10.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/192 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 174/2005 che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2010/656/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2010, che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2010/656/PESC ha abrogato la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio (2) e prorogato le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio per attuare la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1572 (2004) e le successive UNSCR. Il regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio (3), adottato per attuare la posizione comune 2004/852/PESC, attua ora la decisione 2010/656/PESC a livello dell'Unione imponendo restrizioni alla prestazione, in Costa d'Avorio, di assistenza pertinente ad attività militari.

(2)

È opportuno introdurre una deroga supplementare al divieto di vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna al fine di consentire l'autorizzazione di un certo tipo di materiale, se del caso, destinato a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, in seguito all'adozione della decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio (4).

(3)

Poiché tale misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

Il regolamento (CE) n. 174/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/2005 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è soppresso;

2)

l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 bis

1.   In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale non letale incluso nell'allegato I, dopo aver accertato che il materiale non letale in questione è destinato unicamente a permettere alle forze di sicurezza ivoriane di mantenere l'ordine pubblico limitandosi a un uso appropriato e proporzionato della forza.

2.   In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di materiale che potrebbe essere impiegato per la repressione interna, elencato nell'allegato I, destinato unicamente al sostegno al processo ivoriano di riforma del settore della sicurezza e al sostegno o all'uso da parte dell'operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e delle forze francesi che l'appoggiano.

3.   Le autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono concesse conformemente alle modalità previste agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 428/2009 e sono valide in tutto il territorio dell'Unione.

4.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione europea dell'autorizzazione concessa a norma del presente articolo entro due settimane da tale autorizzazione.

5.   Non sono concesse autorizzazioni per attività che hanno già avuto luogo.»

;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 ter

1.   In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, indicata nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o, qualora l'esportatore non sia stabilito nell'Unione, lo Stato membro dal quale il materiale potrebbe essere venduto, fornito, trasferito o esportato, può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I, purché il materiale sia destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

2.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa conformemente alle modalità previste agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 428/2009 ed è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3.   Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.

4.   L'autorità competente concede un'autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione del materiale di cui al punto 4 dell'allegato I solo dopo aver accertato che il materiale è destinato unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno una settimana di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

6.   Non sono concesse autorizzazioni per attività che hanno già avuto luogo.»

;

4)

nell'allegato I, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco del materiale di cui agli articoli 3, 4 bis e 4 ter che potrebbe essere usato per la repressione interna»

;

5)

nell'allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

«Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4 bis e 4 ter»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2015

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 285 del 30.10.2010, pag. 28.

(2)  Posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50).

(3)  Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d'Avorio (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 5).

(4)  Decisione (PESC) 2015/202 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, recante modifica della decisione 2010/656/PESC che proroga le misure restrittive nei confronti della Costa d'Avorio (cfr. pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale).