9.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/878 DEL CONSIGLIO
dell'8 giugno 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/932/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2014/932/PESC attua la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) del 26 febbraio 2014, che riguarda misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen e dispone restrizioni all'ammissione e il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone designate dal Comitato istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014). |
(2) |
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 (2) del Consiglio attua la decisione 2014/932/PESC. |
(3) |
Il 14 aprile 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2216 (2015), che estende la portata dei criteri di designazione e prevede un embargo sulla fornitura di armi destinate alle persone ed entità designate, o a beneficio delle stesse, e a coloro che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione nello Yemen, o a beneficio degli stessi. Con la decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio (3), che modifica la decisione 2014/932/PESC, il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza la portata dei criteri di designazione. |
(4) |
Poiché alcune delle misure in questione rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto aggiornare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1352/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 1352/2014 è così modificato:
1) |
all'articolo 1 è aggiunta la lettera seguente: «j) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza» ; |
2) |
è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 1 bis È vietato:
|
3) |
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, l'8 giugno 2015
Per il Consiglio
Il presidente
D. REIZNIECE-OZOLA
(1) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.
(2) Regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, del 18 dicembre 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60).
(3) Decisione (PESC) 2015/882 del Consiglio, dell'8 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/932/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale).