11.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/576 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2015

recante duecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento.

(2)

Il 31 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 7 aprile 2015 il CSNU ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:

«Maulana Fazlullah [alias: a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: villaggio di Kuza Bandai, Swat Valley, provincia di Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Indirizzo: regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. Altre informazioni: comandante di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) dal 7.11.2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.4.2015.»

;

2)

La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein; b) nel gennaio 2008 è stato condannato dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena; c) localizzato in Bahrein (maggio 2008).»