25.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 159/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/981 DEL CONSIGLIO

del 23 giugno 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (1) ha aperto dei contingenti tariffari autonomi. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, per sette nuovi prodotti.

(2)

In certi casi è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. Nel caso di due prodotti, è necessario modificare la designazione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. Nel caso di altri sei prodotti, è necessario aumentare i volumi dei contingenti poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici dell'Unione.

(3)

Nel caso di due prodotti, i contingenti tariffari autonomi dell'Unione dovrebbero essere chiusi con effetto a decorrere dal 1o luglio 2015 e trasformati in sospensioni autonome dei dazi, in quanto non è più necessario limitare il volume delle importazioni.

(4)

È opportuno chiarire che eventuali miscele, preparati o prodotti costituiti da diverse componenti contenenti prodotti soggetti a contingenti tariffari autonomi non sono coperti dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.

(6)

Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1o luglio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Per i prodotti elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione nell'ambito dei quali i dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi per i periodi, alle aliquote di dazio e nei limiti dei volumi ivi indicati.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.»;

2)

l'allegato è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 23 giugno 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

1)

le seguenti righe, corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2683, 09.2684, 09.2688, 09.2854, 09.2685, 09.2686 e 09.2687, sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di sistemi di stabilizzazione in forma di compresse (1)

1.7-31.12

50 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.7-31.12

125 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 90 85

70

Tris (2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.7-31.12

3 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-inil N-butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.7-31.12

250 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.7-31.12

3 250 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.7-31.12

1 250  kg

0 %

09.2687

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari o superiore a 98,5 GHT, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari o superiore all'88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.7-31.12

200 tonnellate

0 %

2)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2664, 09.2972, 09.2665, 09.2645, 09.2834, 09.2835, 09.2629 e 09.2763 sono sostituite dalle seguenti:

«Numero d'ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Dazio contingentale (%)

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliegie dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (2)

1.1-31.12

1 000 tonnellate

10 % (3)

09.2972

2915 24 00

 

Anidride acetica (CAS RN 108-24-7)

1.1-31.12

50 000 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12

8 250 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12

1 700 tonnellate

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 200 mm, ma inferiore o uguale a 300 mm

1.1-31.12

2 000 tonnellate

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm

1.1-31.12

1 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (2)

1.1-31.12

1 000 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700  W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (2)

1.1-31.12

2 000 000 pezzi

0 %

3)

le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2677 e 09.2678 sono soppresse.


(1)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).»;

(2)  La sospensione dei dazi è subordinata alle disposizioni degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  È applicabile il dazio specifico.»;