7.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 31/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/187 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2015

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il controllo del bagaglio a mano

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

È stato dimostrato di recente che i terroristi stanno cercando di sviluppare nuovi metodi di occultamento di ordigni esplosivi improvvisati per contrastare le vigenti misure di sicurezza dell'aviazione relative al controllo del bagaglio a mano.

(2)

Occorre pertanto modificare di conseguenza talune disposizioni in materia di sicurezza dell'aviazione di cui al regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (2) al fine di rispondere alla minaccia rappresentata da ordigni esplosivi improvvisati nascosti nel bagaglio a mano.

(3)

È opportuno che le modifiche perfezionino le specifiche tecniche del controllo del bagaglio a mano mediante sistemi di rilevamento di esplosivi.

(4)

Le modifiche devono consentire inoltre a determinate condizioni il controllo dei bagagli a mano contenenti computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010.

(6)

Il presente regolamento entra in vigore il prima possibile, al fine di ridurre al minimo i rischi per la sicurezza dell'aviazione.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a decorrere dal 1o marzo 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  Regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile (GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

1.

Il capitolo 4 è modificato come segue:

a)

il punto 4.1.2.1 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.1

Prima del controllo, computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono essere tolti dal bagaglio a mano ed essere controllati separatamente, a meno che il bagaglio a mano debba essere sottoposto al controllo con sistemi di rilevamento di esplosivi conformi o superiori allo standard C2.»

b)

il punto 4.1.2.8 è sostituito dal testo seguente:

«4.1.2.8

Ogni bagaglio all'interno del quale sia riscontrata la presenza di un oggetto elettrico di grandi dimensioni viene nuovamente sottoposto a controllo dopo aver rimosso l'oggetto in questione, mentre l'oggetto elettrico viene sottoposto a un controllo separato, a meno che il bagaglio a mano debba essere sottoposto al controllo con sistemi di rilevamento di esplosivi conformi o superiori allo standard C2.»

2.

Al capitolo 12, sono aggiunti i punti da 12.4.2.7 a 12.4.2.9:

«12.4.2.7

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano devono soddisfare almeno lo standard C1.

12.4.2.8

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano che contengono computer portatili e altri oggetti elettrici di grandi dimensioni devono soddisfare almeno lo standard C2.

12.4.2.9

Tutti i sistemi di rilevamento di esplosivi progettati per il controllo dei bagagli a mano che contengono computer portatili, altri oggetti elettrici di grandi dimensioni e LAG devono soddisfare almeno lo standard C3.»