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17.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 150/10 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/924 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2015
recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) prevede che l'Agenzia ferroviaria europea (l'Agenzia) provveda alla revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) alla luce del progresso tecnico e dell'evoluzione del mercato e delle esigenze a livello sociale e proponga alla Commissione i progetti di adeguamento delle STI che ritiene necessari. |
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(2) |
Nella decisione C(2007)3371, del 13 luglio 2007, la Commissione ha assegnato all'Agenzia un mandato di riferimento per svolgere talune attività previste dalla direttiva 96/48/CE del Consiglio (3) e della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In base al suddetto mandato di riferimento, l'Agenzia era tenuta a rivedere la STI riguardante i carri merci di cui al regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (5). |
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(3) |
Il 21 gennaio 2014 l'Agenzia ha pubblicato un parere sull'estensione della marcatura «GE» dei carri (ERA-ADV-2014-1). |
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(4) |
Il 21 maggio 2014 l'Agenzia ha pubblicato una raccomandazione sulle modifiche da apportare alla STI in merito alla valutazione da parte dell'organismo notificato dei ceppi dei freni in materiali compositi (ERA-REC-109-2014-REC). |
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(5) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 321/2013. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
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1) |
All'articolo 3 è aggiunta la seguente lettera c):
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2) |
Sono aggiunti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater: «Articolo 8 bis 1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
Articolo 8 ter 1. Fino alla scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato non sono soggetti alla dichiarazione CE di conformità. Durante questo periodo gli “elementi di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato sono ritenuti conformi al presente regolamento. 2. Dopo la scadenza del loro periodo di autorizzazione, i componenti di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” elencati nell'appendice G dell'allegato devono essere coperti dalla dichiarazione CE di conformità. Articolo 8 quater 1. In deroga alle disposizioni della sezione 6.3 dell'allegato, può essere rilasciato un certificato CE di verifica per un sottosistema contenente componenti corrispondenti al componente di interoperabilità “elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” che non dispongono di una dichiarazione CE di conformità durante un periodo transitorio di dieci anni dopo la scadenza del periodo di autorizzazione del componente di interoperabilità, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
2. La produzione, la ristrutturazione o il rinnovo di un sottosistema che utilizza componenti di interoperabilità non certificati devono essere completati, compresa la concessione di autorizzazione di messa in servizio del sottosistema, prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1. 3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1:
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3) |
È inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Il certificato di esame del tipo o della progettazione del componente di interoperabilità “elemento di attrito per sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota” è valido per un periodo di 10 anni. In questo periodo è consentita la messa in servizio di nuovi componenti dello stesso tipo sulla base di una dichiarazione CE di conformità che faccia riferimento al certificato di esame del tipo o della progettazione.»; |
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4) |
All'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L'ERA pubblica sul proprio sito Internet l'elenco approvato integralmente dei ceppi dei freni in materiale composito destinati al trasporto internazionale di cui all'appendice G dell'allegato, per il periodo in cui tali ceppi dei freni non sono coperti dalle dichiarazioni CE.»; |
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5) |
È inserito il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis 1. Per mantenersi al passo del progresso tecnologico possono essere necessarie soluzioni innovative che non sono conformi alle specifiche di cui all'allegato o alle quali non possono essere applicati i metodi di valutazione illustrati nell'allegato. In tal caso, è necessario sviluppare nuove specifiche e/o nuovi metodi di valutazione associati a tali soluzioni innovative. 2. Le soluzioni innovative possono riguardare il sottosistema “Materiale rotabile — carri merci”, le sue parti e i suoi componenti di interoperabilità. 3. Qualora sia proposta una soluzione innovativa, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabiliti nell'Unione dichiarano in che modo essa si discosta dalle pertinenti disposizioni della STI, o integra queste ultime, e sottopongono tali informazioni alla Commissione che le analizza. 4. La Commissione esprime un parere sulla soluzione innovativa proposta. In caso di parere favorevole, le opportune specifiche funzionali e di interfaccia e il metodo di valutazione che devono essere inclusi nella STI per consentire l'uso di tale soluzione innovativa sono elaborati e successivamente integrati nella STI in sede di processo di revisione effettuato a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/57/CE. Se il parere è negativo, la soluzione innovativa proposta non viene applicata. 5. In attesa della revisione della STI, il parere favorevole della Commissione è considerato accettabile ai fini della conformità ai requisiti essenziali della direttiva 2008/57/CE e può quindi essere utilizzato per la valutazione del sottosistema.»; |
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6) |
L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6).
(4) Direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) è così modificato:
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1) |
Al capitolo 3 «Requisiti essenziali», è inserita la seguente riga nella tabella 1 sotto la riga contenente il testo «4.2.4.3.4» nella casella alla colonna «Punto»:
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2) |
Il capitolo 4 «Caratteristiche del sottosistema» è modificato come segue:
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3) |
Il capitolo 5 «Componenti di interoperabilità» è modificato come segue:
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4) |
Il capitolo 6 «Valutazione della conformità e verifica CE» è modificato come segue:
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5) |
Al capitolo 7 «Attuazione», è soppressa la seconda frase del punto 7.1.2, lettera j). |
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6) |
Nell'appendice A, l'ultima riga della tabella A.1 è soppressa. |
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7) |
L'appendice C è modificata come segue:
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8) |
L'appendice D è modificata come segue:
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9) |
Nell'appendice E, sezione 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «Il colore dei fanali di coda deve essere conforme al punto 5.5.3 della norma EN 15153-1:2013.»; |
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10) |
Nell'appendice F, è inserita la seguente riga sotto la riga contenente il testo «Protezione contro il pattinamento delle ruote (dispositivo WSP)» nella casella alla colonna «Elemento del sottosistema materiale rotabile»:
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(*1) I moduli CA1, CA2 o CH possono essere usati soltanto nel caso di prodotti immessi sul mercato, e quindi fabbricati, prima dell'entrata in vigore della presente STI, purché il fabbricante dimostri agli organismi notificati che la revisione del progetto e l'esame del tipo sono stati eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe, e sono conformi ai requisiti della presente STI; tale dimostrazione deve essere documentata ed è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo CB o dell'esame del progetto conformemente al modulo CH1.
(*2) Il modulo CV viene utilizzato nel caso in cui il fabbricante dell'elemento di attrito per i sistemi di frenatura che agiscono sulla superficie di rotolamento della ruota non abbia un ritorno di esperienza sufficiente (in base al proprio giudizio) per il progetto proposto»;