29.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/4 |
DIRETTIVA (UE) 2015/1480 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2015
che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 15,
vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 4, paragrafo 15, della direttiva 2004/107/CE, modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati IV e V. |
(2) |
L'allegato IV della direttiva 2004/107/CE stabilisce obiettivi di qualità dei dati che devono essere aggiornati al fine di garantire una maggior chiarezza. |
(3) |
L'allegato V della direttiva 2004/107/CE stabilisce i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni; tali metodi dovrebbero essere aggiornati al fine di rispecchiare l'evoluzione delle norme in materia. |
(4) |
In conformità dell'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE la Commissione è abilitata a modificare alcune disposizioni degli allegati I, III, VI e IX. |
(5) |
Il punto C dell'allegato I della direttiva 2008/50/CE stabilisce criteri per la garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente, che devono essere chiariti e completati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione, e introducendo l'obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio. |
(6) |
I punti C e D dell'allegato III della direttiva 2008/50/CE stabiliscono criteri per l'ubicazione dei punti di campionamento, che devono essere chiariti e completati alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva. |
(7) |
Il punto A dell'allegato VI della direttiva 2008/50/CE stabilisce il metodo di riferimento per la misurazione di taluni inquinanti, che deve essere adattato alla luce dell'esperienza maturata nell'attuazione della direttiva, tenendo conto delle norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato. |
(8) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (4), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. |
(9) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati IV e V della direttiva 2004/107/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.
Articolo 2
Gli allegati I, III, VI e IX della direttiva 2008/50/CE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.
Articolo 3
Le disposizioni della presente direttiva vanno lette in combinato disposto con quelle del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in particolare per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto regolamento.
Articolo 4
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.
(2) GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.
(3) Regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 109).
(4) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.
(5) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
ALLEGATO I
La direttiva 2004/107/CE è modificata come segue:
1) |
la sezione I dell'allegato IV è modificata come segue:
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2) |
le sezioni da I a IV dell'allegato V sono sostituite dalle seguenti: «I. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per il campionamento dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione dell'arsenico, del cadmio e del nickel nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 14902:2005 “Ambient air quality — Standard method for the measurement of Pb, Cd, As and Ni in the PM10 fraction of suspended particulate matter”. Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo. II. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per il campionamento degli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 12341:2014. Il metodo di riferimento per la misurazione del benzo(a)pirene nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15549:2008 “Air quality — Standard method for the measurement of concentration of benzo[a]pyrene in ambient air”. In mancanza di un metodo CEN normalizzato per gli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, gli Stati membri sono autorizzati ad utilizzare metodi nazionali standard o metodi ISO, come la norma ISO 12884. Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo. III. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi del mercurio nell'aria ambiente Il metodo di riferimento per la misurazione delle concentrazioni di mercurio gassoso totale nell'aria ambiente è descritto nella norma EN 15852:2010 “Ambient air quality — Standard method for the determination of total gaseous mercury”. Uno Stato membro può altresì utilizzare qualsiasi altro metodo di cui possa dimostrare che fornisce risultati equivalenti al suddetto metodo. IV. Metodo di riferimento per il campionamento e l'analisi della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di arsenico, cadmio e nickel è descritto nella norma EN 15841:2009 “Ambient air quality — Standard method for determination of arsenic, cadmium, lead and nickel in atmospheric deposition”. Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione del mercurio è descritto nella norma EN 15853:2010 “Ambient air quality — Standard method for determination of mercury deposition”. Il metodo di riferimento per la determinazione della deposizione di benzo(a)pirene e degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui all'articolo 4, paragrafo 8, è descritto nella norma EN 15980:2011 “Air quality. Determination of the deposition of benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, dibenz[a,h]anthracene and indeno[1,2,3-cd]pyrene”.» |
(1) Distribuite nell'arco dell'anno in maniera da essere rappresentative di diverse condizioni climatiche e attività antropiche.
(2) Le misurazioni indicative sono misurazioni che vengono realizzate con minore regolarità ma soddisfano gli altri obiettivi in materia di qualità dei dati»;
ALLEGATO II
La direttiva 2008/50/CE è modificata come segue:
1) |
il punto C dell'allegato I è sostituito dal testo seguente: «C. Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell'aria ambiente. Convalida dei dati
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2) |
l'allegato III è così modificato:
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3) |
l'allegato VI è così modificato:
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4) |
il punto A dell'allegato IX è sostituito dal seguente: «A. Numero minimo di punti di campionamento per le misurazioni in siti fissi delle concentrazioni di ozono Numero minimo di punti di campionamento per misurazioni in continuo in siti fissi atte a valutare il grado di raggiungimento dei valori-obiettivo, obiettivi a lungo termine e soglie di informazione e di allarme laddove queste misurazioni costituiscono l'unica fonte di informazione:
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(1) Almeno 1 stazione nelle aree in cui è probabile che la popolazione sia esposta alle concentrazioni di ozono più elevate. Negli agglomerati almeno il 50 % delle stazioni deve essere situato in aree suburbane.
(2) Si raccomanda 1 stazione per 25 000 km2 per orografie complesse.»