11.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 35/16


REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE

del 10 febbraio 2015

recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione.

(2)

Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole» e unitamente all'indicazione del paese di produzione.

(3)

L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» dello stesso allegato.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono così modificati:

1)

L'allegato II, dopo il punto 37 Sloe gin, è inserito il punto 37 bis seguente:

«37 bis

“Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

La bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán è una bevanda spiritosa:

a)

avente un gusto predominante di prugnole e ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola, con l'aggiunta di estratti naturali di anice e/o distillati di anice;

b)

avente un titolo alcolometrico minimo di 25 % vol.;

c)

per la cui produzione è stato utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finale;

d)

avente tenore di zuccheri, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto finito;

e)

le cui caratteristiche organolettiche e il cui colore e gusto sono conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall'anice.

Il termine “Pacharán” può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine “Pacharán” può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita “Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole”, a condizione di essere accompagnato dalla menzione: “prodotta in…”, seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.»

2)

L'allegato III è così modificato:

a)

Alla categoria di prodotto «Altre bevande spiritose» sono soppresse le diciture seguenti:

 

«Pacharán navarro

Spagna

 

Pacharán

Spagna»

b)

Dopo la categoria di prodotto 34 è inserita la dicitura seguente:

«37 bis

Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán

Pacharán navarro

Spagna»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Le bevande spiritose che corrispondono alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» non etichettate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possono continuare ad essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.