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14.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 298/42 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2042 DELLA COMMISSIONE
del 13 novembre 2015
che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo della Svizzera in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo. |
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(2) |
Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale del quadro giuridico e di vigilanza applicabile dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione. |
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(3) |
Il 1o settembre 2013 la Commissione ha ricevuto il parere tecnico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali autorizzate in Svizzera. Il parere tecnico conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili a livello giurisdizionale assicurano che le controparti centrali autorizzate in Svizzera soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(4) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. |
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(5) |
In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(6) |
I requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera per le controparti centrali ivi autorizzate sono stabiliti nell'ordinanza sulla Banca nazionale del 18 marzo 2004 («ordinanza sulla Banca nazionale»), con i regolamenti adottati ai suoi sensi dalla Banca nazionale svizzera (BNS), e nella legge federale sulle banche e le casse di risparmio («legge sulle banche»), con le ordinanze e circolari emanate ai suoi sensi dall'Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). L'ordinanza sulla Banca nazionale è stata riveduta di recente per dare attuazione ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari (Principles for Financial Market Infrastructures — PFMI) emanati dal CPSS-IOSCO e per garantire l'equivalenza col regolamento (UE) n. 648/2012. Il quadro normativo riveduto presenta una serie di differenze tra i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili, a livello giurisdizionale, alle controparti centrali in Svizzera e i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. La BNS ha tuttavia pubblicato un rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, nel quale espone un orientamento interpretativo spiegando, in particolare, che l'ordinanza riveduta dà attuazione ai PFMI e va interpretata tenuto conto di tali Principi e dei titoli IV e V del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(7) |
La controparte centrale autorizzata in Svizzera è inoltre tenuta a adottare uno statuto, un regolamento organizzativo, un disciplinamento delle competenze e determinate politiche organizzative (i «regolamenti e politiche di organizzazione») che devono prescrivere nei particolari il modo in cui, come illustrato nel rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, rispetterà dette norme in conformità ai PFMI e al regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(8) |
BNS e FINMA esercitano entrambe funzioni di regolamentazione e di vigilanza sulle controparti centrali e collaborano a tal fine. La FINMA autorizza le controparti centrali stabilite in Svizzera a operare come banche. La FINMA può sia esentare le controparti centrali dal rispetto di talune disposizioni della legge sulle banche sia adattare le disposizioni di tale legge in considerazione delle attività di compensazione e del profilo di rischio delle controparti centrali. Le circolari della FINMA regolano aspetti quali la solvibilità, la governance, la gestione del rischio, gli audit e la comunicazione d'informazioni. |
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(9) |
Pertanto, i requisiti giuridicamente vincolanti della Svizzera presentano una struttura a due livelli. I principi fondamentali validi per le controparti centrali («norme primarie»), stabiliti dalla legge sulle banche e dall'ordinanza sulla banca nazionale, con i regolamenti, ordinanze e circolari che ne discendono, fissano le norme di alto livello che le controparti centrali devono rispettare per ottenere l'autorizzazione alla prestazione dei servizi di compensazione in Svizzera. Queste norme primarie costituiscono il primo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Per dimostrare la conformità alle norme primarie, le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono sottoporre i regolamenti e politiche di organizzazione all'approvazione della FINMA. Questi regolamenti e politiche di organizzazione costituiscono il secondo livello dei requisiti giuridicamente vincolanti in Svizzera. Una volta approvati dalla FINMA, essi diventano giuridicamente vincolanti per le controparti centrali ed entrano pertanto a far parte integrante delle disposizioni legislative e di vigilanza che le controparti centrali autorizzate in Svizzera devono rispettare. In caso di inosservanza delle norme primarie o dei regolamenti e politiche di organizzazione, la FINMA ha il potere di adottare provvedimenti amministrativi nei confronti della controparte centrale, compreso il ritiro dell'autorizzazione bancaria. |
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(10) |
Le norme primarie applicabili alle controparti centrali, integrate dai regolamenti e politiche di organizzazione, assicurano risultati sostanziali equivalenti agli effetti delle norme del titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. In particolare, i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili alle controparti centrali attualmente autorizzate in Svizzera per quanto riguarda il numero di default da coprire con le risorse finanziarie complessive, il rischio di liquidità, la continuità operativa, i requisiti in materia di garanzie reali, la politica degli investimenti, il rischio di regolamento, la segregazione e la portabilità, il calcolo dei margini iniziali, la governance, compresi i requisiti organizzativi, i requisiti relativi all'alta dirigenza, il comitato dei rischi, la conservazione dei dati, le partecipazioni qualificate, le informazioni trasmesse all'autorità competente, i conflitti di interesse, l'esternalizzazione e la condotta negli affari consentono risultati sostanziali equivalenti a quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012 e pertanto dovrebbero essere considerati equivalenti. |
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(11) |
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera assicurano che le controparti centrali ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012. |
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(12) |
In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme. |
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(13) |
Le controparti centrali autorizzate in Svizzera sono soggette alla vigilanza su base continuativa della FINMA e al controllo su base continuativa della BNS, mediante i quali è monitorato costantemente il rispetto delle condizioni cui è subordinata l'autorizzazione e il soddisfacimento degli altri requisiti normativi applicabili. Le controparti centrali autorizzate in Svizzera sono sottoposte a audit annuali, nel cui ambito devono fornire alla società di audit tutte le informazioni richieste ai fini della verifica. Se rileva una violazione delle disposizioni di vigilanza o altra irregolarità, la società di audit concede alla controparte centrale un periodo di tempo per ripristinare una situazione conforme e informa la FINMA qualora ciò non avvenga. Se la violazione o altra irregolarità è grave, la società di audit informa la FINMA direttamente. Sia le controparti centrali sia le società di audit devono inoltre comunicare alla FINMA tutte le informazioni che le sono necessarie per assolvere i suoi compiti e devono segnalarle immediatamente qualsiasi incidente rilevante ai fini della vigilanza. La FINMA effettua altresì sopralluoghi mirati, esamina le relazioni periodiche e si riunisce periodicamente con la direzione e con il personale delle controparti centrali. |
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(14) |
Se constata una violazione delle disposizioni legislative e di vigilanza, la FINMA può adottare provvedimenti specifici, in particolare vietando a una persona l'esercizio di un'attività dirigente o confiscando gli utili realizzati grazie alla violazione. La FINMA può altresì nominare un incaricato dell'inchiesta che indaghi sulle circostanze specifiche della violazione delle disposizioni legislative e di vigilanza o che attui i provvedimenti di vigilanza da essa ordinati. La controparte centrale sottoposta ad indagine deve dare all'incaricato dell'inchiesta accesso ai suoi locali e fornirgli tutte le informazioni e la documentazione che egli richiede ai fini dell'indagine. La FINMA può infine ritirare l'autorizzazione bancaria alla controparte centrale che non rispetta più le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili, oppure cancellarne la registrazione, e può emanare direttive rivolte agli organi di amministrazione della controparte centrale. |
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(15) |
La BNS esercita la vigilanza sulle controparti centrali in collaborazione con la FINMA. Spetta in particolare alla BNS valutare la conformità delle controparti centrali alle esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale. Le controparti centrali sono tenute a comunicare alla BNS le informazioni necessarie per la valutazione della conformità a tali esigenze minime e a prestarsi a ispezioni in loco. Devono in particolare trasmettere alla BNS rapporti periodici e relazioni ad hoc e informarla in anticipo di determinate questioni o modifiche. La BNS può inoltre comminare sanzioni, pecuniarie o di altro tipo, qualora non le siano fornite le informazioni o le prove richieste oppure qualora queste non rispettino i requisiti formali o ancora siano incomplete o inesatte. Per la valutazione la BNS si fonda su una varietà d'informazioni, fra cui autovalutazione e documentazione interna della controparte centrale, rapporti di audit, relazioni periodiche e riunioni con la direzione e con il personale della controparte centrale. La BNS rivolge raccomandazioni alla controparte centrale che non soddisfa le esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale. Se la controparte centrale non si conforma alle raccomandazioni, la BNS emana un'ordinanza nei suoi confronti; se la controparte centrale non adempie all'ordinanza, la BNS può informare della situazione la FINMA, la quale può adottare nei confronti della controparte centrale ulteriori provvedimenti di vigilanza e di applicazione del diritto. |
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(16) |
La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza su di esse e misure effettive miranti a far rispettare le norme. |
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(17) |
In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»). |
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(18) |
Le controparti centrali dei paesi terzi possono richiedere alla FINMA il riconoscimento che permette loro di prestare servizi in Svizzera. Per essere riconosciuta in Svizzera la controparte centrale dev'essere di un paese terzo in cui vige un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi. La BNS può altresì classificare la controparte centrale di un paese terzo tra gli enti di rilevanza sistemica per la stabilità dei mercati finanziari svizzeri e può esentarla dal rispetto delle esigenze minime prescritte dall'ordinanza sulla Banca nazionale, a condizione che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia considerato equivalente e che siano stati conclusi con le autorità competenti di quel paese accordi di cooperazione in materia di vigilanza sulle controparti centrali. Le controparti centrali riconosciute devono inoltre riferire alla FINMA informandola su questioni specifiche. Gli obblighi di segnalazione e d'informazione cui le controparti centrali riconosciute sono tenute nei confronti della FINMA lasciano tuttavia impregiudicate le funzioni di vigilanza che incombono alle autorità competenti del paese terzo. |
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(19) |
È pertanto opportuno ritenere che le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera prevedano un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi. |
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(20) |
Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali ivi autorizzate, le quali dovrebbero essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza della Svizzera in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione. |
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(21) |
Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Svizzera alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza. |
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(22) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza della Svizzera previste dall'ordinanza sulla Banca nazionale, con i regolamenti che ne derivano, e dalla legge federale sulle banche e le casse di risparmio, con le ordinanze e circolari che ne discendono, integrate dal rapporto esplicativo sulla revisione parziale dell'ordinanza sulla Banca nazionale, con il suo orientamento interpretativo su tale ordinanza, e applicabili alle controparti centrali ivi autorizzate sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER