7.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/8


REGOLAMENTO (UE) 2015/374 DEL CONSIGLIO

del 6 marzo 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio (2) dà attuazione ad alcune misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.

(2)

Il 27 agosto 2014 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2174 (2014), che estende la portata delle misure di congelamento dei beni di cui al paragrafo 22 della risoluzione 1970 (2011) e al paragrafo 23 della risoluzione 1973 (2011).

(3)

Il 20 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/727/PESC (3), conformemente alla risoluzione 2174 (2014) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, consentendo l'inserimento nell'elenco delle persone e delle entità di cui all'allegato III della decisione 2011/137/PESC, designate dal Comitato delle sanzioni. Con decisione (PESC) 2015/382 (4) il Consiglio ha deciso di estendere l'applicazione dei criteri supplementari alle persone e alle entità che non sono state designate dal Comitato delle sanzioni ma che soddisfano gli stessi criteri.

(4)

Poiché questa modifica rientra nell'ambito del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dal seguente:

«2.   Nell'allegato III figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi non inclusi nell'allegato II:

a)

che ordinano, controllano o altrimenti dirigono gravi violazioni dei diritti umani a danno di persone in Libia, o ne sono complici, anche pianificando, comandando, ordinando o conducendo attacchi in violazione del diritto internazionale, ivi compresi i bombardamenti aerei, contro le popolazioni e le infrastrutture civili;

b)

che hanno violato o contribuito a violare le disposizioni dell'UNSCR 1970 (2011) o dell'UNSCR 1973 (2011) o del presente regolamento;

c)

che partecipano o danno il loro sostegno ad atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità in Libia o che ostacolano o pregiudicano il positivo completamento della transizione politica del paese, anche attraverso:

i)

la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili o di atti che costituiscono violazioni dei diritti umani in Libia;

ii)

la pianificazione, la direzione o l'esecuzione di attacchi contro aeroporti, porti terrestri o marittimi, enti o impianti pubblici libici o contro missioni straniere in Libia;

iii)

il sostegno a gruppi armati o a reti criminali, mediante lo sfruttamento illecito di petrolio greggio o di altre risorse naturali in Libia; o

d)

che agiscono per, o a nome di, o sotto la direzione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi elencati negli allegati II o III, o di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi da essi posseduti o controllati.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

K. GERHARDS


(1)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  Regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1).

(3)  Decisione 2014/727/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2014, che modifica la decisione 2011/137/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (GU L 301 del 21.10.2014, pag. 30).

(4)  Decisione (PESC) 2015/382 del Consiglio, del 6 marzo 2015, che modifica la decisione 2011/137/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (Cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale).