18.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 152/31 |
FORMULARIO DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
TRIBUNALE
1) Contesto giuridico
Le disposizioni relative al gratuito patrocinio sono contenute nel regolamento di procedura del Tribunale (articoli da 146 a 150) e nelle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (punti da 16 a 18, 31, 48, 54, 133, 134 e da 238 a 248).
Il regolamento di procedura del Tribunale e le Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale sono disponibili sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione europea (http://curia.europa.eu), nella sezione Tribunale/Il procedimento.
2) Regole di rappresentanza dinanzi al Tribunale
Ogni persona fisica o giuridica, per poter presentare un ricorso dinanzi al Tribunale, deve essere rappresentata da un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo (articolo 51 del regolamento di procedura). Tale regola sancisce il principio dell'obbligo, per la parte ricorrente, di essere rappresentata da un avvocato.
Qualora tale persona, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell'incapacità totale o parziale di far fronte alle spese processuali, il regolamento di procedura prevede che essa abbia il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio (articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura). A differenza del ricorso che deve essere depositato da un avvocato che rappresenti la parte ricorrente, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere presentata con o senza l'assistenza di un avvocato.
3) Competenza del Tribunale e requisiti di ricevibilità
Il gratuito patrocinio non può essere accordato qualora il Tribunale sia manifestamente incompetente a conoscere dell'azione per la quale il patrocinio è richiesto (articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura).
In forza dei Trattati e del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Tribunale è competente a statuire:
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sui ricorsi diretti proposti da parte dei singoli e dagli Stati membri (1) volti ad ottenere l'annullamento di atti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a far dichiarare l'illegittimità dell'omissione di agire di questi ultimi o a ottenere il risarcimento di un danno sofferto, nonché sui ricorsi basati su una clausola compromissoria; |
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sui ricorsi volti all'annullamento delle decisioni delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) nonché dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV); |
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sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea. |
Da ciò discende che una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sarà respinta per incompetenza del Tribunale a statuire sul ricorso qualora sia presentata al fine di:
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contestare la legittimità di un atto adottato da autorità nazionali (siano esse amministrative o giudiziarie); |
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contestare una decisione adottata da un organo internazionale che non rientra nel sistema istituzionale dell'Unione europea (ad esempio, la Corte europea dei diritti dell'uomo). |
Il gratuito patrocinio non può nemmeno essere accordato qualora l'azione per la quale il patrocinio è richiesto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto (articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura).
Ne consegue, in particolare, che una domanda presentata prima del ricorso al quale si riferisce, ma successivamente alla scadenza del termine per il suddetto ricorso, sarà respinta in quanto il ricorso sarebbe stato respinto come irricevibile per tardività.
4) Formulario obbligatorio di ammissione al gratuito patrocinio
Il formulario di ammissione al gratuito patrocinio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, è disponibile sul sito Internet della Corte di giustizia dell'Unione, nella sezione Tribunale/Il procedimento.
È necessario utilizzare tale formulario per chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, sia prima dell'introduzione di un ricorso sia nell'ambito di una causa in corso. Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione (articolo 147 del regolamento di procedura e punto 238 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale).
Una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dopo che il Tribunale abbia statuito sul ricorso cui la domanda fa riferimento non è presa in considerazione.
5) Contenuto della domanda di gratuito patrocinio e documenti giustificativi
Il formulario di ammissione al gratuito patrocinio mira a garantire che il Tribunale possa disporre, conformemente all'articolo 147, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura, di informazioni necessarie per decidere utilmente sulla domanda di gratuito patrocinio. Si tratta:
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dei dati relativi alle condizioni economiche del richiedente e, |
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qualora il ricorso non sia stato ancora proposto, dei dati relativi all'oggetto dello stesso, ai fatti del caso di specie e alla relativa argomentazione (punto 241 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale). |
a) Condizioni economiche del richiedente
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).
La capacità finanziaria del richiedente è valutata sulla base di elementi che provino il suo stato di indigenza:
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una persona fisica non può pertanto limitarsi a fornire al Tribunale indicazioni relative ai suoi redditi ma deve altresì produrre, a titolo di esempio, dichiarazioni dei redditi, attestazioni relative alla retribuzione, attestazioni di un ufficio di assistenza sociale o competente per l'indennità di disoccupazione, dichiarazioni bancarie o estratti conto nonché dati che consentano di valutarne il patrimonio (valore dei beni mobili o immobili); |
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una persona giuridica non può limitarsi a invocare la propria incapacità contributiva ma deve fornire informazioni sulla sua forma sociale, sulla circostanza che abbia o meno scopo di lucro, sulla capacità finanziaria dei suoi associati, soci o azionisti e produrrà, a titolo di esempio, bilanci contabili o qualsiasi altro documento che attesti la sua situazione contabile, nonché ogni tipo di prova a sostegno di un'asserita situazione di fallimento, di amministrazione controllata, di cessazione di pagamenti o di liquidazione giudiziaria. |
Dichiarazioni solenni redatte e firmate personalmente dal richiedente non sono sufficienti a fornire la prova dello stato di indigenza.
I dati indicati nel formulario in ordine alle condizioni economiche del richiedente e i documenti giustificativi depositati a sostegno di tali dati mirano a fornire un'immagine completa delle sue condizioni economiche.
Una domanda che non dimostri sufficientemente l'incapacità del richiedente di far fronte alle spese del giudizio sarà respinta.
b) Oggetto del ricorso previsto
Qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia depositata prima della proposizione del ricorso cui si riferisce, il richiedente deve esporre sommariamente l'oggetto di tale ricorso, i fatti del caso di specie e l'argomentazione che intende far valere a sostegno del suo ricorso. Nel formulario di ammissione al gratuito patrocinio è prevista un'apposita sezione a tal fine.
Deve essere allegata una copia di ogni documento giustificativo pertinente per la valutazione della ricevibilità e della fondatezza del futuro ricorso. Si può trattare, ad esempio, della corrispondenza intercorsa con la futura parte convenuta o, in caso di ricorso di annullamento, della decisione di cui si contesta la legittimità.
Il formulario debitamente compilato e i documenti giustificativi in esso menzionati devono essere comprensibili di per sé.
c) Integrazioni
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio non può essere completata con il successivo deposito di addenda. Simili addenda, qualora siano depositati senza essere stati richiesti dal Tribunale, saranno respinti. È quindi essenziale riportare tutte le necessarie informazioni nel formulario e allegare copia di ogni documento atto a suffragare tali informazioni.
In casi eccezionali, possono essere tuttavia accettati in un momento successivo documenti giustificativi diretti a provare l'indigenza del richiedente, qualora ne sia adeguatamente motivata la produzione tardiva (punto 246 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale).
6) Deposito della domanda
a) Da parte del richiedente stesso
Il richiedente il gratuito patrocinio non rappresentato da un avvocato deve trasmettere o depositare la versione cartacea del formulario debitamente compilato e firmato, nonché i documenti giustificativi in esso menzionati, presso la cancelleria del Tribunale, il cui indirizzo è il seguente:
Greffe du Tribunal de l'Union européenne |
Rue du Fort Niedergrünewald |
L-2925 Luxembourg |
La trasmissione o il deposito in loco della versione cartacea del formulario debitamente compilato e firmato possono essere preceduti da un invio per telefax al seguente numero: (+ 352) 43.03.21.00.
Qualora il formulario debitamente compilato e firmato sia trasmesso per telefax:
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è oggetto di trattamento solo a partire dal momento in cui l'originale è stato ricevuto dalla cancelleria; |
— |
la data di deposito per telefax è considerata data di deposito del formulario purché l'originale, munito della firma autografa, che è stato oggetto della trasmissione per telefax pervenga in cancelleria entro i dieci giorni successivi a tale trasmissione; in caso di mancato deposito di tale originale entro il termine di dieci giorni, la data di deposito è quella dell'effettiva ricezione dell'originale da parte della cancelleria; |
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deve essere spedito senza indugio, subito dopo l'invio per telefax, senza apportarvi correzioni o modifiche, anche minime; |
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in caso di divergenza tra il formulario originale munito della firma autografa e la copia precedentemente pervenuta in cancelleria per telefax, la data di deposito è quella del deposito del formulario originale firmato. |
b) Da parte dell'avvocato del richiedente
Qualora il richiedente il gratuito patrocinio sia rappresentato da un avvocato al momento del deposito del formulario di ammissione al gratuito patrocinio, quest'ultimo può depositare il formulario presso la cancelleria del Tribunale o in versione cartacea, all'occorrenza dopo la trasmissione di detto formulario per telefax, o mediante l'applicazione e-Curia, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle «Condizioni di utilizzo dell'applicazione e-Curia» (punto 240 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale).
