11.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 35/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/210 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2015
recante modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 26,
considerando quanto segue:
(1) |
Una bevanda spiritosa ottenuta dalla macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell'alcole etilico di origine agricola viene tradizionalmente prodotta in Spagna ed è ampiamente conosciuta dai consumatori spagnoli come «Pacharán». Poiché non esiste una categoria di bevanda spiritosa corrispondente al «Pacharán» e al fine di trasmettere informazioni chiare ai consumatori non spagnoli e tener conto dell'evoluzione economica e del mercato, è opportuno inserire nell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 una nuova categoria denominata «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán». Per garantire la tutela dei consumatori e degli interessi economici dei produttori, la nuova categoria dovrebbe includere specifiche tecniche basate sulla valutazione di parametri di produzione e di qualità esistenti utilizzati sul mercato dell'Unione. |
(2) |
Tenuto conto della rinomanza del «Pacharán», che i consumatori collegano spontaneamente alla Spagna come riconosciuto in passato, il termine «Pacharán» può essere utilizzato quale denominazione di vendita solo quando la bevanda è prodotta in Spagna. Quando la bevanda è prodotta al di fuori della Spagna, il termine «Pacharán» può essere utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione di vendita «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole» e unitamente all'indicazione del paese di produzione. |
(3) |
L'indicazione geografica «Pacharán navarro» registrata nell'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 sotto «Altre bevande spiritose» dev'essere trasferita alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» dello stesso allegato. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 110/2008. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le bevande spiritose, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 110/2008 sono così modificati:
1) |
L'allegato II, dopo il punto 37 Sloe gin, è inserito il punto 37 bis seguente:
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2) |
L'allegato III è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le bevande spiritose che corrispondono alla categoria «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán» non etichettate conformemente al regolamento (CE) n. 110/2008 possono continuare ad essere immesse sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.