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23.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/20 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/961 DEL CONSIGLIO
del 22 giugno 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
Una persona dovrebbe essere rimossa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 22 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
Sono cancellati dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 il nome della seguente persona e la relativa voce:
A. Persone
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12. |
Fawwaz (
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