4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/1


DECISIONE (UE) 2015/2240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2015

che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In una serie di dichiarazioni ministeriali (a Manchester il 24 novembre 2005, a Lisbona il 19 settembre 2007, a Malmö il 18 novembre 2009 e a Granada il 19 aprile 2010), i ministri hanno invitato la Commissione a favorire la cooperazione tra gli Stati membri mediante l'adozione di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere e intersettoriali in grado di consentire la prestazione di servizi pubblici più efficienti e più sicuri. Gli Stati membri hanno inoltre riconosciuto che è necessario erogare servizi pubblici migliori impiegando meno risorse e che le potenzialità dell'e-government possono essere sfruttate appieno promuovendo una cultura di collaborazione e migliorando le condizioni per rendere interoperabili le pubbliche amministrazioni europee.

(2)

Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 dal titolo «Un'agenda digitale europea», una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, la Commissione ha sottolineato che l'interoperabilità è fondamentale al fine di sfruttare al meglio il potenziale sociale ed economico delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e che, di conseguenza, l'Agenda digitale potrà essere efficace solo se sarà garantita l'interoperabilità.

(3)

Con la sua comunicazione del 16 dicembre 2010 dal titolo «Verso l'interoperabilità dei servizi pubblici europei», la Commissione ha introdotto la strategia europea per l'interoperabilità (SEI) e il quadro europeo di interoperabilità (QEI).

(4)

L'interoperabilità favorisce l'attuazione efficace delle politiche e offre grandi potenzialità al fine di evitare le barriere elettroniche transfrontaliere e garantire la creazione di nuovi servizi pubblici comuni o il consolidamento di quelli in fase di sviluppo. L'efficace ed efficiente attuazione delle politiche descritte nei considerando sottostanti dipende, in modo particolare, dall'interoperabilità.

(5)

Nel settore del mercato interno, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) obbliga gli Stati membri a offrire la possibilità ai prestatori di servizi di espletare per via elettronica e a livello transfrontaliero tutte le procedure e le formalità necessarie alla prestazione di servizi al di fuori del loro Stato membro di stabilimento.

(6)

Nel settore del diritto societario, la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) impone l'interoperabilità dei registri centrali, commerciali e delle imprese degli Stati membri mediante una piattaforma centrale. L'interconnessione dei registri delle imprese garantirà lo scambio transfrontaliero di informazioni tra registri e agevolerà l'accesso in tutta l'Unione ai dati sulle imprese da parte di imprese e cittadini, migliorando in tal modo la certezza del diritto nell'ambiente imprenditoriale nell'Unione.

(7)

Nel settore dell'ambiente, la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) impone l'adozione di disposizioni di esecuzione comuni che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità. In particolare, tale direttiva impone l'adattamento delle infrastrutture nazionali per garantire che i set di dati territoriali e i servizi a essi relativi siano interoperabili e accessibili a livello transfrontaliero nell'Unione.

(8)

Nel settore della giustizia e degli affari interni, l'aumento dell'interoperabilità tra le banche dati europee costituisce la base del sistema di informazione visti (7), del sistema d'informazione Schengen II (8), del sistema europeo di dattiloscopia (9) e del portale europeo della giustizia elettronica (10). Inoltre, il 24 settembre 2012 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui si sollecita l'introduzione dell'identificatore della legislazione europea e si mette in evidenza la necessità di soluzioni interoperabili per la ricerca e lo scambio delle informazioni di carattere giuridico pubblicate nelle gazzette ufficiali nazionali, attraverso l'uso di identificatori unici e metadati strutturati. Una collaborazione tra l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e il programma istituito dalla presente decisione potrebbe generare sinergie utili per il conseguimento dei rispettivi obiettivi.

(9)

L'interoperabilità nelle pubbliche amministrazioni locali, nazionali ed europee facilita il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29 marzo 2012 sulla relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione: eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione.

(10)

L'interoperabilità è stata un fattore chiave di successo per le dogane, la fiscalità e i dazi, grazie all'utilizzo di sistemi informatici transeuropei presenti in tutti gli Stati membri e in grado di supportare servizi alle imprese interoperabili finanziati dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013. Tali programmi sono attuati e gestiti dalla Commissione e dalle amministrazioni nazionali. Il patrimonio generato dai programmi Fiscalis 2013 e Dogana 2013 è disponibile per essere condiviso e riutilizzato in altri ambiti di intervento. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione sono stati invitati, nelle conclusioni del Consiglio del 26 maggio 2014 sulla riforma della governance dell'unione doganale dell'Unione, a elaborare una strategia di sistemi informatici oggetto di gestione ed esercizio comuni in tutti i settori connessi alle dogane.

(11)

Nel settore sanitario, la direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) prevede norme intese a facilitare l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità. In particolare, la direttiva ha istituito la rete della sanità elettronica per far fronte alla sfida dell'interoperabilità fra sistemi sanitari elettronici. Tale rete ha la facoltà di adottare orientamenti sulla serie minima di dati destinati allo scambio transfrontaliero in caso di prestazione di cure d'urgenza e non previste e sui servizi di prescrizione elettronica transfrontaliera.

(12)

Nel settore dei fondi europei, l'articolo 122 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) stabilisce che tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi debbano avvenire mediante sistemi di scambio elettronico dei dati. Tali sistemi devono agevolare l'interoperabilità con i quadri nazionali e dell'Unione e consentire ai beneficiari di presentare tutte le informazioni necessarie una sola volta.

