19.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/55


DECISIONE (UE) 2015/1565 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2015

che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Nel rispetto degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione applicabili in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, i pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela operano da molti decenni nelle acque dell'Unione situate nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese.

(2)

L'industria di trasformazione presente nella Guyana francese dipende dagli sbarchi di tali pescherecci ed è pertanto opportuno assicurare la continuità di tali operazioni.

(3)

La presente decisione dovrebbe sostituire la decisione 2012/19/UE del Consiglio (1), che è stata annullata dalla sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 (2), ed i cui effetti sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore di una nuova decisione, entro un termine ragionevole. Poiché la dichiarazione è già stata notificata alla Repubblica bolivariana del Venezuela, non è necessaria un'ulteriore notifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese («dichiarazione») è approvata a nome dell'Unione europea.

Il testo della dichiarazione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN


(1)  Decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 6 del 10.1.2012, pag. 8).

(2)  Cause riunite C-103/12 e C- 165/12, Parlamento europeo e Commissione/Consiglio.


Dichiarazione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese

1.

L'Unione europea rilascia autorizzazioni di pesca a un numero limitato di pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela per la pesca nella parte della zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese situata oltre le 12 miglia marine dalle linee di base, alle condizioni stabilite nella presente dichiarazione.

2.

In conformità dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (1), i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela, quando svolgono attività di pesca nella zona di cui al paragrafo 1, si conformano alle disposizioni della politica comune della pesca dell'Unione europea relative alle misure di conservazione e di controllo e ad altre disposizioni dell'Unione europea che disciplinano l'esercizio della pesca in tale zona.

3.

Più specificamente, i pescherecci autorizzati battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela si conformano a tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'Unione europea che precisano, tra l'altro, gli stock ittici che possono essere sfruttati, il numero massimo di pescherecci autorizzati e la percentuale di catture da sbarcare nei porti della Guyana francese.

4.

Fatto salvo il ritiro delle autorizzazioni accordate ai singoli pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela in caso di loro inosservanza di tutte le pertinenti norme o regolamentazioni dell'Unione europea, l'Unione europea può ritirare in qualsiasi momento, mediante una dichiarazione unilaterale, l'impegno specifico espresso nella presente dichiarazione ad accordare possibilità di pesca.


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.