7.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 260/18


DECISIONE (UE) 2015/1788 DEL CONSIGLIO

del 1o ottobre 2015

relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 186 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/648/CE (2) il Consiglio ha approvato la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (3) («accordo»).

(2)

L'articolo 11, lettera b), dell'accordo prevede che il medesimo accordo sia concluso per un periodo iniziale di cinque anni e possa essere rinnovato di comune accordo tra le parti. Con la decisione 2009/501/CE del Consiglio (4) l'accordo è stato rinnovato per un ulteriore periodo di cinque anni e giunge a scadenza il 17 maggio 2015.

(3)

Le parti dell'accordo ritengono che un rapido rinnovo dell'accordo sarebbe nell'interesse reciproco.

(4)

Il contenuto dell'accordo rinnovato dovrebbe essere identico al contenuto dell'accordo.

(5)

In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

(6)

È opportuno approvare, a nome dell'Unione, il rinnovo dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India per un ulteriore periodo di cinque anni.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, a notificare al governo della Repubblica dell'India che l'Unione ha espletato le procedure interne necessarie per il rinnovo dell'accordo a norma dell'articolo 11, lettera b) dell'accordo stesso.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, ad effettuare la seguente notifica al governo della Repubblica dell'India:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell'accordo si intendono fatti, ove opportuno, all'“Unione europea”.»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a lussemburgo, il 1o ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCHNEIDER


(1)  Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2)  Decisione 2002/648/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 29).

(3)  Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 213 del 9.8.2002, pag. 30).

(4)  Decisione 2009/501/CE del Consiglio, del 19 gennaio 2009, relativa alla conclusione di un accordo che rinnova l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (GU L 171 dell'1.7.2009, pag. 17).