14.3.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/56 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/400 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 2015
che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di Dippel, monossido di carbonio, ciprodinil, dodemorf, iprodione, metaldeide, metazaclor, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Riguardo all'iprodione i livelli massimi di residui (LMR) sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Riguardo a ciprodinil, metaldeide, metazaclor e propargite gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, di detto regolamento. Riguardo a olio di Dippel, monossido di carbonio, dodemorf, olio di paraffina CAS 64742-54-7 e oli di petrolio (CAS 92062-35-6) non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento si applica il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(2) |
Riguardo all'olio di Dippel, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). La non iscrizione dell'olio di Dippel nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) è prevista dalla decisione 2008/943/CE della Commissione (4). Considerando che l'impiego dell'olio di Dippel non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Riguardo al monossido di carbonio, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (5). La non iscrizione del monossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/967/CE della Commissione (6). Considerando che l'impiego del monossido di carbonio non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(4) |
Riguardo al ciprodinil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per nespole, nespole del Giappone, uve da tavola e da vino, more di rovo, lamponi, altra piccola frutta e bacche, carote, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, salsefrica, aglio, scalogni, cipollette, fagioli (senza baccello), piselli (senza baccello), asparagi, piselli (secchi) e lupini (secchi). L'Autorità ha raccomandato di mantenere invariati o di aumentare gli LMR vigenti per alcuni prodotti e ha concluso che, per quanto concerne gli LMR per mandorle, infusioni di erbe da radici, spezie da radici e rizomi nonché per tutti i prodotti di origine animale, mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. |
(5) |
Riguardo al dodemorf, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (8). L'iscrizione del dodemorf nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla direttiva 2008/125/CE della Commissione (9). A norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (10), l'impiego del dodemorf è limitato esclusivamente alle piante ornamentali coltivate in serre. Considerando che l'impiego del dodemorf è autorizzato all'interno dell'Unione solo per le colture non commestibili e che non sono stati notificati impieghi autorizzati sulle colture commestibili in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
Riguardo all'iprodione, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (11). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Per quanto concerne gli LMR per limoni, mandorle, nocciole, mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, more di rovo, more selvatiche, lamponi, mirtilli, mirtilli rossi, ribes a grappoli, uva spina, azzeruoli, kiwi, patate, bietole rosse, carote, barbaforte o cren, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, aglio, cipolle, scalogni, cipollette, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, broccoli calabresi, cavolfiori, cavoletti di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli cinesi, dolcetta, scarola, crescione, rucola, lattuga, foglie e germogli di Brassica spp., cicoria Witloof, erbe aromatiche, fagioli (freschi, con baccello), fagioli (freschi, senza baccello), piselli (freschi, con baccello), piselli (freschi, senza baccello), rabarbaro, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), semi di lino, semi di girasole, frumento, orzo, riso, infusioni di erbe da fiori, infusioni di erbe da radici, barbabietole da zucchero e per tutti i prodotti di origine animale l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per sedani-rapa, rutabaga, rape, cavolo nero, cavoli rapa, crescione inglese, spinaci, bietole da foglia e da costa, piselli (freschi, senza baccello), asparagi, sedani, finocchi, porri, semi di colza, infusioni di erbe da foglie, spezie e barbabietole da zucchero l'Autorità ha inoltre concluso che mancavano informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
Riguardo al metaldeide, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (12). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per fragole, rutabaga, asparagi, sedano e finocchi. L'Autorità ha raccomandato di mantenere invariati o di aumentare gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Per quanto concerne gli LMR per patate, bietole rosse, carote, sedani-rapa, barbaforte o cren, topinambur, pastinaca, prezzemolo a grossa radice, ravanelli, salsefrica, rape, pomodori, melanzane, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli a foglia, cavoli rapa, lattuga e altre insalate, spinaci e simili, porri e carciofi l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da pare dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per tutti prodotti di origine animale l'Autorità ha inoltre concluso che mancavano informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Riguardo al metazaclor, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (13). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per la valutazione dei rischi e ai fini dell'applicazione per i prodotti di origine vegetale nonché per quelli di origine animale. L'Autorità ha raccomandato di ridurre gli LMR per aglio, cavoletti di Bruxelles, carciofi (Fiore di banana), porri, semi di lino, semi di girasole, semi di colza, semi di senape, boragine, semi di camelina e latte e di mantenere invariati o di aumentare gli LMR vigenti per alcuni prodotti. Per quanto concerne gli LMR per barbaforte o cren, ravanelli, rutabaga, rape, cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci, cavoli a foglia e cavoli rapa l'Autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello stabilito dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Per quanto concerne gli LMR per arance, limoni, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, patate, rucola e asparagi l'Autorità ha inoltre concluso che mancavano informazioni ed era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione dei rischi. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(9) |
Riguardo all'olio di paraffina (CAS 64742-54-7), l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (14). La non iscrizione dell'olio di paraffina (CAS 64742-54-7) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2009/617/CE della Commissione (15). Considerando che l'impiego dell'olio di paraffina (CAS 64742-54-7) non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Riguardo agli oli di petrolio (CAS 92062-35-6), l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (16). La non iscrizione degli oli di petrolio (CAS 92062-35-6) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2009/616/CE della Commissione (17). Considerando che l'impiego degli oli di petrolio (CAS 92062-35-6) non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(11) |
Riguardo alla propargite, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (18). La non iscrizione della propargite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE è prevista dalla decisione 2008/934/CE della Commissione (19) ed è confermata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione (20). Considerando che l'impiego della propargite non è più autorizzato all'interno dell'Unione e che non sono stati notificati impieghi autorizzati in paesi terzi, è opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione o all'LMR di base conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. In conformità all'articolo 17, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR fissati per tale sostanza attiva nell'allegato III di tale regolamento dovrebbero pertanto essere soppressi. |
(12) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione. |
(13) |
In base ai pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(16) |
Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(17) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(18) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 3 ottobre 2015.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 3 ottobre 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bone oil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(6):2766. [6 pagg.].
