27.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/9


DECISIONE (PESC) 2015/1923 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

(2)

In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 27 ottobre 2016.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8, il paragrafo 2 della decisione 2010/638/PESC è sostituito dal seguente:

«2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2016. Essa è costantemente riesaminata. Ove opportuno, essa è prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).