8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/64


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2280 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2015

relativa all'approvazione dell'alternatore efficiente DENSO come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 marzo 2015 il fornitore DENSO Corporation (il «richiedente») ha inoltrato una richiesta di approvazione della sua seconda tecnologia innovativa: l'alternatore efficiente DENSO della classe di uscita di potenza da 100 A a 250 A La completezza della domanda è stata valutata conformemente all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione (2). La domanda è stata ritenuta completa e il periodo concesso ai fini della valutazione da parte della Commissione è iniziato l'11 marzo 2015, ossia il giorno successivo alla data ufficiale di ricevimento delle informazioni complete.

(2)

La domanda è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 («linee guida tecniche», versione febbraio 2013) (3). Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che appaiono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(3)

Il richiedente ha dimostrato che un alternatore ad alta efficienza del tipo descritto nella domanda in questione non superava il 3 % nelle autovetture nuove immatricolate nel corso dell'anno di riferimento (2009).

(4)

Al fine di determinare la riduzione di emissioni di CO2 dovuta alla tecnologia innovativa applicata a un veicolo, è necessario definire un veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. È corretto assumere come tecnologia di riferimento un alternatore con efficienza pari al 67 % nel caso in cui la tecnologia innovativa sia applicata a un nuovo tipo di veicolo. Se l'alternatore efficiente DENSO è applicato a un tipo di veicolo esistente, la tecnologia di riferimento è la versione più recente presente sul mercato di un alternatore dello stesso tipo.

(5)

Il richiedente ha fornito un metodo di prova per accertare la riduzione di CO2 comprendente formule conformi a quelle indicate nelle linee guida tecniche per un approccio semplificato agli alternatori efficienti. La Commissione ritiene che il metodo di prova fornisca risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica, e sulla base di validi dati statistici, la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa, come previsto dell'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(6)

Considerato che la metodologia di prova e le formule del richiedente per calcolare la riduzione delle emissioni di CO2 sono identiche in ogni aspetto alla metodologia specificata nell'allegato della decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione (4), per motivi di coerenza è opportuno avvalersi della metodologia specificata nella decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione al fine di determinare la riduzione delle emissioni di CO2 dovuta all'uso dell'alternatore efficiente DENSO.

(7)

Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che il richiedente abbia dimostrato in modo soddisfacente che la riduzione delle emissioni ottenuta con la tecnologia innovativa è almeno pari a 1 g di CO2/km.

(8)

La riduzione di emissioni ottenuta dalla tecnologia innovativa può essere parzialmente dimostrata nel normale ciclo di prova e la riduzione finale complessiva da certificare è quindi determinata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

(9)

La relazione di verifica è stata preparata dalla Vehicle Certification Agency (VCA), organismo indipendente e certificato, e corrobora le conclusioni riportate nella domanda.

(10)

Pertanto non è opportuno sollevare obiezioni per quanto concerne l'approvazione della tecnologia innovativa in questione.

(11)

Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è necessario specificare il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione di esecuzione.

(12)

Qualsiasi produttore che intenda beneficiare di una riduzione delle sue emissioni specifiche medie di CO2 al fine di soddisfare l'obiettivo relativo alle emissioni specifiche attraverso una riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso della tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione deve, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, fare riferimento alla presente decisione nella sua domanda di scheda di omologazione CE per i veicoli interessati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'alternatore efficiente DENSO della classe di uscita di potenza da 100 A a 250 A, destinato a essere utilizzato nei veicoli di categoria M1, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.

2.   La riduzione delle emissioni di CO2 realizzata attraverso l'uso dell'alternatore di cui al paragrafo 1 è determinata secondo il metodo descritto nell'allegato della decisione di esecuzione della Commissione 2013/341/UE.

3.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011, la riduzione delle emissioni di CO2 determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo può essere certificata e indicata nel certificato di conformità e nella documentazione di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE soltanto se le riduzioni rispettano la soglia specificata nell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.

4.   Il codice individuale di innovazione da inserire nella documentazione di omologazione da utilizzare per la tecnologia innovativa approvata con la presente decisione è «14».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

(3)  https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/42c4a33e-6fd7-44aa-adac-f28620bd436f/Technical%20Guidelines%20February%202013.pdf

(4)  Decisione di esecuzione 2013/341/UE della Commissione, del 27 giugno 2013, relativa all'approvazione dell'alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 98).

(5)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli («direttiva quadro») (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).