29.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 283/13


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1944 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2015

che modifica la decisione di esecuzione 2012/807/UE che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) istituisce un obbligo di sbarco per la pesca pelagica al fine di ridurre i livelli attualmente elevati di catture indesiderate ed eliminare gradualmente i rigetti in mare. I dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nord-occidentali (4) e nel regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sud-occidentali (5). È opportuno monitorare il rispetto dell'obbligo di sbarco. È quindi opportuno includere le piccole specie pelagiche di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel programma specifico di controllo e ispezione per consentire agli Stati membri interessati di effettuare con efficacia le attività comuni di ispezione e di sorveglianza.

(3)

Lo sgombro e l'aringa sono specie migratorie ad ampia distribuzione geografica. Al fine di armonizzare le procedure di controllo e ispezione delle attività di pesca di queste due specie nelle acque adiacenti alle acque occidentali, è opportuno includere nel programma specifico di controllo e ispezione la divisione CIEM IVa quale definita nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(4)

È opportuno mantenere il programma specifico di controllo e di ispezione fino al 31 dicembre 2018 per garantire condizioni paritarie durante l'introduzione dell'obbligo di sbarco.

(5)

Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (7), in particolare il titolo III bis, stabilisce misure per la riduzione dei rigetti. Il programma specifico di controllo e ispezione dovrebbe garantire il rispetto del divieto di selezione qualitativa, delle disposizioni relative al cambiamento di zona di pesca e del divieto di rilascio in acqua del pescato.

(6)

Ai sensi delle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/305/UE (8) e 2013/328/UE (9) che istituiscono un programma specifico di controllo ed ispezione rispettivamente per il Mar Baltico e il Mare del Nord, gli Stati membri informano la Commissione annualmente. Le relazioni relative al programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca pelagica nelle acque occidentali dovrebbero essere presentate con la stessa cadenza.

(7)

Nel corso delle consultazioni tra la Norvegia, l'Unione e le Isole Færøer sulla gestione dello sgombro nel 2015, i parametri di riferimento per l'ispezione degli sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli sono stati ridotti in misura significativa perché ormai si basano sulla valutazione del rischio, e la loro applicazione è stata estesa agli sbarchi di melù. È pertanto opportuno modificare gli obiettivi di riferimento dell'allegato II della decisione di esecuzione 2012/807/UE.

(8)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/807/UE è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione di esecuzione della Commissione 2012/807/UE, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale e nel Mare del Nord settentrionale».

2)

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione applicabile agli stock di sgombro, aringa, sugarello, melù, pesce tamburo, acciuga, argentina, sardina e spratto nelle acque UE delle sottozone CIEM V, VI, VII, VIII e IX e nelle acque UE della zona Copace 34.1.11 (in appresso “le acque occidentali”) nonché agli stock di sgombro e aringa nelle acque UE della divisione CIEM IVa (in appresso “Mare del Nord settentrionale”).»

3)

All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 31 dicembre 2018.»

4)

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mare del Nord settentrionale, in particolare per quanto concerne l'affidabilità dei dati registrati e comunicati;».

5)

All'articolo 3, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

l'obbligo di sbarco per tutte le catture di specie soggette all'obbligo di sbarco ai sensi del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), e le misure per la riduzione dei rigetti di cui al titolo III bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio (*2);

(*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)."

(*2)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1)»."

6)

All'articolo 12 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   A partire dal 2016 gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 su base annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno civile.»

7)

L'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2012/807/UE della Commissione, del 19 dicembre 2012, che istituisce un programma specifico di controllo e ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 99).

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento delegato (UE) n. 1393/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque nordoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 25).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 1394/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca pelagica nelle acque sudoccidentali (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 31).

(6)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).

(7)  Regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1).

(8)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/305/UE, del 21 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per le attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, l'aringa, il salmone e lo spratto nel Mar Baltico (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 66).

(9)  Decisione di esecuzione della Commissione 2013/328/UE, del 25 giugno 2013, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo alle attività di pesca che sfruttano il merluzzo bianco, la passera di mare e la sogliola nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak, nella Manica orientale, nelle acque ad ovest della Scozia e nel Mare d'Irlanda (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 61).


ALLEGATO

L'allegato II della decisione di esecuzione 2012/807/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

1.   Livello di ispezioni in mare (inclusa se del caso la sorveglianza aerea)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (1) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni in mare dei pescherecci che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, dell'acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni in mare siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*1)

Livello di rischio stimato per i pescherecci ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in mare di almeno il 2,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in mare di almeno il 5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “alto” che praticano il tipo di pesca in questione

Ispezione in mare di almeno il 7,5 % delle bordate di pesca dei pescherecci a rischio “molto alto” che praticano il tipo di pesca in questione

2.   Livello di ispezioni a terra (inclusi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita)

Gli obiettivi di riferimento di seguito indicati (2) devono essere raggiunti annualmente per le ispezioni a terra (compresi i controlli documentali e le ispezioni nei porti o al momento della prima vendita) dei pescherecci e di altri operatori che praticano la pesca dell'aringa, dello sgombro, del sugarello, dell'acciuga e del melù nella zona, qualora le ispezioni a terra siano pertinenti in relazione alla fase della catena della pesca/della commercializzazione e rientrino nella strategia di gestione del rischio.

Obiettivi di riferimento annui (*2)

Livello di rischio per i pescherecci e/o altri operatori (primo acquirente)

Alto

Molto alto

Tipo di pesca n. 1

Aringa, sgombro e sugarello

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Tipo di pesca n. 2

Acciuga

Ispezione in porto di almeno il 2,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio ogi“alto”

Ispezione in porto di almeno il 5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Tipo di pesca n. 3

Melù

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “alto”

Ispezione in porto di almeno il 7,5 % dei quantitativi totali sbarcati da pescherecci a rischio “molto alto”

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.»


(1)  Per i pescherecci che trascorrono meno di 24 ore in mare per bordata, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(*1)  espressi in % annua delle bordate effettuate nella zona da pescherecci a rischio alto e molto alto (se la pesca è praticata con attrezzi aventi maglie che consentono la cattura delle specie in questione come specie bersaglio).

(2)  Per i pescherecci che sbarcano meno di 10 tonnellate di catture per sbarco, e sulla base della strategia di gestione del rischio, gli obiettivi di riferimento possono essere ridotti della metà.

(*2)  espressi in % annua dei quantitativi sbarcati da pescherecci a rischio alto e molto alto.