6.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 290/4


DECISIONE (UE) 2015/1988 DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2015

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo (1), dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con il Kosovo i negoziati relativi a un accordo di stabilizzazione e di associazione («accordo»). I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 25 luglio 2014.

(2)

L'Unione e il Kosovo hanno forti legami e sono accomunati da valori e dal desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano al Kosovo di rafforzare ed estendere ulteriormente le relazioni con l'Unione.

(3)

Il «primo accordo sui principi che disciplinano la normalizzazione delle relazioni» è stato raggiunto il 19 aprile 2013 nel quadro del dialogo facilitato dall'UE.

(4)

L'accordo prevede l'istituzione di un'associazione tra l'UE e il Kosovo caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Contiene anche disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) concernente la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. La decisione di firmare l'accordo dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzionedi un'associazione che consenta all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati e sulla base giuridica per gli accordi nei settori contemplati dal titolo V, capo 2, TUE.

(5)

Si tratta di un accordo che riguarda la sola UE. Gli impegni e la cooperazione dell'Unione ai sensi dell'accordo riguardano unicamente i settori coperti dall'acquis dell'UE o dalle politiche esistenti dell'Unione. La firma e la conclusione dell'accordo come un accordo che riguarda esclusivamente l'UE non pregiudicano la natura e la portata di accordi analoghi che saranno negoziati in futuro. Non pregiudicano inoltre le competenze conferite alle istituzioni dell'UE dai trattati e le posizioni di dette istituzioni e degli Stati membri su tali competenze. L'accordo prevede una cooperazione di ampio respiro in vari ambiti politici, compreso il settore della giustizia e degli affari interni.

(6)

La firma dell'accordo non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale.

(7)

Inoltre, nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nell'accordo, né l'eventuale ricorso a tutte le basi giuridiche necessarie per la firma dell'accordo, costituiscono un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. È opportuno, in tale contesto, che l'Unione rilasci una dichiarazione al riguardo al momento della firma dell'accordo.

(8)

La firma dell'accordo per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta.

(9)

È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e il Kosovo, è autorizzata per le parti che rientrano nell'ambito di applicazione del TUE e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fatta salva la conclusione di detto accordo (2).

Articolo 2

È approvata a nome dell'Unione la dichiarazione a nome dell'Unione acclusa alla presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri e dell'Unione sullo status del Kosovo.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. ETGEN


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

(2)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Dichiarazione a nome dell'Unione

«La decisione di firmare l'accordo di stabilizzazione e di associazione fatta salva la sua conclusione in una data successiva, ivi comprese le basi legali utilizzate al riguardo, è senza pregiudizio per le posizioni degli Stati membri sullo status e non costituisce riconoscimento del Kosovo (1) quale Stato indipendente, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso.»


(1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo