015. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2015 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, il presente regolamento si dovrebbe applicare a decorrere dalla medesima data.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La percentuale di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è fissata a 43,3496 % per il 2015. Di conseguenza, l'importo da includere nella riserva speciale per lo sminamento della Croazia allo scopo di assegnare diritti all'aiuto alle superfici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 è pari a 303 447 EUR.

Articolo 2

1.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato.

2.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato.

3.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato.

4.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato.

5.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato.

6.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato.

7.   Gli importi massimi per il 2015 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato.

8.   I massimali nazionali annui per il 2015 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608.

(2)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/851 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica gli allegati II, III e VI del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 8).


ALLEGATO

I.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE DI CUI ALL'ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

231 512

Danimarca

565 119

Germania

3 063 113

Irlanda

828 305

Grecia

1 205 698

Spagna

2 809 785

Francia

3 577 319

Croazia

79 648

Italia

2 345 126

Lussemburgo

22 859

Malta

648

Paesi Bassi

521 770

Austria

471 284

Portogallo

279 102

Slovenia

74 803

Finlandia

267 423

Svezia

383 289

Regno Unito

2 114 466

II.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE DI CUI ALL'ARTICOLO 36, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Bulgaria

305 708

Repubblica ceca

462 980

Estonia

75 485

Cipro

31 041

Lettonia

96 858

Lituania

159 842

Ungheria

737 469

Polonia

1 544 022

Romania

721 556

Slovacchia

247 436

III.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO RIDISTRIBUTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 42, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

48 911

Bulgaria

55 917

Germania

343 894

Francia

365 837

Croazia

18 374

Lituania

62 684

Polonia

280 424

Romania

92 345

IV.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER LE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE DI CUI ALL'ARTICOLO 47, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

157 097

Bulgaria

237 273

Repubblica ceca

253 456

Danimarca

261 225

Germania

1 473 832

Estonia

34 313

Irlanda

364 501

Grecia

576 590

Spagna

1 452 797

Francia

2 190 642

Croazia

55 121

Italia

1 170 612

Cipro

15 235

Lettonia

54 313

Lituania

125 367

Lussemburgo

10 081

Ungheria

403 724

Malta

1 572

Paesi Bassi

224 795

Austria

207 920

Polonia

1 013 581

Portogallo

169 745

Romania

535 028

Slovenia

41 396

Slovacchia

131 490

Finlandia

157 000

Svezia

209 067

Regno Unito

951 997

V.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO PER LE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Danimarca

2 857

VI.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 4, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

9 898

Bulgaria

3 717

Repubblica ceca

1 690

Danimarca

17 415

Germania

49 128

Estonia

343

Irlanda

24 300

Grecia

38 439

Spagna

96 853

Francia

73 021

Croazia

3 675

Italia

39 020

Cipro

508

Lettonia

2 716

Lituania

7 313

Lussemburgo

504

Ungheria

2 691

Malta

21

Paesi Bassi

14 986

Austria

13 861

Polonia

33 786

Portogallo

11 316

Romania

32 000

Slovenia

1 380

Slovacchia

2 403

Finlandia

5 233

Svezia

13 938

Regno Unito

54 261

VII.   IMPORTI MASSIMI PER IL PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI DI CUI ALL'ARTICOLO 51, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

10 473

Bulgaria

15 818

Repubblica ceca

16 897

Danimarca

17 415

Germania

98 255

Estonia

2 288

Irlanda

24 300

Grecia

38 439

Spagna

96 853

Francia

146 043

Croazia

3 675

Italia

78 041

Cipro

1 016

Lettonia

3 621

Lituania

8 358

Lussemburgo

672

Ungheria

26 915

Malta

105

Paesi Bassi

14 986

Austria

13 861

Polonia

67 572

Portogallo

11 316

Romania

35 669

Slovenia

2 760

Slovacchia

8 766

Finlandia

10 467

Svezia

13 938

Regno Unito

63 466

VIII.   MASSIMALI DI BILANCIO PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO FACOLTATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 53, PARAGRAFO 7, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2015

Belgio

87 237

Bulgaria

118 636

Repubblica ceca

126 728

Danimarca

24 135

Estonia

4 237

Irlanda

3 000

Grecia

141 600

Spagna

584 919

Francia

1 095 321

Croazia

27 560

Italia

429 224

Cipro

4 000

Lettonia

27 157

Lituania

62 684

Lussemburgo

160

Ungheria

201 862

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 500

Austria

14 554

Polonia

506 791

Portogallo

117 535

Romania

219 064

Slovenia

20 698

Slovacchia

56 970

Finlandia

104 667

Svezia

90 596

Regno Unito

52 600