14.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/29


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2039 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del quadro normativo del Sud Africa in materia di controparti centrali ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

La procedura di riconoscimento delle controparti centrali stabilite nei paesi terzi di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012 mira a consentire alle controparti centrali stabilite e autorizzate nei paesi terzi le cui norme sono equivalenti a quelle stabilite dallo stesso regolamento di prestare servizi di compensazione ai partecipanti diretti o alle sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. Pertanto la procedura di riconoscimento e la decisione di equivalenza ivi previste contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo generale del regolamento (UE) n. 648/2012 di ridurre il rischio sistemico estendendo il ricorso a controparti centrali sicure e solide per la compensazione dei contratti derivati OTC, anche se le controparti centrali sono stabilite e autorizzate in un paese terzo.

(2)

Affinché il quadro giuridico di un paese terzo in materia di controparti centrali possa essere considerato equivalente al quadro giuridico dell'Unione, il risultato sostanziale delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili dovrebbe essere equivalente agli obiettivi regolamentari conseguiti dalle disposizioni dell'Unione. Lo scopo della valutazione dell'equivalenza è pertanto quello di verificare che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurino che le controparti centrali ivi stabilite e autorizzate non espongano i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione ad un livello di rischio maggiore rispetto al rischio cui sarebbero esposti con controparti centrali autorizzate nell'Unione e, di conseguenza, non pongano un livello inaccettabile di rischio sistemico nell'Unione.

(3)

La presente decisione si basa sui risultati delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Sud Africa e sulla loro idoneità ad attenuare, in maniera ritenuta equivalente ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 648/2012, i rischi a cui possono essere esposti i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione in particolare il livello sensibilmente inferiore dei rischi inerenti alle attività di compensazione svolte in mercati finanziari di dimensioni minori rispetto al mercato finanziario dell'Unione.

(4)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di controparti centrali ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

(5)

In base alla prima condizione, le controparti centrali autorizzate nel paese terzo devono soddisfare requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti fissati al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(6)

I requisiti giuridicamente vincolanti per le controparti centrali autorizzate in Sud Africa sono stabiliti dal Financial Markets Act, legge n. 19 del 2012 (nel prosieguo «FMA»). Il Registrar of Securities Services (autorità per i servizi nel settore titoli, nel prosieguo «Registrar») dispone di un vasto insieme di poteri di supervisione, controllo e indagine sulle stanze di compensazione autorizzate a operare in Sud Africa (nel prosieguo «stanze di compensazione autorizzate»).

(7)

L'FMA definisce gli obblighi e i requisiti che devono rispettare stanze di compensazione. In particolare, ai sensi dell'FMA, il Registrar rilascia l'autorizzazione per operare come stanza di compensazione autorizzata, a condizione che il richiedente soddisfi i requisiti previsti e contribuisca alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'FMA, tra cui l'attenuazione del rischio sistemico e l'equità, l'efficienza e la trasparenza dei mercati finanziari del Sud Africa. Al momento del rilascio dell'autorizzazione il Registrar può imporre le condizioni che ritiene opportune al fine di garantire il rispetto di tali requisiti. Le stanze di compensazione autorizzate devono svolgere la propria attività in modo equo e trasparente, nel rispetto dei diritti dei partecipanti diretti e dei loro clienti. Inoltre, a norma dell'FMA, le stanze di compensazione autorizzate devono rispettare le norme di vigilanza internazionali, compresi i «Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari» (PFMI) emanati nell'aprile 2012 dal Committee on Payment and Settlement Systems (2) (Comitato sui sistemi di pagamento e di regolamento, CPSS) e dall'International Organization of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, IOSCO).

(8)

In conformità con l'FMA, il ministro delle Finanze ha il potere di adottare regolamenti su tutte le materie che possono o devono essere regolamentate da tale legge e su qualsiasi altra materia necessaria per una migliore amministrazione e attuazione della stessa FMA. Inoltre detta legge prevede che il Registrar formuli orientamenti sulla sua applicazione e interpretazione e prenda le misure che ritiene necessarie per la sua attuazione nonché per eseguire ed esercitare correttamente le proprie funzioni o mansioni.

(9)

La valutazione dell'equivalenza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione autorizzate dovrebbe anche tenere conto dei risultati che le disposizioni permettono di conseguire in termini di attenuazione del livello di rischio al quale i partecipanti diretti o le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione sono esposti in ragione della loro partecipazione alle stanze di compensazione autorizzate. I risultati in termini di attenuazione dei rischi sono determinati sia dal livello del rischio insito nelle attività di compensazione svolte dalla controparte centrale interessata, che dipende dalle dimensioni del mercato finanziario in cui opera, sia dall'adeguatezza delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle controparti centrali ai fini dell'attenuazione del livello del rischio. Per conseguire gli stessi risultati in termini di attenuazione dei rischi, per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di maggiori dimensioni con un livello di rischio intrinseco più elevato sono necessari requisiti più rigorosi in materia di attenuazione dei rischi che per le controparti centrali che svolgono le loro attività in mercati finanziari di minori dimensioni il cui livello intrinseco di rischio è inferiore.

(10)

Le dimensioni del mercato finanziario in cui le stanze di compensazione autorizzate svolgono le loro attività di compensazione sono nettamente inferiori a quelle del mercato nel quale le controparti centrali stabilite nell'Unione svolgono la loro attività. In particolare, negli ultimi tre anni il valore totale delle operazioni su derivati compensate in Sud Africa ha rappresentato meno dell'1 % del valore totale delle operazioni su derivati compensate nell'Unione. Pertanto la partecipazione alle stanze di compensazione autorizzate espone i partecipanti diretti e le sedi di negoziazione stabiliti nell'Unione a rischi considerevolmente inferiori rispetto alla loro partecipazione a controparti centrali autorizzate nell'Unione.

(11)

Le disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle stanze di compensazione autorizzate possono quindi essere considerate equivalenti in quanto appropriate ad attenuare il minore livello di rischio. Le norme primarie applicabili alle stanze di compensazione autorizzate, che prescrivono il rispetto dei PFMI, attenuano il minore livello di rischio esistente in Sud Africa e consentono di conseguire risultati equivalenti in termini di attenuazione dei rischi rispetto a quelli perseguiti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(12)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa assicurano che le stanze di compensazione ivi autorizzate soddisfino requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti ai requisiti di cui al titolo IV del regolamento (UE) n. 648/2012.

(13)

In base alla seconda condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate devono consentire che le predette controparti centrali siano soggette su base continuativa a una vigilanza e a misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(14)

Il Registrar controlla e garantisce il rispetto dell'FMA. In particolare il Registrar valuta annualmente il rispetto da parte delle stanze di compensazione autorizzate dell'FMA e delle regole e procedure interne, così come delle direttive, richieste, condizioni o requisiti che esso stesso stabilisce in conformità con tale legge. Il Registrar dispone inoltre del potere di revocare o sospendere l'autorizzazione di una stanza di compensazione autorizzata qualora questa non rispetti l'FMA, le regole e le procedure interne o una direttiva, richiesta, condizione, requisito o altra disposizione che esso abbia stabilito ai sensi dell'FMA.

(15)

Il Registrar ha facoltà di chiedere informazioni o documenti alle stanze di compensazione autorizzate e di effettuare ispezioni in loco. Dopo le ispezioni il Registrar può, tra l'altro, chiedere alle stanze di compensazione autorizzate di prendere le misure necessarie o di astenersi dal compiere un qualsiasi atto al fine di far cessare o rettificare le irregolarità. Inoltre può irrogare sanzioni nel caso in cui le stanze di compensazione autorizzate non forniscano le informazioni richieste ai sensi dell'FMA. Al fine di assicurare l'attuazione e la gestione dell'FMA il Registrar può anche emettere direttive generali o rivolte a un soggetto specifico.

(16)

La Commissione conclude pertanto che le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali ivi autorizzate prevedono su base continuativa una vigilanza e misure effettive miranti a far rispettare le norme.

(17)

In base alla terza condizione di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa devono prevedere un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali autorizzate a norma dei regimi giuridici dei paesi terzi («controparti centrali dei paesi terzi»).

(18)

Possono fornire servizi in Sud Africa, previa autorizzazione del Registrar, le controparti centrali autorizzate in un paese terzo che abbia disposizioni legislative e di vigilanza equivalenti a quelle previste dal quadro di regolamentazione del Sud Africa, una regolamentazione equivalente per l'antiriciclaggio e la lotta contro terrorismo finanziario e una effettiva vigilanza delle controparti centrali. Il Registrar valuta la domanda di rilascio dell'autorizzazione tenendo conto del quadro normativo del paese terzo ed eventualmente anche delle informazioni fornite da altre autorità di controllo, quali le autorità di vigilanza di paesi terzi. Inoltre può esentare le controparti centrali dei paesi terzi, in tutto o in parte, dal rispetto dei requisiti richiesti a norma dell'FMA. Il Registrar può concludere accordi di cooperazione con le autorità di regolamentazione o di vigilanza di paesi terzi al fine di coordinare la vigilanza su base continuativa e di scambiare informazioni per quanto riguarda le controparti centrali di paesi terzi autorizzate in paesi terzi con disposizioni legislative e di vigilanza equivalenti a quelle del quadro di regolamentazione del Sud Africa e che siano soggette a un'efficace vigilanza nel paese terzo in cui sono autorizzate.

(19)

Pur divergendo dalla procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012, si può tuttavia considerare che la struttura della procedura di riconoscimento prevista dal regime normativo del Sud Africa applicabile alle controparti centrali dei paesi terzi prevede un sistema effettivo ed equivalente per il riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

(20)

Le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 possono pertanto essere considerate soddisfatte dalle disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa in materia di stanze di compensazione autorizzate; dette disposizioni dovrebbero quindi essere considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro legislativo e di vigilanza del Sud Africa in materia di controparti centrali e il rispetto delle condizioni alla base della presente decisione.

(21)

Il riesame periodico delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili in Sud Africa alle controparti centrali ivi autorizzate non dovrebbe precludere alla Commissione la possibilità di effettuare, in un qualsiasi momento, un riesame specifico indipendente dal riesame generale qualora l'evoluzione della situazione le richieda una nuova valutazione dell'equivalenza accordata dalla presente decisione. La nuova valutazione potrebbe determinare la revoca del riconoscimento dell'equivalenza.

(22)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 648/2012, le disposizioni legislative e di vigilanza del Sud Africa, contenute nel Financial Markets Act e applicabili alle stanze di compensazione ivi autorizzate, sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  A decorrere dal 1o settembre 2014 il CPSS ha cambiato denominazione diventando il Committee on Payment and Market Infrastructures (Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato).