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27.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 56/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/308 DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, lettera c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (2) dalla direttiva 2008/127/CE della Commissione (3) in conformità alla procedura di cui all'articolo 24 ter del regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione (4). A seguito della sostituzione della direttiva 91/414/CEE con il regolamento (CE) n. 1107/2009 detta sostanza è considerata approvata a norma di tale regolamento e figura nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011della Commissione (5). |
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(2) |
In conformità all'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 2229/2004, il 18 dicembre 2013 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito «l'Autorità», ha presentato alla Commissione il suo parere sul progetto di relazione di riesame dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (6). L'Autorità ha trasmesso al notificante il proprio parere sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. |
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(3) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni sul progetto di relazione di riesame per lo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. Il progetto di relazione di riesame e il parere dell'Autorità sono stati riesaminati dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e approvati il 12 dicembre 2014 sotto forma di relazione di riesame della Commissione sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. |
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(4) |
Si conferma che la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è da considerarsi approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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(5) |
A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 dello stesso regolamento e alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare le condizioni di approvazione dello Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato. È opportuno in particolare chiedere ulteriori informazioni di conferma. |
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(6) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 andrebbe pertanto modificato di conseguenza. |
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(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(3) Direttiva 2008/127/CE della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi alcune sostanze attive (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 89).
(4) Regolamento (CE) n. 2229/2004 della Commissione, del 3 dicembre 2004, che stabilisce le modalità attuative della quarta fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 379 del 24.12.2004, pag. 13).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(6) Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-doco-satetraen-1-yl isobutyrate (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio della sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato). The EFSA Journal 2014; 12(2):3525. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.
ALLEGATO
Nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 259 concernente la sostanza attiva Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato è sostituita dalla seguente:
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Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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«259 |
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato N. CAS 135459-81-3 Numero CIPAC 973 |
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato |
≥ 90 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sullo Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Le condizioni d'impiego comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante presenta informazioni di conferma per quanto riguarda:
Il notificante comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1) entro il 30 giugno 2015 e le informazioni di cui ai punti 2), 3) e 4) entro il 31 dicembre 2016.» |