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19.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/775 DELLA COMMISSIONE
del 18 maggio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda la verifica di conformità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 34, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2) stabilisce norme per detrarre dal finanziamento unionale le spese non conformi alla normativa dell'Unione. Prevede inoltre una deroga da tali norme, che consente agli Stati membri di chiedere che tali detrazioni siano suddivise in rate. |
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(2) |
Qualora uno Stato membro attraversi gravi difficoltà finanziarie, è opportuno che la Commissione, oltre ad autorizzare le detrazioni in tre rate annuali, possa rinviare tali detrazioni, su richiesta dello Stato membro, per un periodo non superiore a 24 mesi. |
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(3) |
Tale possibilità dovrebbe essere concessa soltanto agli Stati membri che beneficiano di un sostegno finanziario ai sensi dei regolamenti (CE) n. 332/2002 (3) e (UE) n. 407/2010 (4) del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, sottoscritto il 2 febbraio 2012. |
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(4) |
L'esperienza ha dimostrato che stabilire un termine fisso per il rinvio delle detrazioni può comportare un accumulo del debito che potrebbe poi giungere a scadenza allorché lo Stato membro interessato permane in gravi difficoltà finanziarie e non è in grado di effettuare i rimborsi dovuti. Pertanto, è opportuno consentire alla Commissione, tenendo conto delle particolari condizioni del sostegno finanziario, di prorogare la durata del rinvio per un periodo non superiore a 12 mesi. |
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(5) |
Inoltre, l'esperienza ha anche dimostrato che esigere, in tre rate annuali, il rimborso dell'intero importo, il cui pagamento è stato rinviato, può comportare un onere indebito per gli Stati membri che permangono in difficoltà finanziarie dopo la scadenza del periodo di rinvio. Pertanto le future decisioni che autorizzano il rimborso a rate dovrebbero prevedere un numero maggiore di rate nei casi in cui gli importi dovuti costituiscano una percentuale elevata del prodotto interno lordo dello Stato membro. |
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(6) |
È necessario che lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provveda affinché le carenze all'origine delle detrazioni, che persistono al momento di tale decisione, siano corrette in base ad un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. Se lo Stato membro beneficiario del rinvio non corregge le carenze in base al piano d'azione, esponendo quindi il bilancio dell'Unione a ulteriori rischi finanziari, è opportuno che la Commissione possa modificare o revocare la decisione che rinvia la data di applicazione delle detrazioni, tenendo conto del principio di proporzionalità. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. |
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(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'articolo 34 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 sono inseriti i seguenti paragrafi 8 bis e 8 ter:
«8 bis. Per gli Stati membri beneficiari di un sostegno finanziario a norma dei regolamenti (CE) n. 332/2002 (*1) e (UE) n. 407/2010 (*2) del Consiglio e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, adottare una decisione di esecuzione che rinvia, per un periodo non superiore a 24 mesi a decorrere dalla data di adozione, l'esecuzione delle decisioni adottate dopo il 1o maggio 2015 a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (“decisione di rinvio”).
La decisione di rinvio consente che le detrazioni siano effettuate dopo la fine del periodo di rinvio in tre rate annuali. Se l'importo totale oggetto della decisione di rinvio rappresenta più dello 0,02 % del prodotto interno lordo dello Stato membro, la Commissione può autorizzare il rimborso in cinque rate annuali al massimo.
La Commissione può decidere, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, di prorogare una volta, per un periodo non superiore a 12 mesi, il periodo di rinvio di cui al primo comma.
Lo Stato membro beneficiario di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano corrette in base ad un piano d'azione stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. La Commissione modifica o revoca la decisione di rinvio, tenendo conto del principio di proporzionalità, in uno dei seguenti casi:
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a) |
lo Stato membro non effettua gli interventi necessari a correggere le carenze, come previsto nel piano d'azione; |
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b) |
secondo gli indicatori di avanzamento i progressi degli interventi correttivi non sono sufficienti; o |
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c) |
il risultato di tali interventi non è soddisfacente. |
8 ter. Le decisioni di esecuzione di cui ai paragrafi 8 e 8 bis sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(*1) Regolamento (CE) n. 332/2002, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).» "
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).
(3) Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).