20.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 47/10


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/272 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1)

Ai destinatari registrati o ai depositari autorizzati dovrebbe essere impedito di dichiarare falsamente di essere autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta in regime di sospensione dall'accisa.

(2)

Gli speditori registrati e i depositari autorizzati dovrebbe pertanto poter verificare, mediante il registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, se i destinatari registrati o i depositari autorizzati abbiano ottenuto tale autorizzazione.

(3)

Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (3).

(4)

È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alla Commissione di inserire le modifiche nel registro degli operatori economici e dei depositi fiscali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è aggiunto il seguente punto iv):

«iv)

informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

(2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).