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11.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 96/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/576 DELLA COMMISSIONE
del 10 aprile 2015
recante duecentoventinovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono elencate le persone, i gruppi e le entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati in base a tale regolamento. |
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(2) |
Il 31 marzo 2015 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di cancellare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 7 aprile 2015 il CSNU ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
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(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
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(4) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
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1) |
la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»: «Maulana Fazlullah [alias: a) Mullah Fazlullah; b) Fazal Hayat; c) Mullah Radio]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: villaggio di Kuza Bandai, Swat Valley, provincia di Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Indirizzo: regione di frontiera Afghanistan/Pakistan. Altre informazioni: comandante di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) dal 7.11.2013. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.4.2015.» ; |
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2) |
La voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa: «Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; f) Ali Al-Khal; g) Abu Muhammad Al-Khal]. Data di nascita: 15.1.1968. Luogo di nascita: Muharraq, Bahrein. Nazionalità: bahreinita. Altre informazioni: a) finanziatore e intermediario di Al-Qaeda con sede in Bahrein; b) nel gennaio 2008 è stato condannato dall'Alta corte criminale del Bahrein per finanziamento del terrorismo, partecipazione a addestramenti terroristici, agevolazione degli spostamenti di altre persone perché ricevessero un addestramento terroristico all'estero e appartenenza a un'organizzazione terroristica. Dopo il verdetto della corte, è stato rilasciato una volta scontata la pena; c) localizzato in Bahrein (maggio 2008).» |