10.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/198 DELLA COMMISSIONE
del 6 febbraio 2015
che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (2), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 (3) della Commissione stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame (i prodotti in questione). Esso dispone che i prodotti in questione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). |
(3) |
Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzate le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione, da tutto il suo territorio. |
(4) |
Un accordo tra l'Unione e il Canada (4) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»). |
(5) |
Il 4 dicembre 2014 il Canada ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N2 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione nell'Unione europea. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione. |
(6) |
Il Canada ha presentato informazioni sulla situazione epidemiologica nel suo territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI e dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione alla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai in corso, dovrebbe essere sufficiente a coprire i rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione. |
(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(3) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GL GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(4) Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).
ALLEGATO
Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce «Canada» è sostituita da quanto segue:
Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio |
Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento |
Certificato veterinario |
Condizioni specifiche |
Condizioni specifiche |
Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria |
Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella (7) |
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Modelli |
Garanzie complementari |
Data di chiusura (1) |
Data di apertura (2) |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 A |
6B |
7 |
8 |
9 |
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«CA — Canada |
CA-0 |
L'intero paese |
SPF |
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EP, E |
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S4 |
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CA-1 |
L'intero paese del Canada, esclusa la zona CA-2 |
BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP |
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N |
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A |
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S1, ST1 |
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WGM |
VIII |
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POU, RAT |
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N |
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CA-2 |
Area del Canada denominata “Primary control zone” (zona di controllo primario), delimitata dai seguenti confini:
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WGM |
VIII |
P2 |
4.12.2014» |
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POU, RAT |
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N P2 |