27.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 312/19


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2015/2187 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2015

recante modifica della decisione 2005/816/CE, Euratom che autorizza la Repubblica di Estonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2015) 8172]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo per le risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 382 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) l'Estonia può continuare a esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, i trasporti internazionali di persone di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva stessa fintantoché la stessa esenzione è applicata in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 30 aprile 2004; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2)

La decisione 2005/816/CE, Euratom della Commissione (3) autorizza l'Estonia a utilizzare valutazioni approssimative per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE.

(3)

Nella sua risposta del 23 aprile 2015 alla lettera della Commissione del 14 febbraio 2014 riguardante la semplificazione delle ispezioni sulle risorse proprie provenienti dall'IVA (4), l'Estonia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE per gli esercizi dal 2015 al 2020. L'Estonia ha dimostrato che la percentuale storica è rimasta stabile nel tempo. È quindi opportuno autorizzare l'Estonia a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa conformemente alla lettera inviata dalla Commissione.

(4)

Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

(5)

Occorre quindi modificare di conseguenza la decisione 2005/816/CE, Euratom,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2005/816/CE, Euratom è inserito il seguente articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

In deroga all'articolo 1 della presente decisione, per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, la Repubblica di Estonia è autorizzata ad utilizzare lo 0,23 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10) (trasporto di persone), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (5).

Articolo 2

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015

Per la Commissione

Kristalina GEORGIEVA

Vicepresidente


(1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

(2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

(3)  Decisione 2005/816/CE, Euratom della Commissione, del 21 novembre 2005, che autorizza la Repubblica di Estonia ad utilizzare talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 37).

(4)  Ares(2015)370581.