Qualora il formulario debitamente compilato e firmato sia trasmesso per telefax, sono applicabili le informazioni contenute nel precedente punto a).
c) Sottoscrizione del formulario
Fatto salvo il deposito del formulario da parte di un avvocato mediante l'applicazione e-Curia, il formulario deve essere munito della firma autografa del richiedente se è da lui stesso depositato o, se del caso, dell'avvocato che lo rappresenta. Il formulario non munito di firma autografa non sarà oggetto di trattamento.
7) Sospensione e ripresa del termine di ricorso
La presentazione di una domanda di ammissione al gratuito patrocinio sospende, a favore di chi l'ha proposta, il termine previsto per la presentazione del ricorso sino alla data di notifica dell'ordinanza che decide su tale domanda oppure, qualora in tale ordinanza non sia designato un avvocato per rappresentare il richiedente il gratuito patrocinio, sino alla data di notifica dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare il richiedente (articolo 147, paragrafo 7, del regolamento di procedura).
Pertanto, il termine di ricorso è sospeso durante il periodo di esame della domanda di ammissione al gratuito patrocinio da parte del Tribunale.
Dopo la notifica dell'ordinanza che statuisce sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio o, qualora tale ordinanza non abbia designato un avvocato per rappresentare il richiedente il gratuito patrocinio, dell'ordinanza che designa l'avvocato incaricato di rappresentare tale richiedente, il termine di ricorso residuo per depositare l'atto di ricorso può essere estremamente breve. Si raccomanda pertanto al beneficiario del gratuito patrocinio, debitamente rappresentato da un avvocato, di prestare specifica attenzione al rispetto del termine legale (punto 248 delle Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale).
8) Precisazione aggiuntiva
Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti. Si consiglia pertanto di fornire tali documenti in fotocopia.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO
TRIBUNALE
RICHIEDENTE IL GRATUITO PATROCINIO
PERSONA FISICA
Signora
Signor
Cognome: …
Nome(i): …
Indirizzo: …
Codice postale: … Comune: …
Paese: …
Telefono (facoltativo): …
Telefax (facoltativo): …
Indirizzo di posta elettronica (facoltativo): …
Professione o situazione attuale: …
PERSONA GIURIDICA (2)
Denominazione sociale: …
Forma giuridica: …
Entità con scopo di lucro: |
☐ Sì |
☐ No |
Indirizzo: …
Codice postale: … Comune: …
Paese: …
Telefono (facoltativo): …
Telefax (facoltativo): …
Indirizzo di posta elettronica (facoltativo): …
PARTE CONTRO LA QUALE SI INTENDE PRESENTARE RICORSO (3)
Si richiama nuovamente l'attenzione del richiedente sul fatto che il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi che contrappongono persone fisiche o giuridiche a un'istituzione, a un organo o a un organismo dell'Unione. Non si può controllare la legittimità delle decisioni adottate da:
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organi internazionali che non rientrano nel sistema istituzionale dell'Unione europea, come la Corte europea dei diritti dell'uomo, |
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autorità nazionali di uno Stato membro, |
— |
giudici nazionali. |
Precisare la parte/le parti contro cui si intende presentare ricorso:
CONVENUTO(I) |
INDIRIZZO |
… |
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… |
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Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda. |
OGGETTO DEL RICORSO (4)
Se la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è presentata anteriormente alla proposizione del ricorso, il richiedente espone sommariamente l'oggetto del ricorso previsto, i fatti e gli argomenti a sostegno dello stesso. La domanda è accompagnata dai relativi documenti giustificativi (articolo 147, paragrafo 4, del regolamento di procedura).
Si prega di descrivere l'oggetto del ricorso che si intende presentare, i fatti del caso di specie e l'argomentazione a sostegno del ricorso:
Ogni documento giustificativo pertinente al fine di valutare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso previsto deve essere allegato al presente formulario e riportato nell'elenco dei documenti giustificativi.
Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL RICHIEDENTE
PERSONA FISICA
RISORSE
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio è corredata di tutte le informazioni e di tutti i documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).
