21.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 102/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/613 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 889/2005
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (2) attua la decisione 2010/788/PESC e dispone determinate misure nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo («RDC»), tra cui il congelamento dei loro beni. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio (3) ha istituito determinate misure restrittive per quanto riguarda il divieto di fornire nell'RDC assistenza tecnica e finanziaria connessa ad attività militari conformemente alla decisione 2010/788/PESC. |
(3) |
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2198 (2015) ha modificato i criteri per la designazione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui ai paragrafi 9 e 11 dell'UNSCR 1807 (2008). Con decisione (PESC) 2015/620 (4), il Consiglio ha deciso di estendere di conseguenza l'ambito di applicazione di tali criteri. |
(4) |
Poiché tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005. |
(5) |
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbero essere integrate nel regolamento (CE) n. 1183/2005 e il regolamento (CE) n. 889/2005 dovrebbe essere abrogato. |
(6) |
Alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1183/2005 dovrebbero inoltre essere aggiornate per allinearsi alla formulazione standard utilizzata nei recenti atti giuridici sulle misure restrittive riguardanti la responsabilità, il soddisfacimento dei crediti e l'elusione dei divieti. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1183/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:
1) |
l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) “richiesta”: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante daun contratto o una transazione o a essi collegata, in particolare una richiesta:
b) “contratto o transazione”: qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine “contratto” include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata; c) “autorità competenti”: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II; d) “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi; e) “congelamento di risorse economiche”: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche; f) “congelamento di fondi”: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio; g) “fondi”: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
h) “assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze o delle competenze operative o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; i) “servizi di intermediazione”:
j) “territorio dell'Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.» ; |
2) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis 1. È vietato fornire, direttamente o indirettamente:
2. La fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti, assistenza finanziaria o servizi di intermediazione a qualsiasi persona, entità o organismo non governativo o di altra natura nell'RDC, o per un uso nell'RDC, diversa dalla fornitura di tale assistenza alla missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione dell'RDC (“MONUSCO”) o alla task force regionale dell'Unione africana in conformità dell'articolo 1 ter, paragrafo 1, è notificata preventivamente al comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito in virtù del punto 8 della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1533 (2004) (“comitato delle sanzioni”). Tali notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell'itinerario delle spedizioni. Articolo 1 ter 1. In deroga all'articolo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura di:
2. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo. ; |
3) |
all'articolo 2, il paragrafo 3 è soppresso; |
4) |
all'articolo 2 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Nell'allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi designati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nell'RDC. Tali atti consistono tra l'altro:
|
5) |
l'articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1. Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati per negligenza. 2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.» ; |
6) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 7 bis 1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
2. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato ai sensi del paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto. 3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento. Articolo 7 ter È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui agli articoli 1 bis e 2.» ; |
7) |
l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 889/2005 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.
(2) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e abroga il regolamento (CE) n. 1727/2003 (GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1).
(4) Decisione (PESC) 2015/620 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (cfr. pagina 43 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_europea/deroghe.html
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/ medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
1049 Bruxelles |
Belgio |
Indirizzo e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |