1.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/1 |
DECISIONE (UE) 2015/2191 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»). |
(2) |
L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014. |
(3) |
Il 10 luglio 2015 l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo (2) dell'accordo di partenariato («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania. |
(4) |
Al fine di garantire la ripresa più rapida possibile delle attività di pesca delle navi dell'Unione conformemente al suo articolo 14, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma. |
(5) |
È opportuno firmare il protocollo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni, con riserva della conclusione di detto protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, conformemente al suo articolo 14, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
P. GRAMEGNA
(1) Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).
(2) Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo de quattro anni (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).