(13)

Nell'ambito dell'informazione del settore pubblico, la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) sottolinea che gli enti pubblici dovrebbero, ove possibile e opportuno, mettere i loro documenti a disposizione, tramite formati aperti e leggibili meccanicamente, insieme ai rispettivi metadati, al miglior livello di precisione e di granularità, in un formato che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

(14)

Per quanto riguarda l'identificazione elettronica, il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) istituisce un quadro di interoperabilità ai fini dell'interoperabilità dei regimi nazionali di identificazione elettronica.

(15)

Nel settore della normazione delle TIC, il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) fa riferimento all'interoperabilità come a un risultato fondamentale della normazione.

(16)

Nel settore della ricerca e dell'innovazione, il regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), che istituisce Orizzonte 2020, asserisce chiaramente che le soluzioni interoperabili e le norme nel settore delle TIC sono fattori determinanti per la creazione di partenariati tra industrie a livello dell'Unione. La collaborazione intorno a piattaforme tecnologiche aperte e comuni, aventi effetti di ricaduta e di stimolo, consentirà a un ampio novero di parti interessate di beneficiare dei nuovi sviluppi e di creare ulteriori innovazioni.

(17)

Nel settore degli appalti pubblici, le direttive 2014/23/UE (17), 2014/24/UE (18), 2014/25/UE (19), e del Parlamento europeo e del Consiglio prescrivono agli Stati membri di ricorrere agli appalti elettronici. Esse stabiliscono che gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti TIC comunemente in uso. Inoltre, la direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20) stabilisce lo sviluppo di una norma europea per la fatturazione elettronica negli appalti pubblici volta a garantire l'interoperabilità tra i sistemi di fatturazione elettronica in tutta l'Unione.

(18)

È pertanto importante che la politica in materia di interoperabilità e i suoi possibili usi siano coordinati a livello di Unione in modo quanto più possibile efficace e rispondente alle esigenze dei consumatori finali. Per eliminare la frammentazione del panorama dell'interoperabilità nell'Unione, è opportuno promuovere una nozione comune di interoperabilità nell'Unione e un approccio globale alle soluzioni di interoperabilità.

(19)

L'interoperabilità è anche un elemento fondamentale del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), istituito dal regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), in materia di infrastrutture e servizi a banda larga. Il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni individua esplicitamente come una serie di priorità operative del Meccanismo per collegare l'Europa, siano l'interoperabilità, la connettività, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali, nonché il loro coordinamento a livello di Unione. Il regolamento (UE) n. 283/2014 prevede, in particolare, i cosiddetti «elementi», quali l'identificazione elettronica, l'emissione elettronica di documenti e la traduzione automatica, allo scopo di facilitare l'interoperabilità transfrontaliera.

(20)

A livello politico, il Consiglio ha ripetutamente richiesto anche una maggiore interoperabilità in Europa e la prosecuzione degli sforzi per modernizzare le pubbliche amministrazioni europee. Il 24 e il 25 ottobre 2013, il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui si sottolinea che la modernizzazione delle amministrazioni pubbliche dovrebbe proseguire tramite la tempestiva attuazione di servizi, quali pubblica amministrazione elettronica, sanità elettronica, fatturazione elettronica e appalti elettronici, che si basano sull'interoperabilità. L'impegno degli Stati membri è essenziale per garantire la rapida messa in atto di una società elettronica interoperabile nell'Unione e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni nel promuovere l'utilizzo delle procedure online. Inoltre, per dar vita a un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo, potrebbero essere necessari alcuni adeguamenti nelle pubbliche amministrazioni europee, con il sostegno degli Stati membri. Servizi pubblici online efficienti sono fondamentali per promuovere la fiducia delle imprese e dei cittadini nei servizi digitali.

(21)

Realizzare l'interoperabilità a livello di singolo settore comporta il rischio che gli Stati membri adottino soluzioni differenti o incompatibili e che emergano nuove barriere elettroniche tali da ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e le relative libertà di circolazione e da pregiudicare l'apertura e la competitività dei mercati, nonché l'erogazione di servizi di interesse generale a imprese e cittadini. Al fine di ridurre tale rischio, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero intensificare gli sforzi comuni per evitare la frammentazione del mercato. Essi dovrebbero garantire l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale nell'attuazione della legislazione, riducendo nel contempo gli oneri amministrativi e i costi e migliorando l'efficienza, e dovrebbero promuovere soluzioni concordate in materia di TIC, garantendo allo stesso tempo un'adeguata governance.

(22)

Nello sviluppare, perfezionare o mettere in opera le soluzioni comuni, tutte le iniziative dovrebbero, se del caso, basarsi sulla condivisione di esperienze e soluzioni, o accompagnarsi a esse, nonché sullo scambio e sulla promozione delle migliori prassi, dell'adattabilità e della neutralità tecnologica, applicando sempre i principi di sicurezza, riservatezza e protezione dei dati personali. In tale contesto, è opportuno promuovere il rispetto del QEI e di norme e specifiche aperte.

(23)

Diversi programmi consecutivi hanno cercato di garantire lo sviluppo e l'attuazione coerenti, a livello globale e settoriale, di strategie di interoperabilità, quadri giuridici, orientamenti, servizi e strumenti che rispondessero alle esigenze delle politiche a livello dell'Unione, ad esempio: i) il programma per lo scambio di dati tra amministrazioni (1999-2004) («programma IDA»), istituito dalle decisioni n. 1719/1999/CE (23) e n. 1720/1999/CE (24) del Parlamento europeo e del Consiglio, ii) il programma relativo all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (2005-2009) («programma IDABC»), istituito dalla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (25) e iii) il programma sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (2010-2015) («programma ISA»), istituito dalla decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26). Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita nel corso di tali programmi.

