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23.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/8 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/630 DELLA COMMISSIONE
del 22 aprile 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2012/105/UE del Consiglio, del 14 dicembre 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione, nonché all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea e del protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione di tale accordo (1), in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 22 agosto 2012 la Federazione russa ha aderito all'Organizzazione mondiale del commercio. Tra gli impegni presi dalla Federazione russa vi è quello di applicare contingenti tariffari all'esportazione di specifici tipi di legname di conifere, una cui parte è stata assegnata alle esportazioni verso l'Unione. Le modalità relative alla gestione di tali contingenti tariffari sono stabilite nell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Federazione russa per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa nell'Unione europea (nel seguito «l'accordo») e nel protocollo tra l'Unione europea e il governo della Federazione russa sulle modalità tecniche in applicazione dell'accordo (nel seguito «il protocollo»). L'accordo e il protocollo sono stati firmati il 16 dicembre 2011 e applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data di adesione della Federazione russa all'Organizzazione mondiale del commercio. |
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(2) |
A norma dell'articolo 4 della decisione 2012/105/UE, il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione (2) stabilisce le regole che disciplinano l'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea. Tale regolamento cesserà di applicarsi alla data in cui terminerà l'applicazione a titolo provvisorio del protocollo. |
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(3) |
L'accordo e il protocollo continuano ad applicarsi a titolo provvisorio, fino all'espletamento delle procedure necessarie per la loro conclusione. |
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(4) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 è stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2014 della Commissione (3) per tener conto del basso tasso di utilizzo dei contingenti tariffari. Di conseguenza, la riduzione dei massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 è stata sospesa durante il periodo contingentale 2015. |
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(5) |
Visto il basso tasso di utilizzo del contingente tariffario durante il periodo contingentale 2014, è altresì necessario sospendere la riduzione dei massimali d'importazione di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 riguardo al periodo contingentale 2016, al fine di promuovere il pieno utilizzo dei contingenti tariffari, in particolare da parte degli importatori tradizionali. |
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(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012. |
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(7) |
Le disposizioni di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato per il legno istituito dalla decisione 2012/105/UE, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni degli articoli 13 e 14 non si applicano per quanto riguarda il primo ed il secondo periodo contingentale successivi ai primi tre.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean Claude JUNCKER
(1) GU L 57 del 29.2.2012, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 della Commissione, del 12 giugno 2012, sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 152 del 13.6.2012, pag. 28).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 449/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 498/2012 sull'assegnazione dei contingenti tariffari applicabili alle esportazioni di legname dalla Federazione russa verso l'Unione europea (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 57).