2.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 135/13


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/852 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 102,

considerando quanto segue:

(1)

Il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) non dovrebbe essere compromesso a causa del mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Conformemente all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il sostegno finanziario nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (di seguito «FEAMP») è subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri. Il mancato rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri può comportare l'interruzione o la sospensione dei pagamenti ovvero l'applicazione di una rettifica finanziaria al sostegno finanziario erogato dall'Unione nell'ambito della PCP.

(2)

L'articolo 83, paragrafo 1, e l'articolo 142, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definiscono le condizioni alle quali può essere imposta, rispettivamente, l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti. In base a questi due articoli, le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi specifiche per l'interruzione e la sospensione dei pagamenti dovute all'inosservanza delle norme applicabili nell'ambito della politica comune della pesca.

(3)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi contribuenti, se uno Stato membro non ha adempiuto i propri obblighi nell'ambito della PCP o se la Commissione dispone di prove che lascino supporre tale inosservanza, la Commissione è autorizzata, a titolo precauzionale, a interrompere i termini di pagamento a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014.

(4)

Oltre all'interruzione dei termini di pagamento e onde evitare il rischio di erogare fondi per spese non ammissibili, la Commissione è autorizzata, a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, a sospendere i pagamenti in caso di grave inosservanza delle norme della PCP.

(5)

Le conseguenze finanziarie imposte agli Stati membri che non rispettino le norme della PCP dovrebbero essere proporzionate alla natura, alla gravità, alla durata e alla ripetizione dell'inosservanza.

(6)

Al fine di garantire la certezza del diritto per gli Stati membri che attuano programmi operativi nell'ambito del FEAMP, è necessario definire i casi di inosservanza delle norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti in conformità del regolamento (UE) n. 508/2014. Tali casi sono definiti ai fini del regolamento (UE) n. 508/2014 e dell'attuazione dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1380/2013, fatte salve eventuali altre sanzioni imposte dalle norme della PCP.

(7)

Dovrebbero essere definiti gravi i casi di inosservanza di norme della PCP essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine nei quali lo Stato membro non abbia adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione che comporta un'interruzione dei termini di pagamento.

(8)

Prima dell'interruzione o della sospensione dei pagamenti, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014 intesi a specificare ulteriormente l'inosservanza dello Stato membro agli obblighi ad esso imposti dalle norme della PCP che può incidere sulla spesa per la quale è chiesto il pagamento intermedio.

(9)

Data l'importanza di garantire un trattamento equo e armonizzato degli operatori in tutti gli Stati membri a partire dall'inizio del periodo di programmazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della politica comune della pesca (PCP) che possono comportare l'interruzione dei termini di pagamento di una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 sono definiti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Casi di inosservanza

I casi di inosservanza grave, da parte di uno Stato membro, degli obblighi ad esso spettanti nell'ambito della PCP, che possono comportare una sospensione dei pagamenti a norma dell'articolo 101 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono elencati nell'allegato del presente regolamento se, inoltre:

a)

danno luogo a un'interruzione dei termini di pagamento per una domanda di pagamento intermedio a norma dell'articolo 100 del regolamento (UE) n. 508/2014 e

b)

lo Stato membro non ha adottato le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro il periodo di interruzione dei termini di pagamento in relazione ai casi considerati.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).


ALLEGATO

Categoria 1:   inosservanza dell'obbligo di contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca fissati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che sono essenziali per la conservazione delle risorse biologiche marine

1.1.

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

1.2.

Inosservanza dell'obbligo di conformarsi ai requisiti previsti dai vari tipi di misure di conservazione enumerate all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 2:   inosservanza degli obblighi internazionali in materia di conservazione

2.1.

Inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Categoria 3:   inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità della flotta sia commisurata alle risorse naturali

3.1.

Inosservanza dell'obbligo di trasmettere una relazione sull'equilibrio tra capacità di pesca della flotta e possibilità di pesca conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.2.

Inosservanza dell'obbligo di attuare il piano d'azione di cui all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, se tale piano figura nella relazione trasmessa annualmente.

3.3.

In caso di ritiro della capacità di pesca sovvenzionato con fondi pubblici, inosservanza dell'obbligo di garantire che vengano dapprima ritirate le corrispondenti autorizzazioni e licenze di pesca e che la capacità non sia sostituita, come disposto all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.4.

Inosservanza dell'obbligo di garantire che la capacità di pesca non superi in alcun momento i limiti di cui all'articolo 22, paragrafo 7, e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.5.

