30.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/146 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1956 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2008/633/GAI stabilisce che i suoi effetti decorrono dalla data che sarà fissata dal Consiglio dopo che la Commissione avrà comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), è entrato in vigore ed è applicabile. |
(2) |
Con lettera del 2 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Consiglio che il regolamento (CE) n. 767/2008 è entrato in vigore ed è applicabile a decorrere dal 27 settembre 2011. |
(3) |
Sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio da parte del Consiglio delle proprie competenze di esecuzione ai sensi della decisione 2008/633/GAI ed è opportuno adottare una decisione di esecuzione che fissi la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI. |
(4) |
La presente decisione sostituisce la decisione 2013/392/UE del Consiglio (3) che è stata annullata da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte») (4). In tale sentenza, la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti della decisione 2013/392/UE fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirla. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, la decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti. |
(5) |
Al fine di assicurare la continuità dei diritti di accesso per la consultazione del VIS da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, è opportuno che la data a decorrere dalla quale la decisione 2008/633/GAI è entrata in vigore sia mantenuta, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE. |
(6) |
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6). |
(7) |
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8). |
(8) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (9) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera H, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10). |
(9) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
(10) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (11). Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
(11) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (12). L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
(12) |
La presente decisione dovrebbe far salva la posizione degli Stati membri per i quali il regolamento (CE) n. 767/2008 non è ancora entrato in vigore. In particolare, essa dovrebbe far salva l'applicazione dell'articolo 6 della decisione 2008/633/GAI nei confronti di detti Stati membri, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli effetti della decisione 2008/633/GAI decorrono dal 1o settembre 2013, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Articolo 2
La decisione 2013/392/UE cessa di produrre effetti a decorrere dal 31 ottobre 2015, fatta salva la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI, come previsto all'articolo 1 della decisione 2013/392/UE.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
C. DIESCHBOURG
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
(2) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(3) Decisione 2013/392/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che fissa la data di decorrenza degli effetti della decisione 2008/633/GAI relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 45).
(4) Sentenza della Corte di giustizia del 16 aprile 2015, nella causa C-540/13 Parlamento c. Consiglio, in ECLI:EU:C:2015:224).
(5) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(6) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(7) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(8) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(9) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(10) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(11) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(12) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).