22.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1901 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2015

che stabilisce norme di certificazione e un modello di certificato sanitario per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda e che abroga la decisione 2003/56/CE

[notificata con il numero C(2015) 7013]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 97/132/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (1), in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 8, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma, l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 7, lettera e), l'articolo 8, l'articolo 10, primo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (5), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/132/CE prevede l'istituzione di garanzie per l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne dalla Nuova Zelanda equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 72/462/CEE del Consiglio (6). Tale direttiva è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 854/2004 per quanto riguarda le norme in materia di sanità pubblica e di controlli ufficiali applicabili ad alcuni prodotti di origine animale, e dalle direttive 2002/99/CE e 2004/68/CE per quanto riguarda la salute animale e altre disposizioni in materia di importazione.

(2)

L'allegato V dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo») elenca le misure di sanità pubblica e salute animale applicabili agli animali vivi e ai prodotti di origine animale provenienti dalla Nuova Zelanda per le quali è stata stabilita l'equivalenza.

(3)

L'articolo 9, paragrafo 3, dell'accordo prevede che ciascuna partita di animali vivi o di prodotti animali per la quale è stata riconosciuta l'equivalenza, presentata all'importazione, sia accompagnata, salvo deroga, da un certificato sanitario ufficiale («modello di certificato sanitario») redatto secondo il modello riportato nell'allegato VII dell'accordo.

(4)

A norma dell'allegato V dell'accordo il modello di certificato sanitario per le partite di animali vivi o di prodotti di origine animale oggetto di scambi commerciali tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda deve recare gli attestati di cui alla sezione 5, capitolo 28, di tale allegato.

(5)

A norma degli allegati V e VII dell'accordo, le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali è stata stabilita l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica, ma non di entrambe, possono essere importate nell'Unione, purché gli attestati di non equivalenza supplementari applicabili dei certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione figurino nel modello di certificato sanitario. Per motivi di chiarezza, è opportuno elencare tali animali vivi e prodotti di origine animale in un allegato della presente decisione.

(6)

L'allegato V dell'accordo dispone che le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale per le quali l'equivalenza non è stata determinata possano essere importate nell'Unione se accompagnate dai certificati veterinari stabiliti conformemente ai modelli definiti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione o alle condizioni sanitarie nazionali degli Stati membri, in attesa dell'adozione di norme dell'Unione armonizzate al riguardo.

(7)

Come previsto dai «sistemi di certificazione» nell'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, i certificati sanitari possono, a determinate condizioni, essere rilasciati dopo la spedizione della partita dalla Nuova Zelanda. In tali circostanze, l'attestato supplementare di cui all'allegato VII, sezione 1, lettera a), punto iv), dell'accordo dovrebbe essere fornito nel modello di certificato sanitario.

(8)

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 prevede che i certificati sanitari ufficiali per le carni siano corredati di un attestato comprovante che certi animali di cui a tale regolamento sono stati macellati in condizioni che offrono garanzie di trattamento umano almeno equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento. È opportuno che il modello di certificato sanitario faccia riferimento a tale attestato supplementare.

(9)

La decisione 2007/240/CE della Commissione (7) istituisce modelli standard di certificati veterinari per l'importazione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nell'Unione. L'articolo 2 di tale decisione stabilisce che detti modelli possono essere utilizzati per le importazioni da paesi terzi.

(10)

Gli allegati V e VII dell'accordo, modificati dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione (8), stabiliscono misure nuove o rivedute sull'equivalenza di alcuni animali vivi e alcuni prodotti di origine animale, definiscono requisiti di certificazione nuovi o aggiornati, come il modello di attestato per le merci equivalenti, e stabiliscono che la certificazione sanitaria può avvenire anche per via elettronica mediante il sistema informatico integrato dell'Unione, istituito dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (9) («TRACES»), dopo aver registrato l'accordo dell'Unione europea per l'uso esclusivo della certificazione elettronica per le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda in uno degli allegati dell'accordo o per corrispondenza in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'accordo.

(11)

L'allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell'accordo stabilisce ulteriori misure in materia di salute animale per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale in caso si manifestino specifiche malattie. Gli allegati V e VII dell'accordo prevedono che in tali circostanze le partite possano essere importate nell'Unione se gli attestati supplementari di cui in detto sottocapitolo figurano nel modello di certificato sanitario.

(12)

Al fine di consentire un aggiornamento più rapido della certificazione e agevolare la certificazione elettronica, l'allegato V dell'accordo prevede che si possano definire i certificati per l'importazione dalla Nuova Zelanda di animali vivi e di prodotti di origine animale aventi status «Sì (1)» nel sistema TRACES utilizzando un modello convenuto dall'Unione e dalla Nuova Zelanda.

(13)

La decisione 2003/56/CE della Commissione (10) stabilisce condizioni di certificazione e vari modelli di certificati sanitari semplificati per l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda. Tali modelli e condizioni di certificazione dovrebbero essere adattati in modo da riflettere le ultime modifiche apportate agli allegati V e VII dell'accordo. Per motivi di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione la decisione 2003/56/CE dovrebbe essere abrogata e sostituita con la presente decisione.

(14)

Al fine di consentire l'adeguamento al nuovo modello di certificato in TRACES e garantire la continuità della trasmissione elettronica dei dati da parte della Nuova Zelanda, nonché evitare perturbazioni degli scambi commerciali, l'impiego di certificati sanitari rilasciati in conformità della decisione 2003/56/CE dovrebbe essere autorizzato durante un periodo di transizione adeguatamente lungo.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione riguardanti l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda.

Essa stabilisce inoltre un modello di certificato sanitario da utilizzare per l'importazione nell'Unione di animali vivi e di prodotti di origine animale per i quali l'equivalenza è stata stabilita a norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale («l'accordo»).

Articolo 2

Importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

1.   Gli Stati membri autorizzano l'importazione nell'Unione di partite di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda a condizione che siano accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato prima della spedizione della partita dalla Nuova Zelanda e redatto conformemente ai seguenti modelli:

a)

qualora l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica sia stata stabilita e registrata nell'allegato V dell'accordo come «Sì (1)», il modello di certificato sanitario definito nell'allegato I della presente decisione, integrato, se del caso, dai pertinenti attestati supplementari in conformità:

i)

delle condizioni speciali di cui all'allegato V, sezione 5, capitolo 28, dell'accordo;

ii)

delle condizioni speciali di cui all'allegato II della presente decisione;

iii)

delle condizioni speciali di cui all'allegato V, sezione 5, sottocapitolo 29.B, dell'accordo;

iv)

delle garanzie di trattamento umano durante l'abbattimento almeno equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009;

b)

qualora l'equivalenza non sia stata stabilita e le condizioni di certificazione siano state stabilite nella legislazione dell'Unione, il modello di certificato sanitario di cui alla pertinente legislazione dell'Unione in materia di certificati veterinari di importazione.

2.   In attesa dell'adozione, da parte dell'Unione, di disposizioni armonizzate in materia di importazione per determinati animali vivi e prodotti di origine animale, le norme sanitarie nazionali degli Stati membri continuano ad applicarsi all'importazione di tali animali vivi e prodotti di origine animale.

3.   I certificati sanitari rilasciati in conformità del modello di cui al paragrafo 1, lettera a), possono essere rilasciati dopo la spedizione della partita di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda se l'equivalenza dei sistemi di certificazione è stata registrata all'allegato V, capitolo 27, dell'accordo, purché menzionino il documento di ammissibilità («DA») pertinente e la data di emissione di quest'ultimo e siano forniti al posto d'ispezione frontaliero all'arrivo della partita.

Articolo 3

Condizioni di certificazione generali per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale

Gli attestati di salute animale e di sanità pubblica possono essere riuniti in un unico certificato sanitario anche nei casi in cui l'equivalenza sia stata stabilita solo per le misure di salute animale o solo per quelle di sanità pubblica.

Articolo 4

Abrogazione

La decisione 2003/56/CE è abrogata.

Articolo 5

Disposizione transitoria

Per un periodo transitorio fino al 31 maggio 2016 le partite di animali vivi e di prodotti di origine animale accompagnate da certificati sanitari rilasciati entro il 1o maggio 2016 in conformità dei modelli di certificati di cui agli allegati II, III, IV, V e VI della decisione 2003/56/CE, possono continuare ad essere importate nell'Unione.

Articolo 6

Applicabilità

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2015.

Articolo 7

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2015

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 57 del 26.2.1997, pag. 4.

(2)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)  GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

(6)  Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28).

(7)  Decisione 2007/240/CE della Commissione, del 16 aprile 2007, che istituisce nuovi certificati veterinari per l'introduzione nella Comunità di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti d'origine animale nell'ambito delle decisioni 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE e 2006/168/CE (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 37).

(8)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/1084 della Commissione, del 18 febbraio 2015, recante approvazione, a nome dell'Unione europea, di determinate modifiche degli allegati II, V, VII e VIII dell'accordo fra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (GU L 175 del 4.7.2015, pag. 45).

(9)  Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato (GU L 8 del 14.1.2003, pag. 44).

(10)  Decisione 2003/56/CE della Commissione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l'importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38).


ALLEGATO I

MODELLO DI CERTIFICATO SANITARIO

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ALLEGATO II

Elenco degli animali vivi e dei prodotti di origine animale per i quali è stata stabilita l'equivalenza delle misure di salute animale o di sanità pubblica di cui all'allegato V dell'accordo

Merce (1),Specie (2)/Forma (3)

Cap. (4)

Certificazione (5)

Salute animale

Sanità pubblica

Condizioni speciali di certificazione

Carni di selvaggina d'allevamento

Ratiti

Carni fresche

4.C

Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6)

Modello di attestato sanitario di equivalenza

Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I

Carni di selvaggina in libertà

Altri mammiferi terrestri selvatici Carne fresca, escluse le frattaglie

4.D

Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione (7)

Regolamento (CE) n. 206/2010 della Commissione (8)

Modello di attestato sanitario di equivalenza

Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I

Preparazioni a base di carne elaborate a partire da carni di selvaggina d'allevamento

Ratiti

5.C

Decisione 2000/572/CE della Commissione (9)

Regolamento (CE) n. 798/2008

Modello di attestato sanitario di equivalenza

Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I

Prodotti a base di carne elaborati a partire da selvaggina d'allevamento

Ratiti

6.C

Decisione 2007/777/CE della Commissione (10)

Regolamento (CE) n. 798/2008

Modello di attestato sanitario di equivalenza

Attestati di non equivalenza da includere nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato I


(1)  La presente tabella deve essere letta in combinato disposto con l'allegato V dell'accordo, tenendo conto in particolare delle condizioni speciali ivi indicate.

(2)  Nel caso di animali vivi.

(3)  Stato nel quale il prodotto è introdotto (presentazione).

(4)  Numero di capitolo assegnato a una merce o a un raggruppamento di merci particolare corrispondente alla merce o al raggruppamento recante lo stesso numero nell'allegato V dell'accordo; lo stesso numero figura nel certificato.

(5)  I riferimenti agli atti legislativi comprendono tutte le successive modifiche.

(6)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai fini dell'importazione nella Comunità, o del transito sul suo territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d'allevamento (GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(9)  Decisione 2000/572/CE della Commissione, dell'8 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di preparazioni di carni in provenienza dai paesi terzi nella Comunità (GU L 240 del 23.9.2000, pag. 19).

(10)  Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).