Inosservanza dell'obbligo di attuare un piano di entrata/uscita conformemente al disposto dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

3.6.

Inosservanza dell'obbligo di gestire il registro della flotta peschereccia in conformità dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione (1).

Categoria 4:   inosservanza dell'obbligo di attuare il quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1380/2013 come ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio  (2) , con conseguente impossibilità di disporre di informazioni sufficienti sulle risorse naturali

4.1.

Inosservanza dell'obbligo di raccogliere e gestire i dati biologici, ambientali, tecnici e socioeconomici necessari ai fini della gestione della pesca in conformità degli articoli 4, 13 e 17 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.2.

Inosservanza dell'obbligo di presentare e pubblicare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei programmi nazionali di raccolta dati in conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.3.

Inosservanza dell'obbligo di coordinare a livello nazionale la raccolta e la gestione dei dati scientifici per la gestione della pesca in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.4.

Inosservanza dell'obbligo di coordinare le attività di raccolta dati con altri Stati membri della stessa regione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 199/2008.

4.5.

Inosservanza dell'obbligo di trasmettere tempestivamente i dati agli utilizzatori finali in conformità degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 199/2008.

Categoria 5:   inosservanza dell'obbligo di attuare un sistema efficace di controllo ed esecuzione

5.1.

Inosservanza dei principi generali di controllo e di esecuzione in conformità del titolo II del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3).

5.2.

Inosservanza dell'obbligo di garantire il rispetto delle condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse in conformità del titolo III del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.3.

Inosservanza dell'obbligo di controllare la commercializzazione per garantire un'effettiva tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura in conformità del titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.4.

Inosservanza dell'obbligo di realizzare un'azione efficace di sorveglianza ed ispezione e di garantire che vengano sistematicamente adottate misure adeguate in relazione alle violazioni delle norme della PCP, conformemente ai titoli VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.5.

Inosservanza dell'obbligo di istituire e attuare programmi nazionali di controllo in conformità dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e, se del caso, di realizzare programmi specifici di controllo e di ispezione stabiliti dalla Commissione in conformità del titolo IX del medesimo regolamento.

5.6.

Inosservanza dell'obbligo di collaborare con la Commissione per facilitare l'adempimento dei compiti dei suoi funzionari nel corso delle missioni di verifica, ispezione autonoma e audit in conformità del titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.7.

Inosservanza dell'obbligo di attuare le misure stabilite dalla Commissione per garantire il rispetto degli obiettivi della PCP da parte degli Stati membri, quali piani d'azione e ogni altra misura adottata in conformità del titolo XI del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.8.

Inosservanza delle prescrizioni riguardanti l'analisi, la convalida, l'accesso e lo scambio di dati e informazioni in conformità del titolo XII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.9.

Inosservanza dell'obbligo di controllare l'attuazione di un sistema efficace di certificazione delle catture anche in conformità del capo III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4).

5.10.

Inosservanza dell'obbligo di adottare provvedimenti in caso di attività INN (attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) presunte o segnalate in conformità dell'articolo 26, paragrafo 3, e degli articoli 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

Categoria 6:   inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire un sistema efficiente di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive

6.1.

In caso di infrazione, inosservanza dell'obbligo di notificare allo Stato membro di bandiera, allo Stato membro di cui il trasgressore è cittadino o a qualsiasi altro Stato membro interessato al seguito dato all'infrazione, i provvedimenti adottati per garantire il rispetto delle norme in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.2.

Inosservanza dell'obbligo di adottare misure immediate in conformità dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 1224/2009 per impedire ai comandanti di pescherecci o ad altre persone fisiche o giuridiche, colti in flagrante nella commissione di un'infrazione grave, di continuare a commettere tale infrazione.

6.3.

Inosservanza dell'obbligo di stabilire i criteri per determinare la gravità di un'infrazione alle norme della PCP di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

6.4.

Inosservanza dell'obbligo di garantire l'applicazione sistematica di sanzioni efficaci alle violazioni delle norme della PCP, che siano sufficientemente severe e proporzionate alla gravità delle infrazioni, in modo da scoraggiare i trasgressori o quanto meno da privarli dei vantaggi economici derivanti dall'infrazione, in conformità del titolo VIII del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.5.

Inosservanza dell'obbligo di applicare un sistema di punti per le infrazioni gravi sia per i titolari di licenze di pesca che per i comandanti delle navi in conformità dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

6.6.

Inosservanza dell'obbligo di istituire e gestire opportunamente il registro nazionale delle infrazioni in conformità all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009.


(1)  Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).

(2)  Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).