27.1.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 20/2 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/108 DEL CONSIGLIO
del 26 gennaio 2015
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
(2) |
Con sentenze del 13 novembre 2014 nelle cause T-653/11 e T-654/11, T-43/12, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente Mohammed Aiman Jaber, Khaled Kaddour, Mohammed Hamcho e Hamcho International nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
E. RINKĒVIČS
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
ALLEGATO
Le persone e l'entità indicate qui di seguito sono inserite nell'elenco delle persone e delle entità riportato nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
I. ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
A. PERSONE
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
18. |
Mohammed ( ) Hamcho ( ) |
Data di nascita: 20 maggio 1966. Passaporto n. 002954347 |
Eminente uomo d'affari siriano, proprietario di Hamcho International, vicino a figure chiave del regime siriano, compreso il presidente Bashar al-Assad e Maher al-Assad. Dal marzo 2014 detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia, Khodr Orfali. Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono. |
27.1.2015 |
28. |
Khalid ( ) (alias Khaled) Qaddur ( ) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour) |
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Eminente uomo d'affari siriano, vicino a Maher al-Assad, figura chiave del regime siriano. Khalid Qaddur trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. |
27.1.2015 |
33. |
Ayman ( ) Jabir ( ) (alias Aiman Jaber) |
Luogo di nascita: Latakia |
Eminente uomo d'affari siriano, vicino a figure chiave del regime siriano, quali Maher al-Assad e Rami Makhlouf. Ha inoltre sostenuto il regime facilitando le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria tramite la sua società El Jazireh. Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono. |
27.1.2015 |
B. ENTITÀ
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivi |
Data di inserimento nell'elenco |
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3. |
Hamcho International (alias Hamsho International Group) |
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Hamcho International è una grande società siriana di proprietà di Mohammed Hamcho. Hamcho International trae vantaggio dal regime e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. |
27.1.2015 |