13.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/418 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2015

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

La sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (5).

(2)

In conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (6). L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sulla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(3)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sul progetto di rapporto di riesame della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. Il progetto di rapporto di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e adottati il 12 dicembre 2014 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato.

(4)

Si conferma che la sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato deve considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(5)

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma.

(6)

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(3)  Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).

(4)  Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(6)   Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl acetate (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato come antiparassitario). The EFSA Journal 2014; 12(12):3526. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


ALLEGATO

Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 258 relativa alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato è sostituita dalla seguente:

Numero

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«258

Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

N. CAS 78617-58-0

CIPAC: 974

Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato

≥ 75 %

1o settembre 2009

31 agosto 2019

PARTE A

Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva.

PARTE B

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame relativo alla sostanza attiva Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione adottata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo:

1)

alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sulle eventuali impurità rilevanti;

2)

alla valutazione del rischio di esposizione per gli operatori, i lavoratori e gli astanti;

3)

al destino e al comportamento ambientale della sostanza;

4)

alla valutazione del rischio di esposizione per gli organismi non bersaglio.

Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2015 e le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2016.»