(24)

Le attività condotte nell'ambito dei programmi IDA, IDABC e ISA hanno contribuito notevolmente a garantire l'interoperabilità nello scambio elettronico di informazioni tra le pubbliche amministrazioni europee. Nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo, il Parlamento europeo ha riconosciuto il contributo e il ruolo globale del programma ISA nel definire, promuovere e sostenere l'attuazione di soluzioni e quadri di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, nel raggiungere sinergie, nel promuovere il riutilizzo delle soluzioni e nel tradurre le esigenze di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni in specifiche e norme per i servizi digitali.

(25)

La decisione n. 922/2009/CE cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2015. È pertanto necessario un nuovo programma dell'Unione sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA2») al fine di sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità per eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità ed evitare le barriere elettroniche nell'Unione; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

(26)

Accanto alle pubbliche amministrazioni europee, anche le imprese e i cittadini sono utenti finali delle soluzioni di interoperabilità, in quanto si avvalgono di servizi pubblici elettronici forniti dalle pubbliche amministrazioni. Il principio della centralità dell'utente si applica, in particolare, agli utenti finali delle soluzioni di interoperabilità. Nelle imprese dovrebbero rientrare, in particolare, le piccole e medie imprese (PMI) e le microimprese, considerato il prezioso contributo che queste apportano all'economia dell'Unione.

(27)

Le soluzioni e i quadri comuni introdotti o resi operativi nell'ambito del programma ISA2 dovrebbero, per quanto possibile, creare un panorama di interoperabilità che agevoli l'interazione fra pubbliche amministrazioni europee, imprese e cittadini e garantisca, agevoli e promuova l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale.

(28)

Dovrebbe essere possibile realizzare azioni nell'ambito del programma ISA2 utilizzando un metodo «iterativo».

(29)

Dato il crescente numero di servizi pubblici che diventano «digitali per definizione», è importante garantire la massima efficienza della spesa pubblica nelle soluzioni TIC. Per facilitare tale efficienza è opportuno che la fornitura di tali servizi venga programmata in anticipo condividendo e riutilizzando, nei limiti del possibile, le diverse soluzioni al fine di massimizzare il valore della spesa pubblica. Il programma ISA2 dovrebbe contribuire al conseguimento di tale obiettivo.

(30)

L'interoperabilità e, di conseguenza, le soluzioni introdotte e rese operative nell'ambito del programma ISA2 sono essenziali per sfruttare appieno le potenzialità dell'e-government e dell'e-democracy, permettendo la realizzazione di «sportelli unici» e la prestazione di servizi pubblici trasparenti da punto a punto con oneri amministrativi e costi minori.

(31)

Cittadini e imprese, in quanto utenti finali, dovrebbero inoltre poter beneficiare di servizi di sportello comuni, riutilizzabili e interoperabili grazie a una migliore integrazione dei processi e un migliore scambio di dati tra i servizi di gestione (back office) delle pubbliche amministrazioni europee.

(32)

L'Unione dovrebbe rispettare, nelle sue attività, il principio dell'uguaglianza. I cittadini europei dovrebbero beneficiare di uguale attenzione da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. L'Unione dovrebbe tenere conto delle esigenze connesse alla lotta contro l'esclusione sociale. A tale proposito è auspicabile integrare l'accessibilità per tutti nell'elaborazione delle strategie relative all'interoperabilità dei servizi pubblici in tutta l'Unione, prendendo in considerazione i cittadini più svantaggiati e le zone meno popolate al fine di combattere il divario digitale e l'esclusione, come richiesto dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 20 aprile 2012 sull'eGovernment come elemento trainante di un mercato unico digitale competitivo. L'erogazione di servizi pubblici elettronici da parte delle pubbliche amministrazioni europee richiede un approccio inclusivo (inclusione digitale) che preveda, ove necessario, la fornitura di assistenza tecnica e di formazioni nell'ottica di ridurre le disparità nell'uso delle soluzioni TIC e che includa una fornitura multicanale, ivi compreso il mantenimento delle modalità di accesso tradizionali, se del caso.

(33)

Le soluzioni di interoperabilità messe a punto nell'ambito del programma ISA2 dovrebbero essere elaborate nel rispetto del diritto degli utenti finali di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, di utilizzare e fornire applicazioni e servizi nonché di usare apparecchiature terminali di loro scelta, a prescindere dall'ubicazione dell'utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, origine o destinazione delle informazioni, dei contenuti, dell'applicazione o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet previsto dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (27).

(34)

Il programma ISA2 dovrebbe essere uno strumento di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee. La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee e l'incremento della loro interoperabilità rappresentano un importante contributo in vista del completamento del mercato unico digitale, nell'ottica di consentire ai cittadini di beneficiare appieno di servizi elettronici interoperabili, dall'e-government alla sanità elettronica, dando la priorità all'eliminazione di ostacoli quali i servizi elettronici non connessi. L'assenza di interoperabilità compromette spesso la prestazione di servizi digitali da punto a punto e lo sviluppo di sportelli unici per le imprese e i cittadini.

