30.1.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/138 DEL CONSIGLIO

del 29 gennaio 2015

che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio (2) attua alcune misure previste dalla decisione 2014/119/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati.

(2)

Il 29 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143 (3), che modifica la decisione 2014/119/PESC onde chiarire i criteri di designazione per il congelamento dei fondi delle persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini.

(3)

Tale modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, al fine in particolare di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 208/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (UE) n. 208/2014 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Ai fini del paragrafo 1, tra le persone identificate come responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini sono comprese le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)

per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o

b)

per abuso d'ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.

(2)  Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1).

(3)  Cfr. la pagina 16 della Gazzetta ufficiale.