13.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 148/11


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/908 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 1, punto 8), primo comma, l'articolo 4, punto 8), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (3) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.

(2)

Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono rispettare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

(3)

Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento di esecuzione (CE) n. 798/2008 della Commissione, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/198 (4), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI nella provincia della Columbia Britannica.

(4)

Un accordo tra l'Unione e il Canada (5) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»).

(5)

L'8 aprile 2015 il Canada ha confermato la presenza di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N2 in pollame della provincia dell'Ontario. Le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione dal suo intero territorio nell'Unione. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per combattere l'HPAI e limitarne la diffusione.

(6)

In seguito alla comparsa del focolaio nella provincia dell'Ontario, il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione alla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai di tale malattia nelle province della Columbia britannica e dell'Ontario, dovrebbe essere sufficiente a far fronte ai rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.

(7)

Il Canada ha inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel periodo compreso tra dicembre 2014 e gennaio 2015 nella provincia della Columbia britannica. È pertanto opportuno indicare le date in cui possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI tali parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.

(8)

La voce relativa al Canada nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008,

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(2)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

(3)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).

(5)  Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).


ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Canada» è sostituita da quanto segue:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio

Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento

Certificato veterinario

Condizioni specifiche

Condizioni specifiche

Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria

Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria

Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella

Modelli

Garanzie supplementari

Termine finale (1)

Termine iniziale (2)

1

2

3

4

5

6

6 A

6B

7

8

9

«CA — Canada

CA-0

L'intero paese

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

CA-1

L'intero paese Canada, esclusa la zona CA-2

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

N

 

 

A

 

S1, ST1»

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

CA-2

Territorio del Canada corrispondente a:

 

 

 

 

 

 

 

 

CA-2.1

«Zona di controllo primario» delimitata dai seguenti confini:

a ovest, l'Oceano Pacifico;

a sud, il confine con gli Stati Uniti d'America;

a nord, la Highway 16;

a est, il confine tra le province della Columbia britannica e di Alberta.

WGM

VIII

P2

4.12.2014

9.6.2015

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.2

Zona della provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

da County Road 119 all'incrocio con County Road 64 e 25th Line;

a nord su 25th Line fino all'incrocio con Road 68, a est su Road 68 finché questa si incrocia nuovamente con 25th Line, e continuando in direzione nord su 25th Line fino a 74 Road;

a est su 74 Road da 25th Line a 31st Line;

a nord su 31st Line da 74 Road a 78 Road;

a est su 78 Road da 31st Line a 33rd Line;

33rd Line in direzione nord da 78 Road a 84 Road;

a est su 84 Road da 33rd Line alla Highway 59;

a sud sulla Highway 59 da 84 Road a Road 78;

a est su Road 78 dalla Highway 59 a 13th Line;

a sud su 13th Line da 78 Road a Oxford Road 17;

a est su Oxford Road 17 da 13th Line a Oxford Road 4;

a sud su Oxford Road 4 da Oxford Road 17 a County Road 15;

a est su County Road 15, all'incrocio con la Highway 401, da Oxford Road 4 a Middletown Line;

Middletown Line in direzione sud, all'incrocio con la Highway 403, da County Road 15 a Old Stage Road;

Old Stage Road in direzione ovest da Middletown Line a County Road 59;

a sud su County Road 59 da Old Stage Road a Curries Road;

a ovest su Curries Road da County Road 59 a Cedar Line;

Cedar Line in direzione sud da Curries Road a Rivers Road;

Rivers Road in direzione sud-ovest da Cedar Line a Foldens Line;

Foldens Line in direzione nord-ovest da Rivers Road a Sweaburg Road;

Sweaburg Road in direzione sud-est da Foldens Line a Harris Street;

Harris Street in direzione nord-ovest da Sweaburg Road alla Highway 401;

Highway 401 in direzione ovest da Harris Street a Ingersoll Street, (County Road 10);

Ingersoll Street (County Road 10) in direzione nord dalla Highway 401 a County Road 119;

County Road 119 da Ingersoll Street (County Road 10) al punto di partenza dove County Road 119 si incrocia con 25th Line.

WGM

VIII

P2

8.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

 

 

 

 

 

CA-2.3

Zona della provincia dell'Ontario delimitata dai seguenti confini:

su Township Road 4, a ovest da dove incrocia la Highway 401 a Blandford Road;

a nord su Blandford Road da Township Road 4 a Oxford-Waterloo Road;

a est su Oxford-Waterloo Road da Blandford Road a Walker Road;

a nord su Walker Road da Oxford-Waterloo Road a Bridge St;

a est su Bridge St da Walker Road a Puddicombe Road;

a nord su Puddicombe Road da Bridge St a Bethel Road;

a est su Bethel Road da Puddicombe Road a Queen Street;

a sud su Queen Street da Bethel Road a Bridge Street;

a est su Bridge Street da Queen Street a Trussler Road;

Trussler Road in direzione sud da Bridge Street a Oxford Road 8;

Oxford Road 8 in direzione est da Trussler Road a Northumberland Street;

a sud su Northumberland St da Oxford Road 8 che continua come Swan Street/Ayr Road a Brant Waterloo Road;

a ovest su Brant Waterloo Road da Swan St/Ayr Road a Trussler Road;

a sud su Trussler Road da Brant Waterloo Road a Township Road 5;

a ovest su Township Road 5 da Trussler Road a Blenheim Road;

a sud su Blenheim Road da Township Road 5 a Township Road 3;

a ovest su Township Road 3 da Blenheim Road a Oxford Road 22;

a nord su Oxford Road 22 da Township Road 3 a Township Road 4;

a ovest su Township Road 4 da Oxford Road 22 alla Highway 401.

WGM

VIII

P2

18.4.2015

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2