16.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 240/61


DECISIONE (UE) 2015/1534 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 2015

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2 e l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l'ambiente marino.

(2)

Il comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), in occasione della sua 67a sessione, ha approvato degli emendamenti alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68a sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.

(3)

Il sottocomitato per la prevenzione e l'intervento contro l'inquinamento (PPR) dell'IMO, in occasione della sua 2a sessione, ha approvato i progetti di emendamento alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 («linee guida del 2009»). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 68a sessione dell'MEPC che si terrà a maggio 2015.

(4)

Il comitato per la sicurezza marittima (MSC) dell'IMO, in occasione della sua 94a sessione, ha approvato gli emendamenti alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). È previsto che tali emendamenti siano adottati in occasione della 95a sessione dell'MSC che si terrà a giugno 2015.

(5)

Gli emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL introdurranno misure associate all'adozione del progetto di codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari (il «codice polare»), per rendere il codice polare obbligatorio. Il codice polare estende alle acque polari l'attuale divieto di scaricare idrocarburi/sostanze liquide nocive nell'Antartico stabilito dalla convenzione MARPOL. L'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), stabilisce che gli Stati membri devono assicurare che gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, inclusi i casi di minore entità di detti scarichi, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. L'articolo 5, paragrafo 1, della suddetta direttiva dispone che lo scarico di sostanze inquinanti non è da considerarsi una violazione se soddisfa le condizioni di cui, tra l'altro, all'allegato I, norme 15 e 34 della convenzione MARPOL. Le norme 15 e 34 rientrano tra le norme della convenzione MARPOL che saranno emendate con l'adozione degli emendamenti stabiliti all'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO. Tali emendamenti incideranno pertanto sul campo di applicazione delle violazioni previste dalla direttiva 2005/35/CE e, di conseguenza, rientreranno nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(6)

Gli emendamenti alle linee guida del 2009 introdurranno l'uso di un metodo basato sul calcolo per le prove a cui sono sottoposti i sistemi di abbattimento (scrubber) collegati a macchinari navali che non possono essere testati a carichi superiori o non possono essere testati affatto quando sono «a riposo in porto». L'articolo 4 quater e l'allegato II della direttiva 1999/32/CE del Consiglio (2) trattano tali aspetti e l'allegato II deriva dalle linee guida del 2009 che saranno emendate.

(7)

Gli emendamenti alla regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1 consentiranno il funzionamento dei ventilatori a un minor numero di ricambi d'aria quando è presente un sistema di controllo della qualità dell'aria per le navi da passeggeri nel ponte auto, in speciali categorie di locali e negli spazi ro-ro. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), punto i), della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che le navi da passeggeri nuove di classe A sono pienamente conformi ai requisiti della convenzione SOLAS, inclusa la regola SOLAS n. II-2/20.3. Gli emendamenti da adottare avranno pertanto un effetto giuridico diretto sulla direttiva 2009/45/CE. Nella misura in cui essi incidono sulle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, tali emendamenti rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

(8)

L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni in questione. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione da adottare a nome dell'Unione e ad esprimere il loro consenso ad essere vincolati da tali emendamenti, nella misura in cui essi rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 68a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli:

i)

emendamenti agli allegati I e II della convenzione MARPOL, di cui all'allegato 11 del documento MEPC 67/20 dell'IMO;

ii)

emendamenti alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009, di cui all'allegato 1 del documento PPR 2/21 dell'IMO.

Articolo 2

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 95a sessione del comitato per la sicurezza marittima dell'IMO è di acconsentire all'adozione degli emendamenti alla:

regola SOLAS II-2/20.3.1.2.1, di cui all'allegato 11 del documento MSC 94/21/add.1 dell'IMO.

Articolo 3

La posizione da adottare a nome dell'Unione indicata negli articoli 1 e 2 è espressa dagli Stati membri che sono membri dell'IMO, i quali agiscono di concerto nell'interesse dell'Unione.

Articolo 4

Modifiche formali e di minore entità alle posizioni di cui agli articoli 1 e 2 possono essere concordate senza richiedere che tali posizioni siano emendate.

Articolo 5

Gli Stati membri sono autorizzati ad acconsentire a essere vincolati, nell'interesse dell'Unione, dagli emendamenti di cui agli articoli 1 e 2, nella misura in cui rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS


(1)  Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

(2)  Direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE (GU L 121 dell'11.5.1999, pag. 13).

(3)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).