(35)

L'interoperabilità è direttamente connessa all'esistenza di specifiche e norme aperte e dipende dal loro utilizzo. Il programma ISA2 dovrebbe promuovere e, ove opportuno, sostenere la parziale o completa normazione delle attuali soluzioni di interoperabilità. Tale normazione dovrebbe essere conseguito in collaborazione con altre attività di normazione a livello di Unione, con gli organismi europei di normazione e con altri organismi internazionali di normazione.

(36)

Grazie all'interoperabilità, le pubbliche amministrazioni europee manterranno l'apertura e la flessibilità necessarie per evolvere e riuscire a integrare nuove sfide e nuovi ambiti. L'interoperabilità è un presupposto per evitare il lock-in tecnologico, consentire i progressi tecnici e promuovere l'innovazione. Attraverso l'elaborazione di soluzioni interoperabili e di quadri comuni, il programma ISA2 dovrebbe contribuire all'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni europee, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica, in modo da evitare il rischio di lock-in e consentire un rafforzamento della concorrenza e dell'innovazione, stimolando così la competitività globale dell'Unione.

(37)

La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee è una delle principali priorità per l'attuazione efficace della strategia Europa 2020 e del mercato unico digitale. In tale contesto, le analisi annuali della crescita pubblicate dalla Commissione nel 2011, nel 2012 e nel 2013 indicano che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto fondamentale per incentivare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita e l'occupazione. Tale aspetto trova un chiaro riscontro nelle raccomandazioni specifiche per paese, in cui viene richiesto di intraprendere azioni specifiche per riformare la pubblica amministrazione europea.

(38)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 comprende l'obiettivo tematico di «rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente». In questo contesto, è opportuno coordinare il programma ISA2 con altre iniziative che contribuiscono alla modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee, specialmente per quanto riguarda il lavoro sull'interoperabilità, e cercare sinergie con esse.

(39)

L'interoperabilità delle pubbliche amministrazioni europee riguarda tutti i livelli di amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. È quindi importante che sia garantita una partecipazione quanto più ampia possibile al programma ISA2 e che le soluzioni tengano conto delle rispettive esigenze, nonché di quelle di imprese e cittadini, ove opportuno.

(40)

Le amministrazioni nazionali, regionali e locali possono essere sostenute nei loro sforzi mediante strumenti specifici previsti dai fondi strutturali e di investimento europei, in particolare la parte relativa allo sviluppo di capacità istituzionale, incluse se del caso attività di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni europee. Una stretta cooperazione nell'ambito del programma ISA2 dovrebbe ottimizzare i vantaggi attesi da tali strumenti garantendo che i progetti finanziati siano in linea con i quadri e le specifiche di interoperabilità a livello di Unione, come il QEI.

(41)

La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma ISA2, che costituisce l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del punto 17) dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio (28), sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio durante la procedura annuale di bilancio.

(42)

È opportuno prendere in considerazione la possibilità di utilizzare i fondi di preadesione per facilitare la partecipazione dei paesi candidati al programma ISA2 e l'adozione e la successiva attuazione in tali paesi delle soluzioni fornite da detto programma.

(43)

Il programma ISA2 dovrebbe contribuire all'attuazione di eventuali iniziative di proseguimento nel contesto di Europa 2020 e dell'Agenda digitale. Al fine di evitare la duplicazione degli sforzi, esso dovrebbe tener conto di altri programmi e iniziative dell'Unione nel campo delle soluzioni, dei servizi e delle infrastrutture TIC, in particolare il Meccanismo per collegare l'Europa, Orizzonte 2020 e il piano d'azione europeo per l'eGovernment 2011-2015 istituito dalla comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2010. La Commissione dovrebbe coordinare tali azioni nell'ambito dell'attuazione del programma ISA2 e della pianificazione di iniziative future che possano incidere sull'interoperabilità. Ai fini della razionalizzazione, la programmazione delle riunioni del comitato ISA2 dovrebbe, per quanto possibile, tenere conto del calendario delle riunioni relative ad altre iniziative e programmi pertinenti dell'Unione.

(44)

I principi e le disposizioni stabiliti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda la tutela delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (29), la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), dovrebbero applicarsi a tutte le soluzioni messe in opera nel quadro del programma ISA2 che comportano il trattamento di dati personali. Di conseguenza, tali soluzioni dovrebbero prevedere l'attuazione delle opportune misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati stabiliti dal diritto dell'Unione. In particolare, per principio, i dati personali dovrebbero essere trattati solo se sono adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali sono raccolti. Nell'elaborazione e nell'introduzione di soluzioni di interoperabilità è opportuno prestare debita attenzione al loro impatto sulla protezione dei dati personali.

(45)

In sede di valutazione del programma ISA2, la Commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione se le soluzioni create e attuate abbiano un impatto positivo o negativo sulla modernizzazione del settore pubblico e sull'agevolazione delle esigenze di imprese e cittadini, ad esempio riducendo gli oneri e i costi amministrativi e potenziando l'interconnessione generale tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

(46)

L'appalto di servizi esterni ai fini del programma ISA2, ove richiesto, è soggetto al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) e alle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE.

(47)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di un programma di lavoro continuativo. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(48)

Ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi al programma di lavoro continuativo («a staffetta») messo a punto, imperativi motivi di urgenza, come un rischio di interruzione dell'erogazione dei servizi, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

(49)

Gli obiettivi della presente decisione sono sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità; agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra; individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione; e facilitare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee. Poiché tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dal momento che la funzione di coordinamento a livello di Unione sarebbe ardua e costosa da realizzare a livello dei singoli Stati membri, se questi dovessero provvedere a tale funzione singolarmente, e possono dunque, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1.   La presente decisione istituisce, per il periodo 2016-2020, un programma riguardante le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini («programma ISA2»).