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Decisione 2008/943/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, concernente la non iscrizione dell'olio di Dippel nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 97).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for carbon monoxyde according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(6):2762. [6 pagg.].
(6) Decisione 2008/967/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, concernente la non iscrizione del monossido di carbonio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 121).
(7) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for cyprodinil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(10):3406. [81 pagg.].
(8) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dodemorph according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3683. [11 pagg.].
(9) Direttiva 2008/125/CE della Commissione, del 19 dicembre 2008, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di iscrivere il fosfuro di alluminio, il fosfuro di calcio, il fosfuro di magnesio, il cimoxanil, il dodemorf, l'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, il metamitron, il sulcotrione, il tebuconazolo e il triadimenol quali sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 78).
(10) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(11) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for iprodione according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(10):3438. [94 pagg.].
(12) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metaldehyde according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(5):3682. [64 pagg.].
(13) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metazachlor according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2014;12(4):3634. [51 pagg.].
(14) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for paraffin oil (CAS 64742-54-7) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(7):2841. [7 pagg.].
(15) Decisione 2009/617/CE della Commissione, del 17 agosto 2009, concernente la non iscrizione dell'olio di paraffina CAS 64742-54-7 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 213 del 18.8.2009, pag. 28).
(16) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for petroleum oils (CAS 92062-35-6) according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2012;10(7):2840. [7 pagg.].
(17) Decisione 2009/616/CE della Commissione, del 17 agosto 2009, concernente la non iscrizione dell'olio di petrolio CAS 92062-35-7 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 213 del 18.8.2009, pag. 26).
(18) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for propargite according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(8):3350. [26 pagg.].
(19) Decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11).
(20) Regolamento di esecuzione (UE) n. 943/2011 della Commissione, del 22 settembre 2011, concernente la non approvazione della sostanza attiva propargite conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica la decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 16).
ALLEGATO
Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
l'allegato II è così modificato:
|
2) |
nell'allegato III, sono soppresse le colonne relative a ciprodinil, iprodione, metaldeide, metazaclor e propargite; |
3) |
nell'allegato V, sono aggiunte le seguenti colonne relative a olio di Dippel, monossido di carbonio, dodemorf, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Iprodione (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Iprodione — codice 1000000: somma di iprodione e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina espressa in iprodione. |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità all'immagazzinamento, ai metodi di analisi, al metabolismo delle colture e alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma e ad uno studio sull'alimentazione animale. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(3) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(**) |
Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B. |
(F) |
= |
Liposolubile |
Ciprodinil (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Metaldeide
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Somma dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M16, espressa in metazaclor (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Metazaclor — codice 1000000: somma di metazaclor e dei suoi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metazaclor. |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(4) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Ciprodinil (F) (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice:
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e/o conferma. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Metaldeide
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, saranno presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative a uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ad uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di uno studio di idrolisi per appurare l'effetto della sterilizzazione sulla natura dei residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
Somma dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M16, espressa in metazaclor (R)
(R) |
= |
La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitario e codice: Metazaclor — codice 1000000: somma di metazaclor e dei suoi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metazaclor. |
(+) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase, presentate entro il 14 marzo 2017, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della mancanza delle stesse.
|
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
(5) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(6) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
(F) |
= |
Liposolubile |
Olio di Dippel
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Monossido di carbonio
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Dodemorf
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Olio di paraffina (CAS 64742-54-7)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Olio di petrolio (CAS 92062-35-6)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|
Propargite (F)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte o cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli altri ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
|