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Qualora, al momento della domanda, le risorse del richiedente non siano mutate rispetto all'anno precedente, le risorse prese in considerazione sono quelle dichiarate alle autorità nazionali per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. |
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Qualora la situazione finanziaria del richiedente sia mutata, saranno prese in considerazione le risorse di cui dispone a partire dal 1o gennaio dell'anno in corso e fino alla data della domanda. |
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Risorse del richiedente |
Risorse del coniuge, partner o convivente del richiedente |
Risorse di un'altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico). Precisare: … |
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a. |
Nessun reddito |
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b. |
Retribuzioni, stipendi netti imponibili (figuranti sulla busta paga) |
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c. |
Redditi da lavoro autonomo (redditi agricoli, industriali o commerciali o non commerciali) |
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d. |
Assegni familiari |
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e. |
Indennità di disoccupazione |
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f. |
Indennità giornaliere (malattia, maternità, malattia professionale, infortunio sul lavoro) |
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g. |
Pensioni, rendite e indennità di prepensionamento |
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h. |
Assegni alimentari (importo effettivamente versato) |
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i. |
Altre risorse (ad es.: canoni locativi percepiti, redditi da capitali, redditi da valori mobiliari ecc.) |
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Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda. |
Si prega di indicare la natura e il valore dei beni mobiliari (azioni, obbligazioni, capitali ecc.) nonché l'indirizzo e il valore dei beni immobili (casa, terreno ecc.), anche non produttivi di reddito, di cui si disponga:
ONERI
Si prega di indicare i figli e altre persone a carico del richiedente o con lui abitualmente conviventi:
Cognome(i) e nome(i) |
Vincolo di parentela (es: figlio, nipote, madre) |
Data di nascita (gg/mm/aaaa) |
… |
… |
…/…/… |
… |
… |
…/…/… |
… |
… |
…/…/… |
… |
… |
…/…/… |
Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, si prega di completare questo elenco su un foglio bianco da allegare alla domanda. |
Si prega di indicare gli assegni alimentari che il richiedente versa a terzi:
Qualora il richiedente lo desideri, può fornire informazioni integrative sulla sua situazione, per quanto riguarda le sue risorse o gli oneri sostenuti:
Le informazioni sopra riportate devono essere corroborate da documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).
L'elenco dei documenti giustificativi, ivi compreso, se del caso, un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche, deve essere allegato al presente formulario.
Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti.
PERSONA GIURIDICA
Qualora il gratuito patrocinio sia chiesto da una persona giuridica, si prega di allegare alla presente domanda una prova recente della sua esistenza giuridica (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale) (articolo 147, paragrafo 5, letto in combinato disposto con l'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento di procedura).
Si prega di descrivere le condizioni economiche del richiedente nonché, ove occorra, dei suoi associati, soci o azionisti:
Le informazioni sopra riportate devono essere corroborate da documenti giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente e, all'occorrenza, dei suoi associati, soci o azionisti (articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura).
L'elenco dei documenti giustificativi, ivi compreso, se del caso, un certificato rilasciato dall'autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche, deve essere allegato al presente formulario.
Gli originali dei documenti giustificativi depositati non saranno restituiti.
EVENTUALE PROPOSTA DI UN AVVOCATO
Qualora il richiedente abbia scelto un avvocato abilitato a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE, sono necessarie le seguenti informazioni:
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Avvocato: … |
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Indirizzo: … |
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Codice postale: … Comune: … |
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Paese: … |
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Telefono: … |
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Telefax (facoltativo): … |
DICHIARAZIONE SULL'ONORE
Il/La sottoscritto(a) dichiara sull'onore che le informazioni fornite nella presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio sono esatte:
Data: …/…/…
Firma del richiedente o dell'avvocato:
ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Documenti giustificativi che consentono di valutare le condizioni economiche del richiedente:
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Se il ricorso non è stato ancora proposto, documento/i giustificativo/i pertinente/i per valutare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso previsto:
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(1) Eccettuati quelli che lo Statuto riserva alla Corte di giustizia e quelli che rientrano nella competenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea.
(2) Si prega di allegare alla presente domanda una prova recente dell'esistenza giuridica del richiedente (estratto del registro delle imprese, estratto del registro delle associazioni o qualsiasi altro documento ufficiale).
(3) Qualora il ricorso e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio siano presentati contemporaneamente o qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia presentata dopo il deposito del ricorso, non è necessario compilare la sezione «Parte contro la quale si intende presentare ricorso».
(4) Qualora il ricorso e la domanda di ammissione al gratuito patrocinio siano presentati contemporaneamente o qualora la domanda di ammissione al gratuito patrocinio sia presentata dopo il deposito del ricorso, non è necessario compilare la sezione «Oggetto del ricorso».
(5) Se barra questa casella, il richiedente deve spiegare come provvede al proprio sostentamento.