Il programma ISA2 si prefigge i seguenti obiettivi:

a)

sviluppare, mantenere e promuovere un approccio globale all'interoperabilità a livello di Unione al fine di eliminare la frammentazione all'interno del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;

b)

agevolare l'efficace ed efficiente interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra, nonché contribuire allo sviluppo di un'amministrazione elettronica più efficace, semplificata e di facile utilizzo a livello nazionale, regionale e locale della pubblica amministrazione;

c)

individuare, creare e gestire soluzioni di interoperabilità che contribuiscano all'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione;

d)

agevolare il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

Il programma ISA2 tiene conto degli aspetti sociali, economici e di altro tipo dell'interoperabilità, come pure della situazione specifica delle PMI e delle microimprese, al fine di migliorare l'interazione tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste, da una parte, e imprese e cittadini, dall'altra.

2.   Il programma ISA2 assicura una nozione comune di interoperabilità attraverso il QEI e la sua applicazione presso le amministrazioni degli Stati membri. La Commissione, attraverso il programma ISA2, controlla l'attuazione del QEI.

3.   Il programma ISA2 fa seguito alle attività del programma ISA e le rafforza, promuove ed espande.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, si intende per:

1)

«interoperabilità», la capacità di organizzazioni diverse ed eterogenee di interagire in vista di obiettivi comuni concordati e reciprocamente vantaggiosi, ricorrendo alla condivisione di conoscenze e informazioni tra le organizzazioni, attraverso i processi operativi supportati, per mezzo dello scambio di dati fra i rispettivi sistemi TIC;

2)

«quadro di interoperabilità», un approccio concordato all'interoperabilità per le organizzazioni che desiderano lavorare di concerto per l'erogazione comune di servizi pubblici che, all'interno del proprio ambito di applicazione, individua un insieme di elementi comuni specifici quali lessico, concetti, principi, politiche, orientamenti, raccomandazioni, norme, specifiche e prassi;

3)

«quadri comuni», architetture di riferimento, specifiche, concetti, principi, politiche, raccomandazioni, norme, metodologie, orientamenti e risorse semantiche comuni, nonché documenti e approcci analoghi, presi singolarmente o congiuntamente;

4)

«servizi comuni», la capacità organizzativa e tecnica di fornire un risultato unico alle pubbliche amministrazioni europee, come sistemi operativi, applicazioni e infrastrutture digitali di natura generica che soddisfino esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche, insieme alla relativa governance operativa di supporto;

5)

«strumenti generici», sistemi, piattaforme di riferimento, piattaforme di collaborazione condivise e componenti generici che soddisfano esigenze comuni degli utenti nell'ambito di diverse aree d'intervento o aree geografiche;

6)

«soluzioni di interoperabilità», servizi comuni e strumenti generici che agevolano la cooperazione fra organizzazioni diverse ed eterogenee, finanziate in maniera autonoma e sviluppate nell'ambito del programma ISA2 o sviluppate in cooperazione con altre iniziative dell'Unione, sulla base di precise esigenze delle pubbliche amministrazioni europee;

7)

«azioni», progetti, soluzioni già in fase operativa e misure di accompagnamento;

8)

«progetto», una serie limitata nel tempo di compiti ben definiti che rispondono a precise esigenze degli utenti mediante un approccio graduale;

9)

«azioni sospese», le azioni del programma ISA2 il cui finanziamento è sospeso per un certo periodo di tempo, ma il cui obiettivo è ancora valido, che restano soggette al monitoraggio e alla valutazione del programma ISA2;

10)

«misure di accompagnamento»:

a)

misure strategiche;

b)

misure di informazione, misure di comunicazione dei vantaggi del programma ISA2 e misure di sensibilizzazione rivolte alle pubbliche amministrazioni europee e, ove opportuno, alle imprese e ai cittadini;

c)

misure di sostegno alla gestione del programma ISA2;

d)

misure riguardanti la condivisione di esperienze e lo scambio e la promozione di migliori pratiche;

e)

misure volte a promuovere il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità esistenti;

f)

misure intese a creare uno spirito di gruppo e a rafforzare la capacità; e

g)

misure volte a creare sinergie con le iniziative relative all'interoperabilità in altri ambiti di intervento dell'Unione;

11)

«strumenti di sostegno per le pubbliche amministrazioni», strumenti, quadri, orientamenti e specifiche di interoperabilità che sostengono le pubbliche amministrazioni europee nella progettazione, attuazione e gestione delle soluzioni di interoperabilità;

12)

«pubbliche amministrazioni europee», le pubbliche amministrazioni a livello di Unione, nazionale, regionale e locale;

13)

«utenti finali», le pubbliche amministrazioni europee, le imprese, incluse le PMI e le microimprese, e i cittadini;

14)

«fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità», le soluzioni di interoperabilità necessarie per consentire l'efficace ed efficiente prestazione di servizi pubblici tra le amministrazioni;

15)

«architettura di riferimento dell'interoperabilità europea» o «EIRA», una struttura generica, comprendente una serie di principi e orientamenti che si applicano all'attuazione di soluzioni di interoperabilità nell'Unione;

16)

«cartografia dell'interoperabilità europea» o «EIC», un repertorio di soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee fornite dalle istituzioni dell'Unione e dagli Stati membri, presentate in un formato comune e conformi a specifici criteri di riutilizzabilità e interoperabilità rappresentabili nell'EIRA.

