20.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 47/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/272 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2015
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai destinatari registrati o ai depositari autorizzati dovrebbe essere impedito di dichiarare falsamente di essere autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (2) a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta in regime di sospensione dall'accisa. |
(2) |
Gli speditori registrati e i depositari autorizzati dovrebbe pertanto poter verificare, mediante il registro centrale di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 389/2012, se i destinatari registrati o i depositari autorizzati abbiano ottenuto tale autorizzazione. |
(3) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (3). |
(4) |
È necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alla Commissione di inserire le modifiche nel registro degli operatori economici e dei depositi fiscali di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è aggiunto il seguente punto iv):
«iv) |
informazioni sul codice del ruolo dell'operatore che indichino se un destinatario registrato o un depositario autorizzato sono autorizzati a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE a far circolare i prodotti sottoposti ad accisa verso un luogo di consegna diretta (gruppo di dati 2.3 di cui all'allegato I, tabella 2).» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 1.
(2) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 9).