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8.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 234/1 |
DECISIONE (UE) 2015/1497 DEL CONSIGLIO
del 20 aprile 2015
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'Unione è competente ad adottare misure di conservazione delle risorse biologiche marine nel quadro della politica comune della pesca e a concludere accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali. |
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(2) |
A norma della decisione 98/392/CE del Consiglio (1), l'Unione è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Tale convenzione impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine. |
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(3) |
A norma della decisione 98/414/CE del Consiglio (2), l'Unione è parte contraente dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori. |
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(4) |
Il 1o dicembre 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a chiedere, a nome dell'Unione, una modifica della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («convenzione»), per permettere all'Unione di divenire parte contraente. |
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(5) |
Sebbene i negoziati sulla modifica della convenzione non siano stati decisivi, nel corso della ventesima riunione svoltasi nell'ottobre 2013, la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna — «CCSBT») ha modificato la risoluzione, al fine di istituire una commissione allargata per la conservazione del tonno rosso del sud («commissione allargata della CCSBT»), per consentire all'Unione di aderire alla commissione allargata della CCSBT tramite un accordo in forma di scambio di lettere. |
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(6) |
Poiché le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione sfruttano le risorse esistenti nell'area di distribuzione del tonno rosso del sud, è interesse dell'Unione firmare e applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («accordo in forma di scambio di lettere»). |
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(7) |
Al termine di tale procedura, l'Unione conseguirebbe il diritto di adesione e di voto nell'ambito della commissione allargata e del comitato scientifico allargato della CCSBT. |
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(8) |
L'adesione alla commissione allargata della CCSBT promuoverà inoltre la coerenza nell'approccio di conservazione dell'Unione in tutti gli oceani e rafforzerà il suo impegno per la conservazione a lungo termine e l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca a livello mondiale. |
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(9) |
È pertanto opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo in forma di scambio di lettere, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud («accordo in forma di scambio di lettere») è autorizzata, con riserva delle procedure per la conclusione di tale accordo.
Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere a nome dell'Unione.
Articolo 3
L'accordo in forma di scambio di lettere è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal … (*1), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 20 aprile 2015
Per il Consiglio
Il presidente
J. DŪKLAVS
(1) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).
(2) Decisione 98/414/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1998, relativa alla ratifica, da parte della Comunità europea, dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14).
(*1) Il segretariato generale pubblicherà la data della firma e dell'applicazione provvisoria nella Gazzetta ufficiale.