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12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/42 |
DECISIONE (UE) 2015/2020 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
relativa alla delega al segretario generale del Consiglio del potere di rilasciare lasciapassare ai membri, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché ai richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, e che abroga la decisione 2005/682/CE, Euratom
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 2, secondo comma,
visto il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, primo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell'articolo 235, paragrafo 4, e dell'articolo 240, paragrafo 2, primo comma, TFUE, il Consiglio europeo e il Consiglio dell'Unione europea devono essere assistiti dal segretariato generale del Consiglio. |
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(2) |
Ai sensi dell'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7, spetta al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio rilasciare lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni e ai funzionari e agli altri agenti delle rispettive istituzioni, secondo le condizioni stabilite nello statuto dei funzionari e nel regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1). |
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(3) |
Il regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio (2) stabilisce la forma, l'ambito di applicazione e le condizioni per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle istituzioni dell'Unione, ai funzionari e agli altri agenti dell'Unione, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II dello stesso regolamento. |
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(4) |
A norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1417/2013, il lasciapassare può essere rilasciato a richiedenti speciali, conformemente all'allegato II di tale regolamento, esclusivamente nell'interesse dell'Unione, in via eccezionale e con le debite giustificazioni. |
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(5) |
Il presidente del Consiglio europeo e il presidente del Consiglio dovrebbero delegare i loro rispettivi poteri al segretario generale del Consiglio. |
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(6) |
È opportuno abrogare la decisione 2005/682/CE, Euratom del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I poteri conferiti al presidente del Consiglio europeo e al presidente del Consiglio dall'articolo 6, primo comma, del protocollo n. 7 per il rilascio dei lasciapassare ai membri delle rispettive istituzioni, ai funzionari e agli altri agenti del Consiglio europeo e del Consiglio, nonché a richiedenti speciali di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1417/2013, sono esercitati dal segretario generale del Consiglio.
Il segretario generale è autorizzato a delegare tali poteri al direttore generale dell'amministrazione.
Articolo 2
La decisione 2005/682/CE, Euratom è abrogata.
Articolo 3
Tale decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).
(2) Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).
(3) Decisione 2005/682/CE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 2005, relativa alla delega al segretario generale aggiunto del potere di rilasciare lasciapassare ai funzionari del segretariato generale del Consiglio (GU L 258 del 4.10.2005, pag. 4).