29.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/131 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007. |
(2) |
La Repubblica di Corea ha presentato alla Commissione una domanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 per essere inserita nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per taluni prodotti agricoli trasformati. Essa ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. L'esame di tali informazioni, le successive discussioni intercorse con le autorità della Repubblica di Corea e l'esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo ivi applicate hanno portato a concludere che le norme applicate nel paese per disciplinare la produzione e i controlli della produzione organica di prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. Di conseguenza, la Repubblica di Corea dovrebbe essere inserita nell'elenco riportato nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti (prodotti di categoria D). |
(3) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca un elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad eseguire i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza. In seguito all'inserimento della Repubblica di Corea nell'allegato III di detto regolamento, gli organismi e le autorità di controllo riconosciuti fino a oggi per l'importazione di prodotti della categoria D dalla Repubblica di Corea dovrebbero essere soppressi dall'allegato IV. |
(4) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. |
(5) |
L'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere applicabile a partire dal 1o febbraio 2015. Al fine di consentire agli operatori di adattarsi alle modifiche apportate agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, la modifica di quest'ultimo allegato dovrebbe tuttavia essere applicabile solo dopo un periodo di tempo ragionevole. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
1) |
l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 1, punto 1, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2015.
L'articolo 1, punto 2, si applica a decorrere dal 1o maggio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).
ALLEGATO I
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è inserito il seguente testo:
«REPUBBLICA DI COREA
1. Categorie di prodotti :
Categoria di prodotti |
Categoria come designata nell'allegato IV |
Limitazioni |
Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti |
D |
|
2. Origine : ingredienti coltivati con il metodo di produzione biologico presenti in prodotti di categoria D coltivati nella Repubblica di Corea, o che sono stati importati nella Repubblica di Corea:
— |
in provenienza dall'Unione, |
— |
oppure da un paese terzo nel quale la Repubblica di Corea ha riconosciuto che i prodotti sono stati prodotti e controllati secondo norme equivalenti a quelle previste dalla normativa della Repubblica di Corea. |
3. Norme di produzione : legge sulla promozione di un'agricoltura e di una pesca rispettose dell'ambiente e sulla gestione e sul sostegno degli alimenti biologici (Act on Promotion of Environmentally-friendly Agriculture and Fisheries and Management and Support for Organic Food).
4. Autorità competente : ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione e degli affari rurali (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs).
5. Organismi di controllo :
Numero di codice |
Nome |
Sito Internet |
KR-ORG-001 |
Korea Agricultural Product and Food Certification |
www.kafc.kr |
KR-ORG-002 |
Doalnara Organic Certificated Korea |
www.doalnara.or.kr |
KR-ORG-003 |
Bookang tech |
www.bkt21.co.kr |
KR-ORG-004 |
Global Organic Agriculturalist Association |
www.goaa.co.kr |
KR-ORG-005 |
OCK |
|
KR-ORG-006 |
Konkuk University industrial cooperation corps |
http://eco.konkuk.ac.kr |
KR-ORG-007 |
Korea Environment-Friendly Organic Certification Center |
www.a-cert.co.kr |
KR-ORG-008 |
Konkuk Ecocert Certification Service |
www.ecocert.co.kr |
KR-ORG-009 |
Woorinong Certification |
www.woric.co.kr |
KR-ORG-010 |
ACO(Australian Certified Organic) |
www.aco.net.au |
KR-ORG-011 |
BCS(BCS Oko-Garantie GmbH) |
www.bcs-oeko.com |
KR-ORG-012 |
BCS Korea |
www.bcskorea.com |
KR-ORG-014 |
The Center for Environment Friendly Agricultural Products Certification |
www.hgreent.or.kr |
KR-ORG-015 |
ECO-Leaders Certification Co.,Ltd. |
www.ecoleaders.kr |
KR-ORG-016 |
Ecocert |
www.ecocert.com |
KR-ORG-017 |
Jeonnam bioindustry foundation |
www.jbio.org/oc/oc01.asp |
KR-ORG-018 |
Controlunion |
http://certification.controlunion.com |
6. Organismi e autorità che rilasciano il certificato : cfr. il punto 5.
7. Data di scadenza dell'inclusione : 31 gennaio 2018.»
ALLEGATO II
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:
(1) |
nel testo relativo a «Australian Certified Organic», al punto 3, la riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-107» è soppressa; |
(2) |
nel testo relativo a «BCS Öko-Garantie GmbH», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-141», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»; |
(3) |
nel testo relativo a «Bioagricert S.r.l.», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-132», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»; |
(4) |
nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-161», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»; |
(5) |
nel testo relativo a «Control Union Certifications», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-149», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»; |
(6) |
il testo relativo a «Doalnara Certified Organic Korea, LLC» è modificato come segue:
|
(7) |
nel testo relativo a «Ecocert SA», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-154», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea»; |
(8) |
nel testo relativo a «Organic Certifiers», al punto 3, nella riga corrispondente al paese terzo «Corea del Sud» e al numero di codice «KR-BIO-106», la croce nella colonna D è soppressa; «Corea del Sud» è sostituito da «Repubblica di Corea». |