25.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 107/15 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/648 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 25, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni per l'uso. |
(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti e lo inserisce nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(3) |
Tale elenco può essere aggiornato a norma della procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata. |
(4) |
L'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base contiene un certo numero di sostanze per le quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare non ha completato la valutazione o ha richiesto, al fine di completarla, la presentazione di dati scientifici supplementari. Per una di tali sostanze, segnatamente il (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile, le persone responsabili dell'immissione sul mercato di detta sostanza aromatizzante hanno ora ritirato la domanda. Tale sostanza aromatizzante dovrebbe pertanto essere eliminata dall'elenco dell'Unione. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008. |
(6) |
L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione (4) stabilisce misure transitorie per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima del 22 ottobre 2014. Tali misure transitorie potrebbero non essere sufficienti per gli alimenti contenenti sostanze aromatizzanti destinate a essere eliminate dall'elenco dell'Unione dopo il 22 ottobre 2014. Per gli alimenti contenenti (2E,6Z)-nonadienammide di N-etile dovrebbe pertanto essere previsto un ulteriore periodo transitorio al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli alimenti contenenti la sostanza aromatizzante (2E, 6Z)-nonadienammide di N-etile (FL n. 16.094), che sono legalmente immessi sul mercato o etichettati prima che siano trascorsi 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ma che non sono conformi all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.
(2) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 267 del 2.10.2012, pag. 162).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è soppressa la seguente voce:
«16.094 |
(2E,6Z)-nonadienammide di N-etile |
608514-56-3 |
1 596 |
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4 |
EFSA» |