Articolo 3

Attività

Il programma ISA2 sostiene e promuove:

a)

la valutazione, il perfezionamento, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali esistenti e di quadri comuni;

b)

lo sviluppo, l'elaborazione, la messa a punto, il funzionamento e il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità transfrontaliere o intersettoriali nuove e di quadri comuni;

c)

la valutazione delle implicazioni in termini di TIC della legislazione dell'Unione proposta o adottata;

d)

l'identificazione delle lacune normative a livello dell'Unione e nazionale che ostacolano l'interoperabilità transfrontaliera o intersettoriale tra le pubbliche amministrazioni europee;

e)

lo sviluppo di meccanismi di misurazione e quantificazione dei vantaggi offerti dalle soluzioni di interoperabilità, incluse metodologie che consentano di valutare i risparmi;

f)

la mappatura e l'analisi dell'intero panorama dell'interoperabilità nell'Unione attraverso l'istituzione, la gestione e il miglioramento dell'EIRA e dell'EIC quali strumenti per facilitare il riutilizzo di soluzioni di interoperabilità esistenti e identificare i settori in cui tali soluzioni sono ancora assenti;

g)

la gestione, l'aggiornamento, la promozione e il monitoraggio dell'attuazione della SEI, del QEI e dell'EIRA;

h)

la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni e specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;

i)

la gestione e la divulgazione di una piattaforma che consenta l'accesso alle migliori pratiche e la collaborazione in riferimento alle stesse e che contribuisca alla sensibilizzazione e alla diffusione delle soluzioni disponibili, inclusi i quadri di sicurezza, e aiuti a evitare la duplicazione degli sforzi, incoraggiando il riutilizzo delle soluzioni e delle norme;

j)

la messa a punto di nuovi servizi e strumenti di interoperabilità e la manutenzione e gestione di quelli esistenti in via provvisoria;

k)

l'individuazione e la promozione di migliori prassi per elaborare orientamenti volti a coordinare le iniziative di interoperabilità nonché a incoraggiare e sostenere le comunità che lavorano sulle questioni pertinenti al settore dell'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale tra utenti finali.

Entro l'8 settembre 2016, la Commissione elabora una strategia di comunicazione volta a rafforzare l'informazione e a condurre un'opera di sensibilizzazione in merito al programma ISA2 e ai suoi vantaggi, destinata in particolare alle imprese, incluse le PMI e ai cittadini e basata sull'utilizzo di strumenti di semplice comprensione sul sito web del programma ISA2.

Articolo 4

Principi generali

Le azioni avviate o proseguite nell'ambito del programma ISA2 sono:

a)

basate sull'utilità e dettate da precise esigenze e dagli obiettivi del programma;

b)

conformi ai seguenti principi:

sussidiarietà e proporzionalità,

centralità dell'utente,

inclusione e accessibilità,

erogazione di servizi pubblici in modo da evitare il divario digitale,

sicurezza, rispetto della riservatezza e protezione dei dati,

multilinguismo,

semplificazione e modernizzazione amministrativa,

trasparenza,

conservazione delle informazioni,

apertura,

riutilizzabilità e prevenzione delle duplicazioni,

neutralità tecnologica, soluzioni per quanto possibile valide anche per il futuro e adattabilità,

efficacia ed efficienza;

c)

flessibili, estendibili e applicabili ad altri settori di attività o ambiti d'intervento; e

d)

sostenibili in termini finanziari, organizzativi e tecnici.

Articolo 5

Azioni

1.   In cooperazione con gli Stati membri e conformemente all'articolo 8, la Commissione attua le azioni specificate nel programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9.

2.   Le azioni sotto forma di progetti consistono, ove opportuno, nelle seguenti fasi:

avviamento,

pianificazione,

secuzione,

chiusura e valutazione finale,

monitoraggio e controllo.

Le fasi dei progetti specifici sono definite e specificate allorché l'azione viene inclusa nel programma di lavoro continuativo. La Commissione monitora l'evoluzione dei progetti.

3.   L'attuazione del programma ISA2 è sostenuta da misure di accompagnamento.

Articolo 6

Criteri di ammissibilità

Tutte le azioni da finanziare a titolo del programma ISA2 devono essere conformi a tutti i seguenti criteri di ammissibilità:

a)

l'obiettivo del programma ISA2 di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

b)

una o più attività del programma ISA2 di cui all'articolo 3;

c)

i principi generali del programma ISA2 di cui all'articolo 4;

d)

le condizioni di finanziamento di cui all'articolo 11.

Articolo 7

Definizione delle priorità

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, tutte le azioni che soddisfano i criteri di ammissibilità sono classificate in ordine di priorità in base ai seguenti criteri:

a)

il contributo dell'azione all'interoperabilità, misurato in base all'importanza e alla necessità dell'azione ai fini del completamento del panorama dell'interoperabilità nell'Unione;

b)

la portata dell'azione, misurata in base al suo impatto orizzontale, una volta ultimata, in tutti i settori interessati;

c)

la portata geografica dell'azione, misurata in base al numero di Stati membri e pubbliche amministrazioni europee coinvolte;

d)

l'urgenza dell'azione, misurata in base al suo elevato impatto potenziale, tenendo conto della mancanza di altre fonti di finanziamento;

e)

la riutilizzabilità dell'azione, misurata in base alla misura in cui è possibile riutilizzarne i risultati;

f)

il riutilizzo, compiuto dall'azione, di quadri comuni ed elementi di soluzioni di interoperabilità esistenti;

g)

la correlazione dell'azione con altre iniziative dell'Unione, misurata in base alla collaborazione e al livello di contributo che l'azione apporta a tali iniziative, quali il mercato unico digitale.

