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6.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 259/23 |
DECISIONE (PESC) 2015/1781 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2015
che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/119/PESC (1). |
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(2) |
Il 5 marzo 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364 (2), la quale ha disposto che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/119/PESC si applicano fino al 6 marzo 2016 nei confronti di quattordici persone e fino al 6 giugno 2015 nei confronti di quattro persone. |
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(3) |
Il 5 giugno 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/876 (3), la quale ha tra l'altro stabilito che è opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 ottobre 2015 nei confronti di una di tali quattro persone e che la relativa motivazione deve essere aggiornata. |
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(4) |
È opportuno prorogare l'applicazione delle misure restrittive fino al 6 marzo 2016 nei confronti di tale persona e aggiornare la relativa motivazione. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/119/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 5 della decisione 2014/119/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica fino al 6 marzo 2016.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Articolo 2
L'allegato della decisione 2014/119/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
N. SCHMIT
(1) Decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26).
(2) Decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 62 del 6.3.2015, pag. 25).
(3) Decisione (PESC) 2015/876 del Consiglio, del 5 giugno 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 142 del 6.6.2015, pag. 30).
ALLEGATO
La voce relativa alla seguente persona, riportata nell'allegato della decisione 2014/119/PESC, è sostituita dalla seguente:
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivazioni |
Data di inserimento nell'elenco |
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10. |
Serhii Petrovych Kliuiev (Сергiй Петрович Клюєв), Serhiy Petrovych Klyuyev |
nato il 19 agosto 1969, fratello del sig. Andrii Kliuiev, uomo d'affari. |
Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per coinvolgimento nell'appropriazione indebita di fondi o beni statali. Persona associata a una persona designata (Andrii Petrovych Kliuiev) sottoposta a procedimento penale da parte delle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali. |
6.3.2014 |