22.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/4


DECISIONE (UE) 2015/1894 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato, adottando il regolamento (CE) n. 2027/2006 (1), l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde («accordo»). Il protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previsti dall'accordo di partenariato tra le due parti (2) è scaduto il 31 agosto 2014.

(2)

L'Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde un nuovo protocollo («protocollo») dell'accordo che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Capo Verde in materia di pesca.

(3)

Con la decisione 2014/948/UE (3) il Consiglio ha autorizzato la firma e l'applicazione provvisoria del protocollo, fatta salva la sua successiva conclusione.

(4)

L'accordo ha istituito una commissione mista incaricata di sorvegliarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare talune modifiche dello stesso. Al fine di facilitare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione europea, fatte salve condizioni specifiche, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni e le condizioni di cui all'allegato della presente decisione e all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)  Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

(2)   GU L 181 del 9.7.2011, pag. 2.

(3)  Decisione 2014/948/UE del Consiglio, del 15 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 369 del 24.12.2014, pag. 1).


ALLEGATO

Ambito di applicazione dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione in sede di commissione mista

1.

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Capo Verde e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare le modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione delle possibilità di pesca, adeguamento proporzionale della contropartita finanziaria e introduzione delle modifiche necessarie conformemente all'articolo 5 del protocollo;

b)

decisione delle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 3 del protocollo;

c)

adeguamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli allegati conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del protocollo;

d)

adozione di misure per una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 4 e 6, del protocollo.

2.

Nell'ambito della commissione mista istituita dall'articolo 9 dell'accordo, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei dati statistici, biologici e degli altri più recenti trasmessi alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), il Consiglio approva a maggioranza qualificata la posizione da esprimere a nome dell'Unione. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che consenta di tenere conto dei nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile tutte le misure necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la comunicazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione della presente decisione.