16.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/33


DECISIONE (UE) 2015/1855 DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2015

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e al consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito alla richiesta dei paesi membri meno avanzati di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), il consiglio sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («consiglio TRIPS») deve, su richiesta debitamente motivata da parte di un paese meno avanzato («PMA») membro, concedere proroghe del periodo transitorio.

(2)

Il 14 novembre 2001 la conferenza ministeriale di Doha dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») ha adottato la dichiarazione sull'accordo TRIPS e la sanità pubblica («dichiarazione di Doha»). Essa ha affermato che la proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, non pregiudicava il diritto dei PMA membri di richiedere altre proroghe.

(3)

Conformemente al paragrafo 7 della dichiarazione di Doha e all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, il consiglio TRIPS, con decisione del 27 giugno 2002, ha prorogato il periodo transitorio durante il quale i PMA membri non sono tenuti a fornire una protezione mediante brevetto per i prodotti farmaceutici fino al 1o gennaio 2016.

(4)

L'8 luglio 2002 il Consiglio generale dell'OMC ha adottato una decisione strettamente connessa, con cui esonerava i PMA membri dall'obbligo di attribuire diritti esclusivi di commercializzazione ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 9, dell'accordo TRIPS. L'esonero si applica fino al 1o gennaio 2016.

(5)

Il 23 febbraio 2015 il Bangladesh ha chiesto, a nome dei PMA membri, una proroga illimitata del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e una deroga permanente agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di tale accordo finché ciascun PMA membro rimane un PMA.

(6)

Poiché dal 2002 è concessa una deroga separata per i diritti di proprietà intellettuale attinenti ai prodotti farmaceutici, è opportuno che l'Unione acconsenta alla proroga del periodo transitorio in modo da non ostacolare l'accesso dei PMA membri ai prodotti farmaceutici.

(7)

Diversi membri dell'OMC sembrano intenzionati a concedere la proroga illimitata e la deroga permanente ed è pertanto opportuno che l'Unione si associ, in linea con il suo sostegno continuo per la dichiarazione di Doha. Tuttavia, se i membri dell'OMC dovessero acconsentire piuttosto a un'ulteriore proroga e deroga temporanee, anche l'Unione dovrebbe accettare tale soluzione.

(8)

È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di consiglio TRIPS e di consiglio generale dell'OMC per quanto riguarda la richiesta dei PMA membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS riguardante determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici e di una deroga agli obblighi di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, di detto accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e di consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC») è la seguente:

a)

approvare:

i)

la richiesta dei paesi meno avanzati («PMA») membri di una proroga del periodo transitorio di cui all'articolo 66, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»), per quanto riguarda determinati obblighi relativi ai prodotti farmaceutici; e

ii)

la richiesta di deroga agli obblighi dei PMA membri di cui all'articolo 70, paragrafi 8 e 9, dell'accordo TRIPS; e

b)

accettare:

i)

la richiesta di proroga di cui alla lettera a), punto i), del presente articolo o di deroga di cui alla lettera a), punto ii), del presente articolo, oppure entrambe, in modo che si applichino finché ogni PMA membro rimane un PMA; o

ii)

la richiesta di proroga o deroga temporanea, o entrambe, se tale richiesta è accettabile anche per gli altri membri dell'OMC.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN