12.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 119/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/746 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce una serie di misure specifiche di controllo volte a monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (2).

(2)

Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono state adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione (3).

(3)

Nella sua riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014 che modifica l'articolo 22 e gli allegati XV e XVI del regime relativi ai moduli di controllo e ai modelli di rapporto di ispezione dello Stato di approdo. Nel corso della stessa riunione annuale la NEAFC ha adottato le raccomandazioni 12:2014, 13:2014 e 14:2014 che modificano l'allegato IX del regime relativo ai formati e ai protocolli per lo scambio dei dati, nonché la raccomandazione 16:2014 che modifica l'appendice 1 dell'allegato IX del regime relativa al trattamento riservato dei dati elettronici. Nella sua riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 16:2015 che modifica l'appendice 2 dell'allegato II del regime relativa ai codici per i principali tipi di attrezzi. Nel corso della stessa riunione la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 relativamente agli articoli 22 e 23 e agli allegati XV e XVI del regime per quanto riguarda i moduli di controllo dello Stato di approdo.

(4)

A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, approvata con decisione 1981/608/CEE del Consiglio (4), le raccomandazioni 12:2014, 13:2014, 14:2014 e 16:2014 sono entrate in vigore il 7 febbraio 2014 e la raccomandazione 16:2015 è entrata in vigore il 6 febbraio 2015.

(5)

Conformemente alle sue disposizioni, la raccomandazione 9:2014, quale modificata dalla raccomandazione 12:2015, entrerà in vigore il 1o luglio 2015.

(6)

È necessario recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato:

1)

all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture;

b)

il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).»

,

2)

l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.

2.   Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.»

,

3)

all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;»,

4)

l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento,

5)

l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento,

6)

l'allegato X è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEI DATI»

b)

la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento;

c)

nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento;

d)

nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento,

7)

l'allegato XI è così modificato:

a)

la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento;

b)

è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento,

8)

l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1, 2, 4, 5 e paragrafo 7, lettera b), si applica a decorrere dal 1o luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

(2)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GU L 136 del 25.5.2012, pag. 41).

(4)  Decisione 1981/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).


ALLEGATO 1

L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

MODULI DI CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

Le notifiche e la compilazione delle parti A, B e C a norma degli articoli 22, 23 e 39 del regime di controllo e di coercizione della NEAFC sono effettuate tramite un'applicazione online predisposta dal segretariato della NEAFC nel sito web della NEAFC. Nel caso in cui il sito web della NEAFC sia offline si ricorrerà a un sistema di trasmissione via fax utilizzando i moduli riportati nel presente allegato.

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ALLEGATO 2

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

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»

ALLEGATO 3

Nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B.   Sistemi di comunicazione dei dati

La trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato è effettuata mediante sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati.»


ALLEGATO 4

Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Codici degli errori di ricezione

Oggetto/Allegato

Codici degli errori di ricezione

Causa dell'errore

Respinti (NAK)

Azione di follow-up richiesta

Accettati e archiviati (ACK)

Azione di follow-up richiesta

Accettati e archiviati (ACK) con avvertimento

Comunicazione

101

 

 

Messaggio illeggibile

 

102

 

 

Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo

 

104

 

 

Dati obbligatori mancanti

 

105

 

 

Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto

 

106

 

 

Fonte di dati non autorizzata

 

 

 

150

Errore di sequenza

 

 

 

151

Data/ora nel futuro

 

 

 

155

Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato

Allegato II

 

 

250

Tentativo di nuova notifica di una nave

 

 

251

 

Nave non notificata

 

 

252

 

Specie non AUT, LIM o SUS

Allegato VIII

 

301

 

Catture anteriori alle catture in entrata

 

 

302

 

Trasbordo anteriore alle catture in entrata

 

 

303

 

Catture in uscita anteriori alle catture in entrata

 

 

304

 

Nessuna posizione ricevuta (CAT, TRA, COX)

 

 

 

350

Posizione senza catture in entrata

Allegato X

401

 

 

Sorveglianza all'uscita anteriore alla sorveglianza all'entrata

 

 

450

 

Osservazione senza sorveglianza all'entrata

 

 

451

 

Ispettori o mezzo di ispezione non notificati»


ALLEGATO 5

Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

Identificazione di messaggi e rapporti duplicati:

Messaggi/rapporti

Elementi di dati

 

TM

AD

SQ

RC

LA/LT

LO/LG

SP

CO

DA

TI

OB

CA

RA

DF

KG

TT

TF

PD

PT

CS

PO

CR

YR

Posizione

POS

y

 

y

y

y

 

 

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrata

ENT

y

 

y

y

y

 

 

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita

EXI

y

 

y

y

y

 

 

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuale

MAN

y

 

y

y

y

 

 

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catture in entrata

COE

y

 

y

 

 

 

 

y

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catture

CAT

y

 

y

 

 

 

 

y

y

 

y

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catture in uscita

COX

y

 

y

 

 

 

 

y

y

 

y

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasbordo

TRA

y

 

y

 

 

 

 

y

y

 

 

 

 

y

y

y

y

y

 

 

 

 

Porto di sbarco

POR

y

 

y

 

 

 

 

y

y

y

 

 

 

y

 

 

y

y

y

y

 

 

Annullare

CAN

y

 

y

 

 

 

 

y

y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y

y

Per ciascun messaggio, se i dati negli elementi di dati contrassegnati con “Y” sono identici, il messaggio deve essere identificato come duplicato»


ALLEGATO 6

Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte C è sostituita dalla seguente:

«C.   Principali tipi di attrezzi

Codice alpha FAO

Tipo di attrezzo

 

Reti da circuizione

PS

Rete da circuizione a chiusura

PS1

Cianciolo azionato da 1 natante

PS2

Cianciolo azionato da 2 natanti

 

 

 

Sciabiche

SSC

Sciabica scozzese

 

 

 

Reti a strascico

OTB

Reti a strascico a divergenti

PTB

Reti a strascico a coppia

TBN

Rete a strascico per scampi

TBS

Rete a strascico per gamberi

OTT

Reti da traino gemelle a divergenti

 

 

 

Reti da traino pelagiche

OTM

Rete da traino pelagica a divergenti

PTM

Rete da traino pelagica a coppia

 

 

 

Reti da imbrocco e reti da posta impiglianti

GNS

Reti da posta fisse

GND

Reti da posta derivanti

GEN

Reti da imbrocco e da posta impiglianti (non specificate)

 

 

 

Trappole

FPO

Nasse

 

 

 

Ami e palangari

LHP

Lenze a mano

LHM

Lenza a mano meccanizzata

LLS

Palangaro fisso

LLD

Palangaro derivante

LL

Palangaro

LTL

Lenze trainate

LX

Ami e palangari

 

 

 

Macchine per la raccolta

HMP

Pompe

 

Nessun attrezzo

NIL

Nessun attrezzo da comunicare»


ALLEGATO 7

Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente parte G:

«G.   Tipo di trasformazione

Codice

Tipo

FRZ

Congelato

FRE

Fresco

OTH

Altra trasformazione»


ALLEGATO 8

L'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XII

TRATTAMENTO RISERVATO DEI DATI ELETTRONICI

Ai fini della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni adottate dalla Commissione NEAFC.»