2.   I criteri per assegnare priorità di cui al paragrafo 1 hanno uguale valore. Le azioni ammissibili che rispettano un maggior numero di criteri rispetto ad altre azioni ammissibili ottengono una priorità più elevata ai fini dell'inclusione nel programma di lavoro continuativo.

Articolo 8

Norme di attuazione

1.   Nell'attuazione del programma ISA2 sono tenuti in debita considerazione la SEI e il QEI.

2.   Al fine di garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione nazionali e dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità sono specificate facendo riferimento a norme europee esistenti e nuove o a specifiche aperte o accessibili al pubblico per lo scambio di informazioni e l'integrazione dei servizi.

3.   L'introduzione o il perfezionamento delle soluzioni di interoperabilità si basa, ove opportuno, sullo scambio di opinioni, sulla condivisione delle esperienze, nonché sullo scambio e la promozione delle migliori pratiche, o si accompagna ad essi. A tal fine, la Commissione riunisce le parti interessate e organizza conferenze, seminari e altri incontri sulle questioni oggetto del programma ISA2.

4.   Nell'attuazione di soluzioni di interoperabilità nel quadro del programma ISA2 si tiene nella debita considerazione, ove opportuno, l'EIRA.

5.   Le soluzioni di interoperabilità e gli aggiornamenti delle stesse sono inclusi nell'EIC, ove opportuno, e resi disponibili per il riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni europee.

6.   La Commissione incoraggia e consente agli Stati membri di unirsi a un'azione o a un progetto in qualsiasi momento.

7.   Per evitare duplicazioni, le soluzioni di interoperabilità finanziate a titolo del programma ISA2 fanno riferimento, ove opportuno, ai risultati ottenuti da iniziative pertinenti dell'Unione o degli Stati membri e riutilizzano soluzioni di interoperabilità esistenti.

8.   Per massimizzare le sinergie e garantire complementarità e sforzi congiunti, le azioni sono coordinate, ove opportuno, con altre iniziative unionali pertinenti.

9.   Le soluzioni di interoperabilità introdotte o perfezionate nel quadro del programma ISA2 si basano sulla condivisione delle esperienze nonché sullo scambio e la promozione delle migliori prassi. Il programma ISA2 promuove attività volte alla costruzione di comunità intorno a quadri e soluzioni di interesse comune, con la partecipazione delle parti interessate, tra cui organizzazioni senza scopo di lucro e università.

Articolo 9

Programma di lavoro continuativo

1.   Entro l'8 giugno 2016, ai fini dell'attuazione delle azioni, la Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un programma di lavoro continuativo per l'intero periodo di applicazione della presente decisione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2. La Commissione adotta atti di esecuzione a modifica del programma di lavoro continuativo almeno una volta all'anno.

Il programma di lavoro continuativo individua, classifica in base all'ordine di priorità, documenta, seleziona, progetta, attua, gestisce e valuta le azioni, ne promuove i risultati e, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 5, ne sospende o blocca il finanziamento.

2.   L'inclusione di azioni nel programma di lavoro continuativo è subordinata al rispetto, da parte delle stesse, degli articoli 6 e 7.

3.   Un progetto avviato e sviluppato nell'ambito del programma ISA o di un'altra iniziativa dell'Unione può essere incluso nel programma di lavoro continuativo in qualsiasi fase.

Articolo 10

Disposizioni di bilancio

1.   I fondi sono erogati ogni volta che un progetto o una soluzione in fase operativa sono inclusi nel programma di lavoro continuativo o dopo il completamento di una fase del progetto, secondo quanto definito nel programma di lavoro continuativo e in eventuali modifiche dello stesso.

2.   Le modifiche del programma di lavoro continuativo che implichino stanziamenti di bilancio superiori a 400 000 EUR per azione sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3.   Le azioni condotte nell'ambito del programma ISA2 possono richiedere l'appalto di servizi esterni, che è soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti definite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 11

Finanziamento delle azioni

1.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione e il perfezionamento di quadri comuni e strumenti generici. L'utilizzo di tali quadri e strumenti è finanziato dalle pubbliche amministrazioni europee.

2.   Il programma ISA2 finanzia lo sviluppo, l'istituzione, la messa a punto e il perfezionamento dei servizi comuni. Il programma ISA2 può inoltre finanziare il funzionamento centralizzato di detti servizi a livello dell'Unione, a condizione che tale tipo di funzionamento sia debitamente motivato nel programma di lavoro continuativo e serva gli interessi dell'Unione. In tutti gli altri casi l'utilizzo di tali servizi è finanziato con altri mezzi.

3.   Le soluzioni di interoperabilità che sono assunte dal programma ISA2 allo scopo di metterle a punto o di mantenerle in via provvisoria sono finanziate dal programma ISA2 fino al momento in cui vengono riprese da altri programmi o iniziative.

4.   Le misure di accompagnamento sono finanziate dal programma ISA2.

5.   Il finanziamento di un'azione può essere sospeso o bloccato sulla base dei risultati del monitoraggio e del controllo a norma dell'articolo 5 e sulla base di una valutazione della capacità dell'azione di continuare a soddisfare le esigenze emerse e l'efficacia ed efficienza dell'azione.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (il comitato ISA2). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a sei mesi.

Articolo 13

Controllo e valutazione

1.   La Commissione controlla costantemente l'attuazione e l'impatto del programma ISA2, ai fini di valutare se le sue azioni continuino a soddisfare le esigenze emerse. La Commissione esplora inoltre la possibilità di sinergie con programmi dell'Unione complementari.

2.   La Commissione riferisce annualmente al comitato ISA2, alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni sull'attuazione e sui risultati del programma ISA2.

La Commissione controlla regolarmente l'attuazione e il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, nell'ambito del programma di lavoro continuativo istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 1.

3.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del programma ISA2 entro il 30 settembre 2019 e a una valutazione finale entro il 31 dicembre 2021 e comunica i risultati di tali valutazioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro le stesse date. In tale contesto, la commissione competente o le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a presentare i risultati della valutazione e a rispondere alle domande formulate dai loro membri.

4.   Le valutazioni di cui al paragrafo 3 esaminano, tra l'altro, la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, l'utilità, compresa, se del caso, la soddisfazione dei cittadini e delle imprese, nonché la sostenibilità e la coerenza delle azioni del programma ISA2. La valutazione finale esamina, inoltre, in che misura il programma ISA2 abbia realizzato il suo obiettivo, ad esempio il riutilizzo delle soluzioni di interoperabilità in tutta l'Unione, prestando particolare attenzione alle esigenze espresse dalle pubbliche amministrazioni europee.

5.   Le valutazioni hanno ad oggetto le prestazioni del programma ISA2 rispetto al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'osservanza dei principi di cui all'articolo 4, lettera b). Il conseguimento degli obiettivi è misurato in particolare in base al numero di fattori chiave per la realizzazione dell'interoperabilità e di strumenti di sostegno forniti alle pubbliche amministrazioni europee e da queste utilizzati. Gli indicatori per misurare i risultati e l'impatto del programma ISA2 sono definiti nel programma di lavoro continuativo.

6.   Le valutazioni prendono in esame i benefici apportati dalle azioni all'Unione per il progresso delle politiche comuni, indicano le potenziali sovrapposizioni, esaminano la coerenza con i settori in cui sono possibili miglioramenti e verificano le sinergie con altre iniziative dell'Unione, in particolare con il Meccanismo per collegare l'Europa.

Le valutazioni hanno per oggetto la pertinenza delle azioni del programma ISA2 per le autorità locali e regionali al fine di migliorare l'interoperabilità nella pubblica amministrazione e l'efficacia dell'erogazione dei servizi pubblici.

7.   Le valutazioni contengono, ove opportuno, informazioni in merito a:

a)

i vantaggi quantificabili e qualificabili che le soluzioni di interoperabilità offrono correlando le TIC alle esigenze degli utenti finali;

b)

l'impatto quantificabile e qualificabile delle soluzioni interoperabili basate sulle TIC.

8.   Le azioni completate o sospese restano soggette alla valutazione complessiva del programma. Esse sono controllate in relazione alla posizione che occupano nel panorama europeo dell'interoperabilità e sono valutate in termini di adozione da parte degli utenti, di utilizzo e di riutilizzabilità.

Articolo 14

Cooperazione internazionale

1.   Il programma ISA2 è aperto alla partecipazione di altri paesi dello Spazio economico europeo e dei paesi candidati, nell'ambito dei rispettivi accordi con l'Unione.

2.   Sono incoraggiate la cooperazione con altri paesi terzi e con organizzazioni o organismi internazionali, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, e la cooperazione con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e della regione del Mar Nero. I relativi costi non sono coperti dal programma ISA2.

3.   Ove opportuno, il programma ISA2 promuove il riutilizzo delle sue soluzioni da parte di paesi terzi.

Articolo 15

Iniziative esterne all'Unione

Fatte salve le altre politiche dell'Unione, le soluzioni di interoperabilità introdotte o messe in opera nell'ambito del programma ISA2 possono essere utilizzate nell'ambito di iniziative esterne all'Unione, a fini non commerciali, purché non vi siano costi supplementari a carico del bilancio generale dell'Unione e non venga compromesso l'obiettivo principale, a livello dell'Unione, della soluzione interoperabile.

Articolo 16

Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali mediante soluzioni rese operative nell'ambito del programma ISA2 rispetta i principi e le disposizioni di cui alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 17

Disposizioni finanziarie

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ISA2 per il periodo della sua applicazione è pari a 130 928 000 EUR.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   La dotazione finanziaria per il programma ISA2 può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di verifica, di revisione contabile e di valutazione che sono periodicamente richieste per la gestione del programma e il conseguimento dei relativi obiettivi.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Fatto salvo il secondo comma del presente articolo, l'articolo 13 si applica dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2021.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  GU C 12 del 15.1.2015, pag. 99.

(2)  GU C 140 del 28.4.2015, pag. 47.

(3)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 novembre 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 novembre 2015.

(4)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(5)  Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

(6)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(8)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

(9)  Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1).

(10)  https://e-justice.europa.eu

(11)  Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

(12)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(13)  Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(15)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

(16)  Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

(17)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(18)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(19)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(20)  Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

(22)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(23)  Decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1).

(24)  Decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9).

(25)  Decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) (GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62).

(26)  Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

(27)  Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(28)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(29)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

(30)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(31)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(32)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(33)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).