25.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/292 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2015

che approva il biossido di carbonio come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 15

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 febbraio 2012 i Paesi Bassi hanno ricevuto una domanda a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ai fini dell'iscrizione del biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 15, avicidi, di cui all'allegato V di detta direttiva.

(2)

Il 30 agosto 2013 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione accompagnata da una raccomandazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE.

(3)

Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 17 giugno 2014 dal comitato sui biocidi tenuto conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.

(4)

In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 15 contenenti biossido di carbonio possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni d'uso.

(5)

È pertanto opportuno approvare il biossido di carbonio destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 15 nel rispetto delle suddette specifiche e condizioni.

(6)

Poiché le valutazioni non hanno preso in considerazione i nanomateriali, l'approvazione non comprende tali materiali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il biossido di carbonio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 15, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).


ALLEGATO

Nome comune

Denominazione IUPAC

Numeri di identificazione

Grado minimo di purezza del principio attivo (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Tipo di prodotto

Condizioni specifiche (2)

Biossido di carbonio

Denominazione IUPAC:

biossido di carbonio

N. CE: 204-696-9

N. CAS: 124-38-9

999 mL/L

1o giugno 2015

31 maggio 2025

15

Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a eventuali usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello unionale, del principio attivo.

Per i biocidi, le autorizzazioni sono subordinate alle seguenti condizioni:

(1)

i prodotti sono forniti esclusivamente a professionisti appositamente formati e sono utilizzati solo da essi;

(2)

si adottano misure appropriate di protezione degli utilizzatori, anche mediante opportuni dispositivi di protezione individuale, se necessario;

(3)

si adottano misure idonee a proteggere le persone presenti, come l'allontanamento dalla zona interessata durante la fumigazione;

(4)

le dosi di applicazione e le istruzioni per l'uso garantiscono che gli uccelli siano uccisi senza dolore e sofferenze inutili;

(5)

le condizioni per l'uso specificano che il biossido di carbonio è una misura da utilizzarsi in ultima istanza, nel contesto di una strategia di difesa integrata (IPM) il cui obiettivo è di limitare al minimo il ricorso a questo tipo di prodotto.


(1)  La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2)  Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 528/2012, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/biocides/index_en.htm